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« Previous Page Table of Contents Next Page »c) Modalità di presentazione per particolari soggetti
1. Soggetti con volume di affari non inferiore a 100 milioni di euro
I soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, così come individua-ti sulla base dei provvedimenti n. 54291 del 6 apri-le 2009 e n. 189362 del 30 dicembre 2010, possono presentare l’istanza anche alla struttura della Direzio-ne Regionale competente per il controllo.
2. Soggetti non residenti
I soggetti non residenti che presentano la dichiara-zione per l’identifcazione diretta ai fni IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del decreto IVA, devo-no esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie esclusivamente presentando apposita istanza, secondo lo stesso schema, al Centro Operativo di Pescara.
Qualora il Centro Operativo di Pescara rilevi che il sog-getto non residente ha un volume d’affari non inferiore a cento milioni di euro e che, pertanto, rientra, ai sen-si del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 dicembre 2010 n. 189362, nella competenza della Di-rezione Regionale dell’Abruzzo, dopo aver provveduto ad acquisire in Anagrafe Tributaria l’istanza, avrà cura di segnalare la posizione del contribuente alla detta Direzione Regionale la quale provvederà alle attività di controllo di competenza.
d) Quando le istanze sono irricevibili
Alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) per manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie o di retrocedere da tale opzione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identi-fcazione del dichiarante, la cui mancanza rende irrice-vibile l’istanza.
Allo stesso modo sono da considerare irricevibili le istanze presentate tramite un soggetto delegato, se non accompagnate dalla copia fotostatica di un docu-mento di identifcazione del delegante.
La mancata allegazione del documento è sempre sa-nabile dal contribuente, ma è evidente che i termini collegati alla ricezione della istanza non possono che decorrere dalla data di integrazione della stessa con la copia fotostatica del documento di identifcazione del dichiarante o, nel caso, del delegante.
e) I controlli sui soggetti inseriti nel VIES
Le precisazioni contenute nella circolare in commento in materia dei controlli sull’inserimento degli operatori nell’archivio VIES stabiliscono che l’Uffcio:
- entro 30 giorni dalla ricezione della manifestazione di volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (ovvero dall’attribuzione della partita Iva in caso di inizio attività) effettua i controlli preliminari neces-sari per valutare la correttezza dei dati indicati e i va-ri fattori di rischio associati al contribuente. Una vol-ta trascorso tale lasso temporale la stessa emetterà un provvedimento esclusivamente in caso di diniego dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intraco-munitarie. Qualora l’esito del controllo fosse: 1. positivo e non siano riscontrati errori ed anomalie di alcun genere, vale la regola del silenzio assenso per cui il soggetto sarà iscritto nell’archivio informatico e potrà operare a livello comunitario dal 31° giorno successivo alla richiesta;
2. negativo , l’Agenzia emana un provvedimento di di-niego.
L’Agenzia delle entrate, nell’attività di controllo terrà conto della “storia” del soggetto, con specifco riguar-do ad eventuali dinieghi e revoche precedenti, così co-me, soprattutto se recente, constatazione di violazioni in materia di Iva.
- entro 6 mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà, l’Agenzia effettua nei confronti dei sogget-ti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti auto-rizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie controlli più approfonditi. Se tali “controlli” hanno esito:
1. positivo, il soggetto rimane iscritto nel VIES; 2. negativo, l’Agenzia emana un provvedimento di revo-ca.
f) Gli effetti del diniego e delle revoca ed eventuale impugnazione
I chiarimenti contenuti nella relazione illustrativa all’articolo 27 del D.L. n. 78/2010 prevedono che: 1. nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volon-tà o dall’attribuzione della partita iva, 2. in caso di diniego, 3. in caso di revoca;
viene sospesa la soggettività IVA ad effettuare opera-zioni intracomunitarie.
L’Agenzia, accogliendo le sollecitazioni anche di Con-fartigianato, con riferimento ai casi sopra elencati, ha chiarito che viene sospesa esclusivamente la sogget-tività ad effettuare operazioni intracomunitarie, per cui l’operatore può operare anche a livello comunitario considerando, però, le operazione eventualmente poste in essere come “domestiche”. In pratica, le operazioni non vengono considerate come scambi intracomunitari ma assoggettate al regime nazionale.
In particolare, le cessioni di beni/servizi intraUE effet-tuate da un operatore italiano non incluso nell’archi-vio VIES vanno assoggettate ad IVA. In caso di erroneo trattamento delle stesse quali operazioni intraUE (non imponibili) si rende applicabile la sanzione ex art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100 al 200% dell’imposta).
IMPORTANTE
L’Agenzia delle Entrate precisa che “nel rispetto dei prin-cipi di affdamento e buona fede del contribuente, il pre-detto trattamento sanzionatorio é comunque da ritenere non applicabile per eventuali violazioni commesse prima della emanazione della presente circolare”, ossia fno al 31.7.2011.
Analogamente gli acquisti di beni/servizi intraUE effet-tuati da operatori UE sono assoggettati ad IVA nello Stato del cedente/prestatore .
In merito a tali casi l’Agenzia evidenzia che:
“… è la stessa controparte comunitaria che, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del ce-dente/prestatore o del cessionario/committente italiano nell’Archivio VIES, dovrebbe esimersi dal qualifcare fscal-mente l’operazione come soggetta al regime fscale degli scambi intracomunitari”.
Da quanto sopra si potrebbe concludere che l’eventua-le acquisto effettuato da un operatore UE con assog-gettamento ad IVA da parte di quest’ultimo non rileva ai fni dell’imposta in Italia.
Pertanto la relativa fattura dovrebbe essere registrata
soltanto in contabilità generale al fne di documentare il relativo costo . Sul punto è necessario un chiarimento uffciale dell’Agenzia.
InformaImpresa 13 Venerdì 7 ottobre 2011
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