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La Confartigianato, unitamente a R.ETE. Imprese Italia, è
intervenuta sull’argomento chiedendo la soppressione di
tale obbligo ovvero un alleggerimento del medesimo.
Sulla base delle numerose pressioni sull’argomento, il
Parlamento è nuovamente intervenuto sulla disciplina
in materia di responsabilità nel corso della conversio-
ne in legge del decreto legge n. 83/2012, cd. “Decreto
Sviluppo”, con l’introduzione del nuovo articolo 13-ter:
rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità so-
lidale dell’appaltatore”
ILDECRETO LEGGE 22 GIUGNO‘12, N. 83,ARTICOLO 13-
TER, CONVERTITO, IN LEGGE 7 AGOSTO ‘12, N. 134
Come sopra ricordato, nel corso della conversione in
legge del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante:
“misure urgenti per la crescita del Paese”, è stato effet-
tuato il nuovo intervento normativo con l’introduzione
dell’articolo 13-ter, in vigore dal 12 agosto 2012, che
sostituisce il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-
legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 2,
comma 5-bis, D.L. n. 16 del 2012,
concernente i soggetti
responsabili per il versamento di somme all’erario nel
caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo altresì
i commi 28-bis e 28-ter.
1. La responsabilità solidale tra appaltatore e subap-
paltatore
Specificamente il nuovo comma 28 dell’articolo 35 - in
luogo della previsione di una responsabilità solidale di
committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori
per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro
dipendente e per l’IVA
dovuta in rapporto alle fatture
inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’ap-
palto
– stabilisce ora:
- che i soggetti responsabili in solido dei versamenti
siano l’appaltatore e il subappaltatore (e non più,
pertanto, il committente);
- che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul
lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappal-
tatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di
subappalto;
- che non operi la limitazione temporale della responsa-
bilità (fissata in due anni dalla cessazione dell’appalto
dal testo originario).
In particolare con il
nuovo comma 28
il legislatore
stabilisce che:
- l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore,
nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, dei
versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta
dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effet-
tuate nell’ambito del rapporto di subappalto;
- la responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno
se questi
verifica, prima del pagamento del corri-
spettivo, il corretto adempimento degli obblighi del
subappaltatore, scaduti alla data del pagamento del
corrispettivo, in relazione al versamento delle ritenute
sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relative
alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto
di subappalto;
- la responsabilità viene meno se l’appaltatore acquisisce
la documentazione attestante i corretti versamenti;
- l’attestazione dell’avvenuto adempimento di detti
obblighi può essere rilasciata anche attraverso un’as-
severazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (CAF
Imprese), e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (dottori e ragionieri
commercialisti e consulenti del lavoro).
- l’appaltatore può sospendere il pagamento del cor-
rispettivo dovuto fino all’esibizione della predetta
documentazione da parte del subappaltatore.
Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappal-
tatore entro un termine di decadenza debbano essere
notificati entro lo stesso termine anche al responsabile
in solido.
2. Gli adempimenti in capo al committente
Il comma 28-bis dell’articolo 35, introdotto dal citato
articolo 13-ter, subordina il pagamento del corrispettivo,
dovuto dal committente all’appaltatore, all’esibizione
della documentazione che attesti il corretto adempi-
mento dei predetti obblighi da parte dell’appaltatore e
degli eventuali subappaltatori; la norma prevede altresì
la possibilità per il committente di sospendere il paga-
mento del corrispettivo fino all’esibizione dei predetti
documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di
pagamento a carico del committente discendono speci-
fiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 euro
fino a 200.000 euro); in tal caso, ai fini della sanzione
si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall’appaltatore.
3. Ambito di applicazione della nuova normativa
Il comma 28-ter infine individua l’ambito di applica-
zione delle norme di cui ai due commi precedenti: esse
operano per i contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che operano
nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti
IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono invece
escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità
solidale le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, com-
ma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ovvero
amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi
e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche
non maggioritario che non sono organismi di diritto
pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività
la realizzazione di lavori o opere).
Di seguito i nuovi adempimenti:
LA NUOVA RESPONSABILITA’ SOLIDALE
Soggetti interessati:
La responsabilità solidale riguarda solamente gli
appalta-
tori
e i
subappaltatori
Ambito applicativo:
Contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e ser-
vizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA, in ogni caso i
soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del TUIR (società di capi-
tali, enti pubblici e privati, società non residenti, Stato, enti
locali, ecc). Sono escluse le stazioni appaltanti.
Oggetto della responsabilità
Gli adempimenti relativi al versamento:
- delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente,
- dell’imposta sul valore aggiunto,
da parte dei subappaltatori.
Esonero dalla responsabilità da parte dell’appaltatore
- Verifica che gli adempimenti, scaduti alla data del
versamento dei corrispettivi pattuiti nel contratto di
subappalto, siano stati correttamente eseguiti dai su-
bappaltatori.
Prova da esibire
- Acquisizione della documentazione attestante l’avvenuto
adempimento degli obblighi da parte dei subappaltatori
prima del versamento dei corrispettivi pattuiti.
- Asseverazione da parte di un Caf imprese o di un pro-
fessionista dell’attestazione dell’avvenuto adempimento
degli obblighi tributari.
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Venerdì
5
ottobre
2012