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« Previous Page Table of Contents Next Page »che non si possono considerare omogenei, tutti i rifuti do-vranno essere caratterizzati analiticamente per partite di volume massimo di 500 m3 (il campionamento dovrà esse-re eseguito sull’ intero volume di rifuti da caratterizzare). Come già evidenziato in precedenza la demolizione selet-tiva ha lo scopo di far produrre rifuti con un alto tasso di omogeneità e ciò permette quindi al produttore di poter dichiarare, come da previsto fac-simile allegato alla delibe-razione, la provenienza del rifuto e l’assenza delle proble-matiche già evidenziate.
La dichiarazione del produttore, unitamente alla demoli-zione selettiva, costituisce il punto focale del documento elaborato dalla Regione, in quanto permettono di non ese-guire le analisi sul rifuto prodotto, che costituiscono un co-sto importante soprattutto nei piccoli lavori edili, caratte-rizzati dalla produzione di rifuti inerti in piccole quantità.
La deliberazione regionale fornisce, inoltre, un elenco dei vari parametri da analizzare in caso di debbano effettua-re le analisi. È opportuno sottolineare come un elenco di questo tipo possa standardizzare le analisi da effettuare sui rifuti inerti. Fino ad oggi infatti la scelta dei parametri da analizzare era compiuta dai vari tecnici di laboratorio, portando quindi ad avere analisi molto diverse e con i costi più disparati.
Il documento regionale riporta un elenco dei CER, non esaustivo, dei rifuti derivanti da attività di costruzione e demolizione. E’ importante evidenziare la presenza dei co-dici CER 15xxxx, ovvero i codici degli imballaggi. La Re-gione Veneto ritiene, quindi, che vadano inclusi tra i rifuti da costruzione e demolizione anche i rifuti da imballaggi qualora prodotti da tali attività.
La nuova normativa regionale fornisce, inoltre, indicazioni riguardanti gli impianti di recupero rifuti inerti, derivanti sia da costruzione e demolizione sia da altre attività. In pri-ma istanza viene riassunto il quadro normativo riguardante i recupero dei rifuti, in seguito vengono date, a titolo esem-plifcativo, informazioni relative all’organizzazione dell’atti-vità di recupero ed alle varie lavorazioni a cui si dovranno sottoporre i rifuti. Infne la deliberazione prende in esame le caratteristiche dei prodotti derivanti dall’attività di recu-pero rifuti e destinati all’utilizzo in campo edilizio.”
Informazioni possono essere richieste al settore am-biente di Confartigianato Vicenza. Per approfondimenti consultare i fle:
- Delibera Giunta reg. Veneto n. 1773 del 28-08_2012. pdf
- Elenco possibili rifuti da costruzione e demolizione.pdf - Modello dichiarazione del produttore dei rifuti da co-struzione e demolizione.pdf
alla notizia 756 su www.informaimpresa.it
ambiente
55 Contributo ambientale CONAI: formule
agevolate riservate agli imballaggi
riutilizzabili impiegati nell’ambito di particolari circuiti.
Con riferimento alle aziende operanti nel settore degli imballaggi riutilizzabili, il consiglio di amministrazione del CONAI, con apposita delibera:
- ha confermato il requisito di non assoggettabilità a contributo ambientale per gli imballaggi impiegati nell’ambito di un ciclo produttivo o rete commercia-le;
- ha introdotto una particolare formula di assoggettamen-to a contributo ambientale per gli imballaggi riutilizza-bili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente virtuosi da punto di vista ambientale.
Informazioni dettagliate sono presenti nella circolare emanata dal CONAI il 05/04/2012, riportate nel fle: - Conai - circolare 5 aprile 2012.pdf
allegato alla notizia 758 su www.informaimpresa.it
ambiente
56 Contributo ambientale CONAI: ulteriori
formule agevolate riservate agli imballaggi riutilizzabili impiegati nell’ambito di particolari circuiti.
Il CONAI ha ravvisato l’opportunità di individuare formule premianti di applicazione del contributo ambientale per ulteriori nuovi sistemi ove gli imballaggi sono reimpie-gati nell’ambito di circuiti chiusi ma con una fliera che coinvolge un maggiore numero di soggetti (dal produttore dell’imballaggio al consumatore fnale, come nel caso della distribuzione di acque minerali e bevande) rispetto a quelli che utilizzano circuiti a fliera corta.
CONAI ha quindi individuato tre procedure operative, tra le quali ciascun aderente al consorzio a partire dal 01/07/2012 potrà optare, in funzione delle proprie esigenze organizzative, in relazione al sistema di resti-tuzione adottato.
Le tre procedure riguardano:
1)acquisto degli imballaggi nuovi (bottiglie di vetro e casse/cestelli in plastica) tenendo conto di una notevole percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a contributo ambientale CONAI rispetto alla procedura ordinaria:
- per le bottiglie in vetro, la percentuale da assoggettare è del 15% (abbattimento 85%)
- per le casse/cestelli in plastica, la percentuale da as-soggettare è del 7% (abbattimento 93%);
2)applicazione del contributo ambientale nel momento in cui l’imballaggio facente parte dell’intero parco cir-colante, termina effettivamente il suo ciclo di riutilizzo o risulta comunque disperso o fuori circuito; 3)acquisto degli imballaggi nuovi con pagamento del contributo in misura integrale (100%) secondo la procedura ordinaria e cioè al momento della “prima cessione” o “immissione al consumo”
Informazioni dettagliate sono presenti nella circolare emanata dal CONAI il 02/07/2012, vedi il fle: - Conai - circolare 2 luglio 2012.pdf
alla notizia: 759 su www.informaimpresa.it
ambiente
57 CONAI: dal 01/10/2012 riduzione dei
contributi ambientali per imballaggi in acciaio, carta e plastica e sulle procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni.
Il Consiglio di amministrazione CONAI ha deliberato la diminuzione del contributo ambientale, per gli imballaggi in acciaio, carta e plastica. La riduzione, con effetti anche sulle procedure semplifcate per importazione di imbal-laggi pieni, sarà operativa a partire dal 1.10.2012. - Il contributo per l’acciaio passerà da 31,00 euro/ton a 26,00 euro/ton;
- il contributo per la carta passerà da 14,00 euro/ton a 10,00 euro/ton;
- il contributo per la plastica passerà da 120,00 euro/ ton a 110,00 euro/ton.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei coli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 40,00 a 32,00 euro/ton, mentre le aliquote da applicare sul valore com-plessivo delle importazioni (in euro) passeranno da 0,10% a 0,07% per i prodotti alimentari imballati e da 0,05% a 0,04% per i prodotti non alimentari imballati.
ambiente
58 Rideterminazione del contributo regionale per
lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dagli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO).
InformaImpresa 3 Venerdì 21 settembre 2012
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