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se del settore autotrasporto introdotta dall’Accordo Re-gionale per il settore trasporto merci conto terzi del 22.11.2011 ed estesa anche alle aziende del trasporto persone dall’Accordo Regionale del 15.06.2012. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) che disciplina la materia, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano ri-chiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavo-ratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di ac-cordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispet-torato del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Di prassi si presenta l’istanza alla DTL; in seguito a tale istanza, la DTL invia un ispettore in azienda che valuta, durante un sopralluogo, la conformità e le caratteristi-che del sistema, rilasciando o meno l’autorizzazione al-la sua installazione o messa in uso.

La procedura introdotta dal rinnovo del 22.11.2012 ed avallata dai successivi protocolli frmati con la DRL per-mette di attivare modalità alternative e specifche tra-mite la compilazione di un prospetto da parte delle im-prese, senza alcuna successiva visita aziendale da par-te degli ispettori, nell’ottica della semplifcazione degli adempimenti in materia introdotti anche dalla recente nota del Ministero del 16.04.2012.

Tutta la procedura già validata con gli enti preposti e coordinata con le disposizioni in materia di Privacy va dunque a sostituire gli adempimenti previsti dall’art. 4 L.300/70.

SFERA DI APPLICAZIONE

Oltre alle imprese artigiane del settore trasporto merci aderenti ad Ebav possono accedere alla procedura an-che le imprese non artigiane, indipendentemente dal numero di dipendenti, purchè siano associate ad una delle associazioni artigiane frmatarie dell’accordo re-gionale e risultino aderenti ad Ebav al momento della comunicazione allo SPRAV.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

L’impresa interessata dovrà compilare ed inviare allo SPRAV, per il tramite di una delle associazioni frmata-rie l’accordo regionale (come già avviene per la deroga sull’orario di lavoro), il modello allegato compilato in ogni sua parte.

In seguito lo SPRAV fornirà il suo parere che sarà comu-nicato all’impresa ed all’associazione.

All’atto dell’invio della comunicazione l’azienda farà frmare al dipendente apposita comunicazione (in al-legato) che assolve agli obblighi previsti dal Garante della Privacy.

Una volta ottenuto il parere dallo SPRAV, la procedura è ultimata e non sono previsti ulteriori adempimenti presso la DTL.

Si ricorda che il mancato rispetto della normativa di legge è sanzionata con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 gg ad un anno così come previsto dall’art. 38 della L.300/70 e dall’art. 171 del D. Lgs. 196/2003.

Per approfondimenti consultare i fle:

-Copia di Autotrasp.accordo per orario 2.pdf - privacy_Lettera_dipendente.pdf

alla notizia 730 su www.informaimpresa.it

CONTRATTUALE

100 Contrasto del lavoro irregolare e nuova

regolarizzazione per i datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolari.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 di attua-zione della direttiva 2009/52/CE, nell’intervenire sulle sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di-sciplina una nuova procedura di regolarizzazione. Per il dettaglio delle procedure si dovrà attendere un decreto interministeriale che sarà adottato entro il 29 agosto.

Chi può attivare il procedimento di regolarizzazione

Solo i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri titolari di permesso di soggiorno CE (carta di soggiorno). Esclusi i datori di lavoro che risultino con-dannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non defnitiva, compresa quella patteggiata, per favo-reggiamento dell’immigrazione clandestina, per reati in materia di prostituzione e sfruttamento dei mino-ri, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale e per i re-ati di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.

Esclusi anche i datori di lavoro che dopo aver richiesto il nulla osta al lavoro o presentato domanda nell’am-bito di una procedura di emersione dal lavoro irregola-re non hanno provveduto all’assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro.

Il datore di lavoro dovrà essere titolare di un reddito minimo il cui importo sarà fssato con decreto intermi-nisteriale.

Requisiti del rapporto di lavoro

Il lavoratore deve essere occupato (irregolarmente e con rapporto a tempo pieno salvo trattarsi di lavoro domestico per il quale è suffciente anche 20 ore setti-manali) alle dipendenze del richiedente da almeno tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decre-to (9 agosto e quindi dal 9 maggio 2012) e lo sia anco-ra al momento della presentazione della dichiarazione di emersione (primo giorno utile il 15 settembre, ulti-mo il 15 ottobre).

Quali lavoratori non possono essere regolarizzati

Il lavoratore, per essere regolarizzato, deve essere pre-sente in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31 di-cembre 2011. La presenza, anteriore a tale data, dovrà essere attestata da documentazione proveniente da or-ganismi pubblici (una tessera STP, un permesso di sog-giorno, un timbro d’ingresso della frontiera italiana sul passaporto, ecc).

Sono esclusi dalla regolarizzazione gli stranieri: desti-natari di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o perché pericolosi per la sicurez-za pubblica; segnalati nella banca dati Schengen come inammissibili.

Quanto costa

Il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfetta-

InformaImpresa 5 Venerdì 7 settembre 2012

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