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CONTRATTUALE - LAVORO

120 TFR. Coefficiente di rivalutazione: luglio

2011.

In caso di cessazione dal 15.07.2011 al 14.08.2011.

Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2010, in caso di cessazione dal 15.07.2011 al 14.08.2011 è il seguente:

2,4366 %

CONTRATTUALE - LAVORO

121 D.L. 13 agosto 2011, n.138: “Ulteriori

disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo” .

Il Decreto emanato dal Governo a metà agosto intervie-ne, tra le altre cose, anche sulla disciplina dei tirocini formativi.

Come già successo in passato, il Governo nel cor-so del mese di agosto, interviene con decreti legge che hanno un impatto rilevante su varie questioni riguardanti il lavoro.

Quest’anno è stato emanato il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, che è già in vigore e che sulla parte riguardante il lavoro incide in maniera pesan-te sui tirocini formativi.

In particolare l’art. 11 del decreto stabilisce che,

dal 13 agosto 2011 , i tirocini formativi e di orien-tamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso di specifici requisiti previsti, in via preventiva, dalla normativa regionale. In carenza di normativa regionale valgono le disposizioni della legge 196/1997, quella che ha regolamentato finora gli stage e i tirocini.

Dal punto di vista soggettivo i tirocini formativi e di orientamento c.d. “non curriculari”, cioè quelli non inseriti in programmi di alternanza scuola lavoro, potranno riguardare solo i giovani neo diplomati o neo laureati e dovranno essere promossi non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e per durata massima di 6 mesi, comprese le proroghe.

Per i tirocini già attivati prima del 13 agosto, gli stessi continuano secondo la vecchia disciplina, an-che se è consigliabile limitare la durata massima ai 6 mesi.

Restano esclusi dalla nuova disciplina riferita ai cri-teri soggettivi sopra indicati, i tirocini c.d. “curricula-ri”, cioè quelli inseriti nei programmi di alternanza scuola – lavoro e i tirocini promossi per i soggetti svantaggiati, vale a dire i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psi-chiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condan-nati ammessi a misure alternative di detenzione.

CONTRATTUALE - LAVORO

122 Autoliquidazione Inail 2010/2011.

Riapertura termini per la presentazione domanda di riduzione artigiani (legge 296/2006) anno 2011.

L’INAIL ha predisposto un servizio tramite Punto Cliente con cui da la possibilità di inoltrare la richie-

sta di riduzione artigiani legge 296/2006 per l’anno 2011. L’attivazione del servizio per la presentazione delle domande è consentita a decorrere dal 15 set-tembre e fino al 30 settembre 2011. L’Istituto ribadi-sce che il servizio è stato messo a disposizione delle imprese solo in via eccezionale. Di conseguenza le future richieste di ammissione, a partire dal 2012, dovranno essere effettuate mediante il Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni da presentare en-tro il 16 febbraio o entro il 16 marzo (in caso di tra-smissione per via telematica). Da notare infine che, ai fini dell’accesso al beneficio della riduzione, l’inail ha inserito nella procedura la dicitura concernente l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti ex L. 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781 (rispetto della normativa in materia di sicurezza e che non si siano registrati infortuni nel biennio precedente). Informazioni possono essere richieste agli Uffici Pa-ghe della Confartigianato di Vicenza.

CONTRATTUALE - LAVORO

123 Tirocini formativi.

D.L. 138 del 13 agosto 2011, già entrato in vigore e che interviene sulla disciplina dei tirocini formativi. Con riferimento al D.L. 138 del 13 agosto 2011, si segnala che il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 24 del 12 settembre (reperibile nel si-to del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. ) con la quale chiarisce alcuni aspetti controversi legati all’entrata i vigore dell’art. 11 del D.L. 138/2011. In sintesi, i chiarimenti riguardano:

- Oltre ai lavoratori c.d. svantaggiati, non rientrano

nel campo di applicazione del decreto (quindi pos-sono essere posti in essere indipendentemente dal diploma o dalla laurea) i tirocini di cosiddetto orientamento/inserimento al lavoro svolto a favo-re di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità e di altre esperienze a favore degli inoccupati re-golamentate dalle Regioni. In questo modo ven-gono riammessi gli stage collegato al Patto Socia-le per il Lavoro.

- Per quanto riguarda i tirocini curriculari, anch’essi esclusi dal campo di applicazione del decreto, il Ministero chiarisce che gli stessi si riferiscono ai tirocini formativi e di orientamento inclusi nei pia-ni di studio delle Università e degli istituti scola-stici di base, ovvero altre esperienze all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia quella dell’inserimento lavo-rativo.

- Circa l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al citato art. 11 del D.L. 138/2011, il Ministero precisa che la nuova norma non riguarda i tirocini avviati o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto, che potranno pertanto proseguire in base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata, escluse eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova normativa.

- Infine, con riferimento ai controlli ispettivi, il Mini-stero precisa che laddove i tirocini di formazione e orientamento, esclusi pertanto quelli di reinseri-mento/inserimento al lavoro, attivati dal 13 ago-sto non risultano conforme alla nuova disciplina (devono riguardare i neo diplomati o neo laureati ed essere stati promosso non oltre dodici mesi dal

InformaImpresa 7 Venerdì 23 settembre 2011

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