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tenute in considerazione, ai fini del valore della lite. Il valore della lite va determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendente-mente dal numero di soggetti interessati e dai tribu-ti in esso indicati.

Alcuni chiarimenti, già forniti con la circolare mini-steriale 12/2003, si ritengono ancora attuali:

1. lite avente ad oggetto la rettifica di perdite

Nel paragrafo 11.4.1 della citata circolare, sono sta-te fornite precisazioni in merito alla determinazione del valore della lite avente ad oggetto la rettifica di perdite dichiarate ai fini delle imposte dirette. In particolare:

- se l’atto di accertamento riporta la quantificazione della maggiore imposta dovuta, il valore della lite è pari a detta imposta;

- se l’atto non ha comportato l’accertamento di maggiori imposte, il valore della lite va determi-nato sull’imposta “virtuale” ottenuta applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo dato dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

2. Coobbligati

Nel caso di controversie che riguardano una plurali-tà di soggetti interessati dallo stesso atto impugna-to, possono configurarsi i seguenti casi:

a) unica lite in cui sono costituiti tutti gli interessati : la definizione da parte di un coobbligato produce automaticamente l’estinzione della controversia anche nei confronti degli altri soggetti;

b) liti distinte, aventi ad oggetto lo stesso atto in-staurate separatamente da tutti gli interessa-ti : pur configurandosi più liti fiscali, la regolarità della definizione da parte di uno degli interessati produce l’effetto dell’estinzione anche delle altre controversie;

c) presentazione di ricorso solo da parte di alcuni degli interessati : l’effetto definitorio dell’iniziativa assunta dal ricorrente impedisce all’Amministra-zione di esercitare ulteriori azioni nei confronti degli altri soggetti interessati, fermo restando che non si farà comunque luogo a rimborso di somme già versate.

Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono autonomamente definibili rispetto a quel-le instaurate dalla società di persone per le imposte dovute dalla stessa.

COSTO DELLA DEFINIZIONE

L’articolo 39, comma 12, per la determinazione della somma necessaria per la definizione, rinvia all’arti-colo 16 Legge 289/2002.

Tale importo è differenziato a seconda del valore della lite e della “soccombenza”.

Come chiarito nella circolare 12, citata, par. 11.6.6, la “soccombenza” è determinata dal raffronto tra quan-to richiesto e quanto deciso dall’organo giurisdizio-nale adito. Si ha soccombenza “integrale” di una par-te processuale quando nessuna delle sue domande viene accolta dal giudice; la soccombenza è “parzia-le” quando, con l’ultima o unica pronuncia resa alla data di presentazione della domanda di definizione,

la parte processuale non ottiene l’integrale accogli-mento delle proprie richieste.

Valore lite

Somme dovute per la definizione

Fino a euro 2.000

euro 150

Oltre euro 2.000

10% del valore della lite

In caso di soccombenza dell’ Amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito o sull’ammissi-bilità dell’atto introduttivo del giudizio, alla data di presenta-zione della domanda di defini-zione della lite. 50% del valore della lite

In caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o uni-ca pronuncia giurisdiziona-le non cautelare resa, sul me-rito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudi-zio, alla predetta data. 30% del valore della lite

In caso di limite pendente in primo grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione.

Le somme vanno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione come si vedrà più avanti.

1. Soccombenza parziale

Nell’ipotesi di soccombenza parziale si rammenta che secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 12/E le percentuali del 10% e del 50% vanno applicate proporzional-mente sul valore della lite.

Quindi, si applica:

- il 10% sulla parte di valore della lite per cui è soc-combente l’Amministrazione;

- il 50% sulla parte di valore della lite per cui è sta-tuita la soccombenza del contribuente.

Esempio:

Riprendendo l’esempio della circolare n. 12/E, par. 11.6.7, si ipotizza il caso di un avviso di accertamento recante maggiore imposta per 10.000 euro.

La sentenza di primo grado ha annullato parzialmen-te l’avviso, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente a euro 6.000 (più sanzioni e interessi). Il valore della lite è pari all’importo del tri-buto contestato con l’atto introduttivo in primo grado, cioè 10.000 euro; il contribuente può definire la lite versando:

- il 10% di 4.000 euro (imposta annullata dalla sen-tenza e per cui è soccombente l’Agenzia);

- il 50% di 6.000 euro (imposta confermata dalla sen-tenza).

In totale, il contribuente potrà definire la lite versando 3.400 euro.

2. Scomputo delle ritenute già versate

InformaImpresa 13 Venerdì 23 settembre 2011

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