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ulteriori sanzioni introdotte con la legge finanziaria 2007 (maggior reddito d’impresa o di arte o profes-sione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato). L’Agenzia ribadisce, come già specificato nella circo-lare n. 31/E/2007, che non è necessario che sia in-tervenuta l’effettiva irrogazione della sanzione, ma è sufficiente che risultino verificati i presupposti og-gettivi posti a base della norma sanzionatoria (nelle motivazioni dell’atto di accertamento andrà inclusa anche quella relativa alla sussistenza delle condi-zioni per l’applicazione delle citate sanzioni). Nonostante la disposizione sull’accertamento in-duttivo, in argomento, esplichi effetti diretti solo sull’imposizione diretta, l’ Agenzia chiarisce che gli Uffici possono comunque verificare gli effetti ai fini IVA di una ricostruzione induttiva dei ricavi o com-pensi, alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente soggetto a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e dei servizi resi in evasione d’imposta.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN PRESENZA DI LIEVI RITARDI (paragrafo 10 circolare)

Il comma 31 dell’articolo 23 del decreto, nel modi-ficare l’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha esteso la ridu-zione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi ne-gli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi.

Nel testo previgente, infatti, il citato articolo 13 - che prevede la sanzione del 30 per cento per il ritarda-to od omesso versamento dei tributi - riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superio-re a quindici giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.

In pratica, per effetto della nuova disposizione, per tutti i versamenti effettuati entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione del 30% è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Ad esempio:

versamento di euro 1.000, effettuato con 2 giorni di ri-tardo: la sanzione del 30% è ridotta a 2/15. Quindi: 30 x 2/15= 4%. La sanzione è applicata nella misura di 40 euro.

Con l’aumento del ritardo nel versamento, è incre-mentata anche la sanzione. Infatti:

- versamento dopo 5 gg di ritardo: 10%; sanzione euro 100.

- versamento dopo 14 gg di ritardo: 28%; sanzione euro 280.

Ovviamente, la riduzione si annulla al 15° giorno, tornando pari al 30%.

L’Agenzia chiarisce che la riduzione in argomento si applica anche alle violazioni commesse precedente-mente alla data del 6 luglio 2011, salvo che il prov-vedimento di irrogazione della sanzione sia divenu-to definitivo.

Inoltre, la riduzione si cumula con gli effetti del rav-vedimento operoso : se il versamento dell’imposta è effettuato con un ritardo inferiore ai 15 giorni ed il contribuente versa spontaneamente, per la stessa violazione, sanzione ed interessi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo si cumula con quella di 1/10 del minimo.

Ad esempio:

versamento di euro 1.000, effettuato con 2 giorni di ritardo. Il ravvedimento della sanzione è effettuato en-tro 30 giorni dalla scadenza, nella misura di 1/10 del minimo.

Quindi: 30 x 2/15= 4%. La sanzione dovrebbe essere applicata nella misura di 40 euro.

Per effetto del ravvedimento, la sanzione sarà ulterior-mente ridotta e dovuta nella misura di euro 4 (40 x 1/10).

In pratica, la sanzione sarà così conteggiata: 30 x 2/15 x 1/10= 0,4% 1000 x 0,4%= 4 euro.

FISCO

49 Liti fiscali pendenti .

E’ reintrodotta la possibilità di definire le liti fiscali pendenti di valore non superiore a euro 20.000, pre-vio versamento entro il 30 novembre 2011 e pre-sentazione di apposita istanza entro il successivo 31 marzo 2012.

Il DL n. 98/2011, c.d. “Manovra correttiva” recente-mente convertito in legge, individua con specifico ri-ferimento alla materia del “riordino della giustizia tributaria”, contenuta nell’art. 39, due disposizioni che introducono:

- una nuova procedura per gestire il contenzioso, che riguarda gli atti emessi dall’Agenzia delle En-trate di valore non superiore a € 20.000: il con-tribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preliminarmente “ reclamo ”, per gli at-ti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012. E’ in-trodotta, in sostanza, una fase di mediazione con l’Amministrazione finanziaria (commi 9-11); - la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, se di valore non su-periore a euro 20.000 (comma 12).

Qui di seguito andremo ad esaminare, in particolare, la procedura per definire le liti fiscali pendenti, rin-viando ad un successivo articolo l’analisi dei nuovi istituti del reclamo e della mediazione.

CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI: GENERALITA’

Il comma 12 dell’articolo 39 propone, ricalcando la sanatoria già utilizzata nel 2003, la possibilità di definire le liti fiscali pendenti di fronte agli organi di giustizia alla data del 1° maggio 2011, aventi un valore non superiore a euro 20.000.

L’istituto è introdotto, come si legge nella norma, “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione” del recla-mo.

In considerazione del richiamo operato dal legislato-re all’art. 16, legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003),

InformaImpresa 11 Venerdì 23 settembre 2011

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