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Dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti vanno scomputate “quelle già ver-sate”.

Con la Circolare n. 12/E, l’Agenzia ha precisato che: - possono essere scomputate le somme iscritte a ruolo a titolo sia definitivo che provvisorio relati-ve a tributi, sanzioni, interessi e indennità di mora “sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere”;

3. Somme versate in eccedenza

Se le somme già versate alla data di presentazione della domanda risultano maggiori o uguali a quan-to dovuto per la definizione non va effettuato alcun versamento. In tal caso la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della doman-da.

In caso di soccombenza dell’Ufficio, è possibile otte-nere la restituzione delle somme già versate in ec-cedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti di ammontare superio-re a € 2.000.

4. Versamento effettuato in misura inferiore per errore scusabile

Come chiarito nel paragrafo 11.10 della circolare 127/E, in caso di pagamento di una somma inferiore a quanto dovuto ai fini della definizione, nel caso in cui sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è con-sentita la regolarizzazione entro 30 giorni dalla co-municazione dell’Ufficio. La mancata regolarizzazio-ne determina l’inefficacia della definizione.

Si ha errore scusabile se il contribuente ha osservato una normale diligenza nella determinazione del va-lore della lite e degli importi dovuti ovvero qualora lo stesso sia stato determinato dalla sussistenza di condizioni di obiettiva incertezza o di complessità di calcolo.

Non può ritenersi scusabile il versamento inferiore a euro 150,00, trattandosi dell’importo minimo de-terminato dalla norma (a meno che l’importo versa-to sia inferiore a euro 150 per effetto di somme già versate).

MODALITA’ DELLA DEFINIZIONE

Sulla base di quanto stabilito dal comma 12 dell’ar-ticolo 39:

- le somme dovute vanno versate in un’unica solu-zione entro il 30 novembre 2011;

- la domanda di definizione va presentata entro il 31 marzo 2012.

Le modalità di presentazione della domanda di de-finizione saranno individuate dall’Agenzia delle En-trate mediante specifici provvedimenti.

Per le modalità di versamento, si rimanda a quanto si dirà nel prosegui della trattazione.

SOSPENSIONE DELLE LITI PENDENTI

Il comma 12, lett. c) del citato art. 39 dispone la so-spensione fino al 30 giugno 2012 delle liti fiscali che possono essere definite in base alla disciplina in commento, dei correlati termini per la proposizione

di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassa-zione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compre-si i termini per la costituzione in giudizio.

La successiva lettera d) del citato comma 12 dispo-ne che l’Ufficio competente entro il 15 luglio 2012 deve trasmettere alle commissioni tributarie, ai tri-bunali e alle corti di appello ed alla Corte di Cas-sazione “un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione”.

Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. En-tro la medesima data l’Ufficio deve altresì deposita-re la comunicazione “attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto” o l’eventuale diniego della defi-nizione.

VERSAMENTO – CODICE TRIBUTO

Con risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per effet-tuare il versamento delle somme relative alla chiu-sura delle liti fiscali pendenti, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Il codice tributo da utilizzare è il seguente:

8082, denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98”.

La risoluzione stabilisce le modalità di compilazio-ne del modello di versamento, distinguendo l’ipotesi in cui:

- il soggetto che esegue il versamento coincide con quello che ha proposto l’atto introduttivo del giu-dizio in primo grado . In tal caso dovrà essere indi-cato:

- nella sezione “Contribuente”, nel campo “codi-ce fiscale”: il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado;

- nel “codice Ufficio”: il codice della Direzione pro-vinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio; - nel campo “tipo”: il carattere R;

- nel campo “elementi identificativi”: la sigla DLF (definizioni liti fiscali);

- nel campo “anno di riferimento”: anno di impo-sta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato AAAA;

- il soggetto che esegue il versamento è diverso da quello che ha proposto l’atto introduttivo del giu-dizio in primo grado. In tal caso dovrà essere indi-cato:

- nella sezione “Contribuente”:

- nel campo “codice fiscale”: il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;

- nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”: il co-dice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;

- nel campo “codice identificativo”: il codice “71”, denominato “soggetto che ha proposto l’atto in-troduttivo del giudizio”;

- nel “codice Ufficio”: il codice della Direzione pro-vinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio; - nel campo “tipo”: il carattere R;

14 InformaImpresa Venerdì 23 settembre 2011

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