Page 2 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ambiente

54 Modalità operative per la gestione dei rifiuti

da attività di costruzione e demolizione. Stop alle analisi dei rifiuti nel caso di demolizione selettiva.

Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 75 del 11/09/2012, la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012, riguardante “Mo-dalità operative per la gestione dei rifuti da attività di costruzione e demolizione”. Nel caso di demolizione con modalità selettiva su fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso pro-duttivo non è necessario fare le analisi, ma è suffciente una dichiarazione di non pericolosità dei rifuti. Il 7 settembre 2011, Confartigianato Vicenza aveva in-viato alla Provincia di Vicenza, una comunicazione con la quale segnalava l’eccesso di richieste di analisi dei ri-futi per quelli derivanti dalla demolizione e costruzione degli edifci. Praticamente per qualsiasi quantitativo di rifuti prodotti in un cantiere, le aziende edili, doveva-no produrre un analisi su rifuti prodotti, con costi asso-lutamente elevati e ingiustifcati. Con la medesima co-municazione, Confartigianato Vicenza, proponeva la non effettuazione delle analisi in questione per i rifuti deri-vanti dall’attività edile nelle zone residenziali, ed inoltre l’effettuazione di un’unica analisi (ogni due anni) per i rifuti prodotti in altre zone, sempre se in quantità signi-fcative, ma in ogni caso non per quelli prodotti in edifci industriali non destinati ad uso produttivo.

Successivamente a tale comunicazione, i rappresentanti di Confartigianato Vicenza si sono incontrati con i tecni-ci e l’assessore all’ambiente della provincia di Vicenza, e con quelli di ARPAV Vicenza, per valutare e discutere la proposta fatta.

La proposta è stata condivisa e quindi è stata poi di-battuta con le altre province e inviata anche alla Re-gione del Veneto tramite la Confartigianato del Vene-to, affnché avviasse l’iter per il confronto e al fne di arrivare alla sua approvazione. Ovviamente il confronto è stato esteso ad altre categorie e all’Arpav regionale, che hanno apportato il loro contributo, arrivando infne all’approvazione della delibera regionale n. 1773 in da-ta 28/08/2012.

La delibera approvata dalla Giunta regionale, sviluppa nel suo complesso la gestione dei rifuti nei cantieri, de-fnendo sostanzialmente delle linee guida per la gestio-ne dei rifuti da demolizione e costruzione. Inoltre è sta-to deliberato che, nel caso di demolizione selettiva ri-guardante i fabbricati civili o commerciali o parti di fab-bricati industriali non destinati ad uso produttivo, non è necessaria l’analisi per l’attribuzione dei codici CER, anche se a specchio.

Al contrario, per i fabbricati artigianali o industriali, per l’attribuzione dei codici CER a specchio, si rende neces-saria l’analisi.

E’ stato inoltre deliberato che i rifuti di imballaggio, pro-dotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (quindi in cantiere), possono essere appunto considerati come rifuti derivanti da tali attività. In questo caso, se non pericolosi, non vi è l’obbligo di registrazione degli stessi nell’apposito registro dei rifuti.

Infne la deliberazione regionale dedica una serie di in-dicazioni riguardanti gli impianti di recupero dei rifuti da costruzione e demolizione.

Evidentemente la delibera della Giunta regionale va let-ta in tutte le sue parti per poter avere le informazioni corrette. Di seguito la presentazione dei contenuti della stessa.

“Il documento si è reso necessario a seguito delle varie pro-blematiche che si verifcano nei cantieri edili, dove vengono prodotte varie tipologie di rifuti, pericolosi e non pericolosi, ed in quantità consistenti.

La deliberazione, nel suo allegato A, riporta le varie pro-

cedure da mettere in atto per ridurre la quantità di rifuti prodotti e affnché questi ultimi siano suddivisi nel miglior modo possibile.

