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« Previous Page Table of Contents Next Page »si ritiene opportuno considerare i chiarimenti forni-ti dall’Agenzia delle Entrate in tale occasione con le circolari nn. 3/E del 15 gennaio 2003 e n. 12/E del 21 febbraio 2003.
AMBITO DI APPLICAZIONE
La definizione delle liti fiscali pendenti ha per og-getto esclusivamente le controversie riguardanti rapporti tributari di competenza degli uffici dell’am-ministrazione finanziaria dello Stato, a prescindere dalla circostanza che la lite attenga a tributi erariali o meno.
Di conseguenza, sono definibili anche le controver-sie di competenza dell’Agenzia delle entrate in ma-teria di: - IRAP;
- addizionali regionali o comunali all’IRPEF; - tasse (ad esempio, tasse automobilistiche, se la ge-stione del contenzioso è ancora attribuita all’Agen-zia delle entrate).
Non sono definibili le controversie in materia di: - tributi locali (come precisato dalla circolare 12/2003, par. 11.15);
- contributi previdenziali e assistenziali: poiché le controversie in materia di contributi devono esse-re instaurate nei confronti degli enti previdenziali, la definizione in argomento è inefficace per la par-te contributiva.
LITI FISCALI PENDENTI DEFINIBILI
Come stabilito dall’articolo 16, comma 3, Legge 289/2002, le liti fiscali pendenti definibili sono quelle in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto:
- avvisi di accertamento;
- provvedimenti di irrogazione delle sanzioni; - ogni altro atto di imposizione.
Sono escluse dalla disciplina in commento le liti che, ai sensi della lett. e) del citato comma 12, de-creto legge in esame, riguardano controversie aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato illegittimi.
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 12/E, par. 11.3, sono
escluse altresì le liti che riguardano:
il silenzio-rifiuto o diniego del rimborso , in quanto liti che “non concernono una pretesa dell’Amministra-zione finanziaria di maggiori tributi o sanzioni ammini-strative, ma un’istanza di restituzione di somme assun-te come indebitamente versate dal contribuente”;
il diniego o la revoca di agevolazioni : la lite è defini-
bile se esprime un valore sul quale calcolare le som-me dovute, costituite da tributi accertati dall’ufficio e contestati con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Una vertenza riguardante la spettanza di un’agevolazione non può essere quindi definita, poiché in essa non si fa questione di un tributo pre-teso dall’Amministrazione finanziaria in base al qua-le determinare la somma dovuta.
In merito l’Agenzia ha specificato comunque che: “la lite è tuttavia definibile qualora con il provvedimen-to impugnato l’Amministrazione finanziaria non si sia limitata a negare o revocare l’agevolazione tributaria, ma contestualmente abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le re-lative sanzioni conseguentemente dovuti” ;
avvisi di liquidazione, ingiunzioni e ruoli : tali at-ti non hanno natura impositiva, in quanto finaliz-zati alla mera liquidazione e riscossione del tribu-to. Le liti sono comunque definibili, come precisato dall’Agenzia, se l’atto oggetto del contendere assol-ve anche ad una funzione impositiva;
omessi versamenti di tributi : l’esclusione riguarda le cartelle di pagamento emesse ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e art. 54-bis, DPR n. 633/72, in quanto assolvono esclusivamente la funzione di ri-scossione di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione.
Diversamente, sono definibili le liti pendenti che de-rivano da cartelle di pagamento che assolvono an-che alla funzione di provvedimento impositivo (ad esempio, a seguito del disconoscimento di detrazio-ni o deduzioni);
precedenti definizioni agevolate : non sono definibili le liti che hanno ad oggetto precedenti definizioni agevolate, comprese quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse (ad esempio, quelle con-cernenti il rigetto di una precedente domanda di de-finizione agevolata ovvero l’esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata).
VALORE DELLA LITE
Il valore della lite costituisce la base per calcolare la somma da versare al fine della definizione age-volata.
Come previsto dall’articolo 16, comma 3, lett. c), Legge 289/2002, tale valore è costituito dall’impor-to dell’imposta che ha formato oggetto di contesta-zione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni colle-gate al tributo, anche se irrogate con separato prov-vedimento. Le sanzioni non collegate al tributo sono
12 InformaImpresa Venerdì 23 settembre 2011
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