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g) Impugnazione in caso di revoca o diniego

La circolare in commento chiarisce che il contribuente, destinatario di un Provvedimento di diniego può: - impugnare lo stesso dinanzi alla competente Com-missione Tributaria;

- presentare istanza di annullamento in autotutela al-la “struttura” dell’Agenzia che ha emanato l’atto. I provvedimenti di diniego o revoca devono contenere alcuni elementi essenziali, quali:

- l’indicazione dell’uffcio che ha emanato l’atto, le nor-me di legge ed i provvedimenti in base ai quali l’atto stesso è stato adottato, - la motivazione, - il dispositivo, - il luogo e la data,

- la sottoscrizione del responsabile della struttura che ha emanato l’atto, o del suo delegato,

- l’organo innanzi al quale il provvedimento può esse-re impugnato,

- l’indicazione del responsabile del procedimento. Nella motivazione del provvedimento è necessario che sia presente una chiara ed esaustiva esposizione degli elementi che consentano all’interessato di comprende-re, nel merito, la causa del diniego o della revoca, in modo da garantire l’eventuale tutela giurisdizionale. Ai fni del rispetto del principio di collaborazione e tra-sparenza, prima di emettere il provvedimento di revo-ca, è opportuno che l’uffcio garantisca al contribuente la possibilità di un contraddittorio, nel cui ambito pos-sa fornire eventuali elementi ulteriori rispetto a quel-li già acquisiti. Analoga opportunità va valutata anche prima dell’emissione del provvedimento di diniego, ove i tempi lo consentano. In ogni caso, eventuali istanze di autotutela volte ad ottenere l’annullamento dei prov-vedimenti in parola vanno valutate con ogni consentita urgenza.

h) Rivisitazione dell’archivio VIES al 25 febbraio 2011

Come è noto, il provvedimento n. 188376/2010 forni-sce una serie di precisazioni relative al corretto com-portamento che gli operatori già in attività devono te-nere al fne di poter operare a livello comunitario.

Risultano inseriti d’uffcio nel VIES gli operatori in pos-sesso dei requisiti elencati nella seguente tabella:

Soggetti che han-no presentato la dichiarazione di inizio attività tra il 31 mag-gio 2010 ed il 28 febbraio 2011

qualora abbiano manifestato la volontà ad effettuare operazio-ni intracomunitarie compilando l’apposito campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9

che non hanno manifestato la volontà ad effettuare operazio-ni intracomunitarie compilando l’apposito campo del quadro I dei modelli AA7 o AA9 ma han-no effettuato operazioni intraco-munitarie nel secondo semestre del 2010 e adempiuto ai con-seguenti obblighi in materia di presentazione dei relativi elen-chi intrastat

Soggetti che han-no presentato la dichiarazione di inizio attività pri-ma del 31 maggio 2010

qualora abbiano presentato elenchi intrastat 2009 e 2010 e assolto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009

Tali soggetti non devono presentare alcuna istanza per la manifestazione di volontà in quanto rimarranno in-seriti nel predetto elenco, avendo compiuto atti che, in buona sostanza, manifestano la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

Non risultano inseriti d’uffcio nel VIES gli operatori che si sono comportati nel modo di seguito riportato e in possesso dei requisiti elencati nella seguente tabella:

Presentazione dichiarazione di inizio attività

Adempimenti Effetti

prima del 31.05.2010

Non ha presenta-to i modelli intra (cessioni/acqui-sti di beni e ser-vizi nel 2009 e 2010) oppure

Non ha adempiu-to agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009

Entro il 28.2.2011 è escluso dal VIES. Per effettuare operazioni in-traUE l’interes-sato dovrà pre-sentare apposita istanza all’Agen-zia delle Entrate.

In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 39/E ha precisato che:

- valgono quali adempimenti i mod. Intra “presentati entro il 26 gennaio 2011, con riferimento all’ultimo pe-riodo (trimestre o mese) del 2010”; - non valgono quali adempimen-ti i mod. Intra presentati a gennaio 2009 relativi ad operazioni effettua-te nel 2008;

- l’adempimento “della presenta-zione della dichiarazione IVA per il 2009 non è, ovviamente, richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2010, fermo restando il fatto che devono comunque aver presentato almeno un elenco riepi-logativo delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acqui-sti intracomunitari di beni e servi-zi relativo ad operazioni svolte nel 2010”.

dal 31.5.2010 al 28.2.2011

non ha dichia-rato di effettua-re operazioni in-traUE nel mod. AA7 / AA9; oppure

nel secondo se-mestre 2010 non ha effet-tuato operazio-ni intraUE e pre-sentato i relativi mod. Intra.

Entro il 28.2.2011 è escluso dal VIES. Per effettuare operazioni in-traUE l’interes-sato dovrà pre-sentare apposita istanza all’Agen-zia delle entrate.

A seguito dell’attività di rivisitazione del VIES comple-tata in data 24.2.2011, l’Agenzia delle entrate, ha pre-

14 InformaImpresa Venerdì 7 ottobre 2011

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