tendo da principi condivisibili, ha emanato ancora una
volta una normativa estremamente complessa e di dif-
ficile realizzazione pratica in modo particolare per le
piccole medie imprese.
ambiente
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Gas Fluorurati: attuazione Regolamento CE
Nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 20/04/2012 è
stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, Re-
golamento recante attuazione del regolamento (CE) n.
842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari
soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra
cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas,
nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e
apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori
delle apparecchiature.
I GAS FLUORURATI
I gas fluorurati sono gas che non esistono in natura ma
sono stati sviluppati a fini industriali; contribuiscono
all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati (dato
UE) e sono particolarmente dannosi perché possono ri-
manere nell’atmosfera per migliaia di anni contribuendo
all’incremento dell’effetto serra.
Il Regolamento riguarda dunque le attività con impiego
di alcuni gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal
protocollo di Kyoto, ed in particolare:
- gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffredda-
mento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata;
- i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura
dell’alluminio ed utilizzati nell’industria elettronica;
- l’esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato anch’essi nell’indu-
stria elettronica
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
Il D.P.R. n. 43/2012 prevede l’istituzione di un Registro
telematico la cui gestione sarà affidata alle Camere di
Commercio.
L’istituzione di questo registro alla data del 25/09/2012
non è ancora avvenuta: provvederemo a darne informa-
zione quando diverrà effettivo.
Al registro si dovranno iscrivere i soggetti interessati
entro 60 giorni dalla sua istituzione, provvedendo al
versamento dei relativi diritti di segreteria.
L’iter da seguire per la certificazione sarà il seguente:
Creazione registro
e relative modalità per l’iscrizione
\/
Entro i 60 giorni successivi iscrizione al registro
versamento diritti segreteria
\/
Frequentazione del corso (con relativo esame teori-
co e pratico solo per alcune tipologie di attività)
\/
Rilascio dei relativi certificati e attestati
da parte dei relativi organismi accreditati
L’iscrizione dovrà essere effettuata presso la locale Ca-
mera di Commercio, unicamente in via telematica.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono stati divisi in due categorie,
persone e imprese.
Persone
Sono i seguenti soggetti:
a) persone che svolgono una o più delle seguenti attivita’
su apparecchiature fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria e pompe di calore che contengono gas
fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle
applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati
ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente si-
gillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3 installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b)persone che svolgono una o piu’ delle seguenti at-
tività su impianti fissi di protezione antincendio che
contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti
almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per
quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto
serra dai commutatori ad alta tensione;
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che
li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto
serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei vei-
coli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione
della direttiva 2006/40/CE
Imprese
Sono quei soggetti che effettuano:
a) installazione, manutenzione o riparazione di appa-
recchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti
fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti
gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commu-
tatori ad alta tensione;
d)recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impian-
ti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
A decorrere dalla data di istituzione del Registro tutte
le attività sopra riportate non potranno essere svolte
da imprese e lavoratori che non risultino iscritti nel
Registro medesimo.
Uniche eccezioni sono comprese nelle deroghe transito-
rie e nelle esenzioni, meglio specificate in seguito.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
Le certificazioni e le attestazioni per il corretto svolgi-
mento delle attività sopra richiamate, verranno rilasciate
da appositi organismi di controllo ed in particolare:
a) organismo di certificazione
le persone citate alle lettere a), b), c), e d) devono essere
in possesso dell’adeguato certificato rilasciato da un
organismo di certificazione, a seguito del superamento
di un esame teorico e pratico. Il certificato ha una durata
di 10 anni e verrà rinnovato a seguito presentazione di
una domanda dell’interessato.
b) organismo di attestazione
le persone richiamate alla lettera
e) - persone che svol-
gono attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di
condizionamento d’aria dei veicoli a motori -
devono essere
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ottobre
2012