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42 Pneumatici fuori uso: situazione al
07/09/2011.
La normativa impone l’esposizione del contributo, ma non conoscendone ancora l’importo, in quanto il Ministero dell’Ambiente non lo ha ancora stabilito, nella fattura, ricevuta o scontrino, ci si deve limitare a riportare una specifica dicitura.
Il decreto del Ministero dell’ambiente 11/04/2011, n. 82, prevede l’obbligo di inserire, dal 07/09/2011, nel documento di acquisto dei pneumatici nuovi (quanto sostituiti), un’apposita dicitura che specifi-chi l’ammontare del costo relativo al contributo fis-sato dalla normativa, funzionale alla copertura dei costi della gestione per la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneuma-tici fuori uso.
Inspiegabilmente alla data del 07/09/2011, il Mi-nistero dell’Ambiente, non ha ancora definito l’am-montare del contributo in questione. Non appena il Ministero dell’ambiente stabilirà l’importo, sarà no-stra cura portarlo a conoscenza degli associati. Ciononostante, le imprese che effettuino, a decor-rere dal 07/09/2011, la vendita di pneumatici, so-no tenute ad inserire nella fattura/ricevuta fiscale/ scontrino, una descrizione chiara e dedicata a tale operazione, omettendo ovviamente di specificarne l’importo, ma inserendo la formulazione “ammonta-re non disponibile”. Confartigianato propone la se-guente dicitura:
“contributo ambientale ai sensi del DM 11/04/2011, n. 82 – ammontare non disponibile”
Si ribadisce che tale dicitura va evidenziata in tutti i documenti fiscali di cessione di pneumatici nuovi, ed è assoggettata ad iva (aliquota 20%).
Si precisa, infine, che anche per i pneumatici acqui-siti in precedenza al 07/09/2011, e quindi presenti nel magazzino degli autoriparatori, sui quali non è stato pagato alla fonte il contributo ambientale, nel-la fase della vendita successiva, dovrà comunque es-sere applicato il contributo (o la sola dicitura sopra evidenziata).
Per approfondimenti consultare gli articoli collega-ti:
- Pneumatici fuori uso: parte il nuovo sistema di ge-stione e raccolta. Al via anche l’applicazione del con-tributo ambientale
- Pubblicato il decreto che regolamenta la gestione dei pneumatici fuori uso.
- Pneumatici fuori uso: Ecopneus è un consorzio che è in grado di gestire la raccolta senza oneri per gli au-toriparatori.
- Produttori e importatori di pneumatici devono garan-tire la gestione dei pneumatici fuori uso.
AMBIENTE - ENERGIA
43 Pneumatici fuori uso: dal 07/09/2011 in
fattura è obbligatoria la dicitura relativa al contributo ambientale.
Il Ministero dell’Ambiente ha deciso solo per al-cuni marchi di pneumatici l’importo del contri-buto ambientale. Inspiegabilmente, alla data del 12/09/2011, nulla si sa di tutti gli altri.
Il decreto del Ministero dell’ambiente 11/04/2011, n. 82, prevede l’obbligo di inserire, dal 07/09/2011, nel documento di acquisto dei pneumatici nuovi (quando sostituiti), un’apposita dicitura che specifi-chi l’ammontare del costo relativo al contributo fis-sato dal Ministero stesso, funzionale alla copertura dei costi della gestione per la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento dei pneu-matici fuori uso.
La normativa impone quindi l’esposizione del contri-buto in fattura, ricevuta, scontrino, ma al momento si conoscono solo gli importi da applicare, relativi ai pneumatici, delle aziende socie di Ecopneus, ovvero Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Maran-goni, Michelin e Pirelli . Per i pneumatici di tali case produttrici il Ministero dell’Ambiente ha comunicato i contributi ambientali da applicare. Di conseguenza la dicitura che si propone di inserire nei documenti sopra citati è la seguente:
“contributo ambientale per il recupero dei pneumatici fuori uso ai sensi dell’art. 5 del DM 11/04/2011, n. 82”
Mentre gli importi da applicare al momento della vendita del pneumatico (sempre e solo per quelli delle case sopra citate), sono quelli riportati nella tabella che segue:
Categoria
Veicoli utilizzatori
Pesi min-max (in Kg)
Contributo ambientale (€/pneumatico)
A
Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)
A1 (2-8) 1,50
B
Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)
B1 (6-18) 3,00
C
Autocarri, autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)
C1 (20-40) C2 (41-70)
12,10 23,50
D
Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)
D0 (<4) D1 (4-20) D2 (21-40) D3 (41-70) D4 (71-110) D5 (111-190) D6 (191-300) D7 (oltre 300)
0,90 4,00 9,80 18,80 29,00 55,00 120,00 326,00
Per tutte le altre case, inspiegabilmente, il Ministero dell’Ambiente non ha ancora stabilito l’importo del
InformaImpresa 3 Venerdì 23 settembre 2011
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