In quest’ottica, il documento regionale prende in esame il cantiere edile già prima dell’inizio dei lavori, infatti viene prevista una fase di indagine preliminare svolta dal com-mittente, dai progettisti, dalla proprietà ecc. per valutare le criticità presenti nel cantiere stesso, ovvero la presenza di amianto, di serbatoi interrati, di guaine o altri materiali isolanti e di impianti contenenti PCB, che dovranno essere allontanati secondo le norme vigenti in materia.

Dopo la rimozione delle particolari tipologie di rifuti suc-citate, le modalità operative prevedono anche la possibile valorizzazione di varie componenti delle strutture da demo-lire, come travi, coppi, tavelle, gradini ecc. che potrebbero essere riutilizzate in altri edifci.

La deliberazione pone particolare attenzione alla demoli-zione selettiva, ovvero un vero e proprio smontaggio de-gli edifci in modo da suddividere i vari materiali (rifuti, elementi riutilizzabili), per massimizzare la quantità e la qualità delle materie prime derivanti dai rifuti provenienti dalla demolizione stessa.

In seguito il documento regionale indica le varie modali-tà di deposito temporaneo dei rifuti prodotti all’interno del cantiere, in riferimento alla normativa vigente ed offre istruzioni anche riguardanti il trasporto dei rifuti. Nell’attività di costruzione e demolizione, si producono rifuti che possono avere un codice CER a specchio, ovve-ro ci sono due codici gemelli di cui uno pericoloso ed uno non pericoloso (es. 170903 pericoloso e 170904 non pe-ricoloso), per cui la normativa vigente impone una verif-ca dell’eventuale pericolosità del rifuto stesso. Tale verifca viene normalmente citata nelle prescrizioni previste per il ricevimento dei rifuti da parte degli impianti di recupero rifuti da costruzione e demolizione.

Le analisi di accertamento della pericolosità del rifuto, in linea generale non vanno effettuate nei casi in cui il CER non preveda codici a specchio, in quanto apposite valuta-zioni sono già state effettuate dalla commissione europea con la stesura dei CER. Nelle demolizioni, ove ci siano co-dici a specchio, il produttore deve effettuare le analisi a se-conda che il rifuto derivi da: 1) demolizione selettiva 2) demolizione non selettiva

Quando la demolizione sia selettiva e interessi fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non de-stinati al uso produttivo (es. uffci , mense ecc.), non è ne-cessaria l’effettuazione delle analisi per attribuire il codice CER, anche a specchio, purché venga fornita l’apposita di-chiarazione, allegata alla deliberazione regionale, da parte del produttore attestante l’assenza delle casistiche o delle criticità precedentemente descritte (presenza di amianto, serbatoi interrati ecc.).

Qualora i rifuti prodotti siano costituiti da strutture in mura-tura o calcestruzzo verrà attribuito il CER 170107,”miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, di-verse da quelle di cui alla voce 170106” escludendo l’ese-cuzione delle analisi.

Qualora non sia possibile attestare le condizioni previste dalla dichiarazione (assenza amianto ecc.) i rifuti classif-cabili con codice a specchio dovranno essere sottoposti ad analisi per i parametri correlabili alla specifche sostanze pericolose potenzialmente presenti. Le analisi dovranno es-sere ripetute ogni 3000 m3 al massimo di rifuto prodotto. E’ importante sottolineare che, in caso di demolizione selet-tiva, se al rifuto viene attribuito un codice non a specchio (es. 170101 cemento), non è necessaria la verifca di peri-colosità del rifuto stesso.

Se la demolizione selettiva riguarda fabbricati artigianali o industriali per l’attribuzione del CER si dovranno effettuare le analisi che dovranno essere ripetute ogni 3000 m3 al massimo di rifuto prodotto.

In caso di demolizione non selettiva dovranno essere effet-tuate le analisi a prescindere della destinazione d’uso del fabbricato o di porzione dello stesso. Trattandosi di rifuti

2 InformaImpresa Venerdì 21 settembre 2012

Page 2 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »