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in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di
attestazione, a seguito del completamento di un corso
di formazione.
L’attestazione verrà rilasciata entro 5 giorni dal comple-
tamento del corso.
Ad esclusione delle attività di recupero, viene comunque
previsto un
regime transitorio,
basato sul rilascio di
certificati
“provvisori”.
In particolare:
Persone
: rilascio certificato provvisorio entro 30 giorni
dalla domanda, previa dimostrazione del possesso di
esperienza specifica, minimo biennale, acquisita prima
del 5 maggio 2012;
Imprese
: rilascio certificato provvisorio entro 30 giorni
dalla domanda, previa dimostrazione dell’utilizzo di
manodopera in possesso di certificati provvisori (o
definitivi).
DEROGHE TRANSITORIE
Sono previste dal DPR alcune deroghe transitorie.
Non vi sarà nessun obbligo di certificazione per:
- DUE ANNI per le persone che svolgono attività su ap-
parecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore, iscritte ad un corso di formazione
finalizzato al rilascio di un certificato che contempla
l’attività pertinente, purché l’attività in questione sia
svolta sotto la supervisione di una persona in possesso
di un certificato che contempla tale attività
- UN ANNO per le persone che svolgono attività su
impianti antincendio nell’ambito di un apprendistato
finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche neces-
sarie a superare l’esame, purchè l’attività in questione sia
svolta sotto la supervisione di personale certificato.
Entrambe le deroghe vanno richieste alla Camera di
Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti
che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga.
ESENZIONI
Sono previste esenzioni dall’obbligo di certificazione
delle persone, per le seguenti mansioni:
1)Brasatori o Saldatori di parti di sistema o di apparec-
chiatura che rientra fra le attività seguenti, purché
vi sia un soggetto certificato che supervisiona ed in
possesso di un certificato che contempla l’attività
pertinente:
-controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di
almeno 3 kg (o almeno 6 kg se sigillati ermetica-
mente)
-installazione, manutenzione e riparazione di appa-
recchi con gas fluorurati
-recupero gas fluorurati
2)addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra
(in quantità < 3kg), purché assunti dall’impresa che
detiene l’autorizzazione dell’impianto contenente il
gas serra e muniti di attestato di competenza, rilasciato
a seguito di corso di formazione (rif. cat. III di cui al
Reg. CE n. 303/2008).
In ambedue i casi precedentemente illustrati è obbli-
gatorio, per il soggetto richiedente, predisporre una
dichiarazione alla CCIAA locale attestante possesso del
requisito di esenzione.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazio-
ne, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincen-
dio dovranno tenere il:
- registro dell’apparecchiatura
(Regolamento CE 1516/2007)
- registro del sistema (Regolamento CE 1497/2007)
ed entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dall’anno
successivo a quello di entrata in vigore del presente de-
creto) dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente
la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati
dell’anno precedente come riportato sul Registro di
Impianto.
Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che
producono, importano o esportano più di una tonnellata
all’anno di gas fluorurati ad effetto serra, comunicano le
informazioni secondo quanto indicato art. 6 paragrafo
1 del Reg. CE 842/2006.
ULTERIORI PRECISAZIONI
1)L’iscrizione nel Registro prevede il pagamento dei
diritti di segreteria, secondo le indicazioni riportate
nella tabella allegata;
2)l’istituzione del registro e tutta la relativa modulistica,
verranno pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambien-
te previo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori eventuali informazioni chiamare il settore
Ambiente dell’Area Tecnica di Confartigianato Vicenza.
Per ulteriori approfondimenti consultare on line i file:
- Download DPR_43_2012 GAS FLUORURATI-1.pdf
- Download Regolamento CE n. 842.06 tabella gas-1.pdf
su
www.informaimpresa.it
ambiente
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Autoriparatori e gas fluorurati a effetto serra.
Con il D.P.R. n. 43 del 27/01/2012 è stato emanato il
regolamento recante attuazione del regolamento co-
munitario (CE) n. 842/2006 su taluni di gas fluorurati
ad effetto serra che riguarda anche le aziende dell’au-
toriparazione.
Il “cuore” del DPR n. 43/12 prevede l’introduzione di un
Registro telematico delle Imprese e delle Persone, cosa
che a tutto il 20/09/2012 non è ancora avvenuta.
Gli autoriparatori dovranno iscriversi in tale registro,
per poter svolgere l’attività di recupero di gas fluoru-
rati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento
d’aria dei veicoli a motore.
L’iscrizione di Imprese e Persone dovrà avvenire entro
60 giorni dall’istituzione del Registro (collocato presso
il Ministero dell’Ambiente); l’iscrizione andrà effettuata
presso la locale Camera di Commercio, unicamente in
via telematica.
L’attività sopra citata non potrà essere svolta da Im-
prese e Persone che non risultino iscritte nel Registro
medesimo.
È previsto un regime transitorio, imperniato su certifi-
cati “provvisori”, distinto nella categoria Persone ed in
quella Imprese che vale, tuttavia, esclusivamente per
le attività diverse dal recupero di gas serra, quindi non
coinvolge la categoria autoriparatori.
L’iscrizione nel Registro prevederà il pagamento dei di-
ritti di segreteria secondo le procedure e le modalità
predisposte dalle Camere di Commercio. Il diritto di se-
greteria dovrebbe corrispondere per le imprese a euro
21,00 e per le persone a euro 13,00. Daremo comun-
que indicazioni più precise al momento dell’istituzione
del registro citato.
L’iscrizione al Registro è dunque condizione necessaria
per l’ottenimento di un attestato, che verrà rilasciato da
un organismo di attestazione a seguito del completa-
mento di un corso di formazione.
L’attestazione dovrà essere rilasciata entro 5 giorni dal
completamento del corso.
Dal momento in cui il registro nazionale verrà istituito,
l’iscrizione allo stesso e la successiva partecipazione al
corso, saranno condizione obbligatoria per poter conti-
nuare l’attività e non essere soggetti a sanzioni (entità
che sarà definita da un decreto non ancora emanato).
Stante la complessità del “meccanismo” di attestazio-
ne, si invitano le aziende associate a diffidare di infor-
InformaImpresa
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Venerdì
5
ottobre
2012