CONTRATTUALE
110 Meccanica Artigiana di riferimento: Tabella
retributiva settembre 2012.
L’accordo di rinnovo del 16.06.2011 ha previsto l’aumento
della Retribuzione Tabellare da settembre 2012.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Meccanica RIF 09.2012.pdf
alla notizia 755 su
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CONTRATTUALE
111 Odontotecnici Artigiani: Tabella retributiva
settembre 2012
L’accordo di rinnovo del 16.06.2011 ha previsto l’aumento
della Retribuzione Tabellare da settembre 2012.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Odontotecnici 09-2012.pdf
alla notizia 756 su
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CONTRATTUALE
112 Orafi Artigiani: Tabella retributiva settembre
2012
L’accordo di rinnovo del 16.06.2011 ha previsto l’aumento
della Retribuzione Tabellare da settembre 2012.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Orafi 09-2012.pdf
alla notizia 757 su
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CONTRATTUALE
113 Alimentari e Panifici Artigiani: Tabelle
retributive settembre 2012.
Da settembre 2012 erogazione EET.
Sono stati confermati i parametri per l’erogazione
dell’EET da settembre 2012 a dicembre 2012, così come
previsto dal CCRL del 30.03.2012. Per approfondimenti
consultare i file:
- Download Alimentari 09.2012.pdf
- Download Panifici 09-2012.pdf
alla notizia 758 su
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CONTRATTUALE
114 Pulizia Artigiana: Tabelle retributive
settembre 2012.
Da settembre 2012 erogazione EET.
Sono stati confermati i parametri per l’erogazione
dell’EET da settembre 2012 ad agosto 2013, così come
previsto dal CCRL del 20.01.2012. Per approfondimenti
consultare i file:
- Download Pulizia-09-2012.pdf
alla notizia 759 su
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fisco
38
Ravvedimento operoso - codice tributo 8913
“Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle
imposte sui redditi”
L’Agenzia delle entrate ha modificato le avvertenze per
la compilazione del modello F24.
In sede di compilazione del modello F24, in corrispon-
denza del codice tributo 8913, relativo a “sanzioni pe-
cuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”, la
colonna “rateazione/regione/prov/mese rif” deve essere
compilata indicando il mese di riferimento.
Nel caso in cui non sia possibile indicare il mese di rife-
rimento (in quanto assente, nella fattispecie oggetto di
ravvedimento), deve essere inserito il codice 12.
Tale novità (già consultabile sul sito dell’Agenzia delle
entrate, nelle modalità di compilazione del modello
F24) riguarda, ad esempio, il ravvedimento per il tardivo
versamento della cedolare secca: come indicato nella
circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, occorre utilizzare
il codice tributo 8913 per il versamento della relativa
sanzione.
L’indicazione del “mese di riferimento”, non possibile per
tale fattispecie, generava un errore bloccante in sede di
compilazione del modello.
Il problema, segnalato dalla Confartigianato, è ora
superato mediante l’inserimento del codice 12, come
sopraindicato.
fisco
39
La responsabilità solidale dell’appaltatore per
i versamenti di ritenute e IVA.
Le ultime modifiche legislative apportate alla disciplina
con l’articolo 13-ter del decreto legge n. 83 del 2012
(decreto Sviluppo).
PREMESSA: IL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16,
ARTICOLO 2, COMMA 5-BIS
In sede di conversione del decreto legge 2 marzo 2012 n.
16, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto
all’articolo 2,
il comma 5 bis
, con il quale è stato sosti-
tuito il comma 28 dell’articolo 35 del Decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, (il cosiddetto “Decreto
Visco-Bersani”) concernente
la responsabilità solidale
dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contri-
buti previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
per gli infortuni.
A seguito della sostituzione operata con la legge di
conversione del D.L. n. 16/2012, il comma 28 dell’arti-
colo 35, disponeva che: “In caso di appalto di opere o di
servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro
è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con cia-
scuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di
due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento
all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture
inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’ap-
palto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
Veniva così nuovamente modificata la disciplina della
responsabilità in solido, in caso di appalto e/o di su-
bappalto di opere e servizi. Tale solidarietà, ristretta in
origine tra appaltatore e sub appaltatori, veniva allargata
anche alla figura del committente. La disposizione, a dif-
ferenza di quella precedente, estendeva la responsabilità
descritta, in quanto stabiliva che, in caso di appalto di
opere o servizi, il committente imprenditore o datore
di lavoro era responsabile in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due
anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA
relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate
nell’ambito dell’appalto. Tale responsabilità, precisava
la previsione normativa, sarebbe venuta meno qualora
il committente avesse dimostrato di aver messo in atto
tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento.
La clausola si caratterizzava per l’eccessiva indetermi-
natezza ed ampiezza della formulazione.
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InformaImpresa
Venerdì
5
ottobre
2012