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« Previous Page Table of Contents Next Page »conseguimento del titolo di studio e per un mas-simo di 6 mesi), il personale ispettivo dovrà pro-cedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata, con tutte le conseguenze del caso. Per approfondimenti consultare l’articolo collegato
- D.L. 13 agosto 2011, n.138: “ulteriori disposizioni ur-genti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.
CONTRATTUALE - LAVORO
124 D. Lgs. n. 67/2011. Comunicazione sui lavori
usuranti: chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Con circolare n. 22 del 10.08.2011 il Ministero del La-voro ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per la determinazione delle attività da inserire nella comunicazione di cui all’art. 5 co. 2 D. Lgs. n.67/2011. Con circolare n. 22 del 10.08.2011 il Ministero del La-voro ha dato le prime indicazioni in merito ai criteri di presentazione delle domande di pensionamento e obblighi di comunicazione del datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 67/2011, fornendo in tema di lavori usuranti un’interpretazione definitiva del richiamo all’art. 2100 c.c. contenuto nell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto stesso riguardante le cd. lavorazioni a catena , ovvero sia attività svolte da lavoratori impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rit-mo determinato da misurazione di tempi di produzio-ne con mansioni organizzate in sequenze di postazio-ni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazio-ne del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
Secondo il Ministero “ il richiamo ai criteri di cui all’art. 2100 c.c. è evidentemente riferito al vincolo dell’osservan-za, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro di un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della pre-stazione in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un cri-terio utile a selezionare gli aventi diritto ai benefici intro-dotti dal d. lgs. 67/2011.”
Concretamente in tale circolare, diversamente da quan-to sostenuto inizialmente nella precedente circolare n.15/2011, nella quale era previsto che fossero tenu-te all’obbligo di comunicazione le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutti i requisiti previsti dalla norma (attività rientranti nelle voci di tariffa di cui all’elenco allegato al D. Lgs. n. 67/2011, organizza-zione del lavoro secondo il sistema del cottimo e pro-cesso produttivo in serie), si desume che secondo il Mi-nistero rientrano nel campo di applicazione della nor-ma le imprese che applicano forme di organizzazione del lavoro secondo il sistema del cottimo anche senza erogazione di retribuzione ai sensi dell’art. 2100 c.c..
Stante questo nuovo orientamento del Ministero, Con-fartigianato nazionale considera opportuno che le aziende le cui attività rientranti tra le voci di tariffa di cui all’elenco allegato al D. Lgs. n. 67/2011 che ap-plicano forme di organizzazione del lavoro secondo il sistema del cottimo anche senza erogazione di retribu-zione ai sensi dell’art. 2100 c.c. provvedano ad inviare la comunicazione alla competente DPL.
Risulta, inoltre, opportuno che tali imprese inviino alla
DPL, tramite raccomandata A/R, una dichiarazione nel-la quale chiariscono che l’invio della comunicazione è stato effettuato a scopo cautelativo, provvedendo a for-nire una descrizione della attività concretamente svol-ta con particolare riferimento alle modalità di organiz-zazione del lavoro.
La stessa dichiarazione potrà essere spedita alla locale sede dell’INPS.
Il Ministero evidenzia, infine, che date le oggettive dif-ficoltà legate anche alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’assolvimento delle comunicazioni, scaduto il termine del 31 luglio, non sarà oggetto di sanzioni l’eventuale ritardo nella presentazione delle comunicazioni, ma verrà irrogata la sanzione qualora il personale ispettivo verifichi il mancato invio della co-municazione stessa.
Per approfondimenti consultare l’articolo collegato:
- D. Lgs. 67/2011 in materia di lavori usuranti – nuovi adempimenti per i datori di lavoro.
Notizia: 294
CONTRATTUALE - LAVORO
125 D. Lgs. n. 67/2011. Comunicazione di
esecuzione di lavoro notturno per l’anno 2010: proroga del termine.
Il Ministero del Lavoro ha prorogato il termine (prece-dentemente fissato al 30.09.2011) per la comunicazio-ne di esecuzione di lavoro notturno per l’anno 2010. Data la mancata definizione del Decreto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n° 67/2011 nonché della relativa modulistica, il Ministero del lavoro ha prorogato il ter-mine per effettuare la comunicazione prevista dall’art. 5 comma 1 del D. Lgs n° 67/2011 di esecuzione di la-voro notturno svolto in maniera continuativa o com-preso in regolari turni durante l’anno 2010.
Il Ministero si riserva di fornire ulteriore indicazione di un nuovo termine di scadenza per l’effettuazione di tale obbligo.
Entro tale nuovo termine le imprese che impiega-no lavoratori notturni dovranno darne comunicazione alla DPL, tramite modello “LAV-NOT”, per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2010; succes-sivamente la comunicazione andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno per il lavoro notturno svolto nell’anno precedente.
Riepiloghiamo di seguito quanto previsto dal D. Lgs. n. 67/2011 in tema di lavoro notturno.
L’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 67/2011, stabilisce per i datori di lavoro l’obbligo di comunicare l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compre-so in regolari turni periodici, nel caso in cui occupino lavoratori notturni nelle seguenti categorie:
a) lavoratori il cui orario di lavoro sia inserito nel qua-dro del lavoro a turni, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive compren-denti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per co-loro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che ma-turano i requisiti per l’accesso anticipato a far data dal 1° luglio 1999;
b)avoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
8 InformaImpresa Venerdì 23 settembre 2011
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