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55 Il reclamo e la mediazione
Con la nuova norma viene previsto che, prima di intra-prendere la via giudiziaria, il contribuente ha l’obbligo di esperire un reclamo nei confronti dell’Agenzia delle entrate per le controversie di importo non superiore a 20.000 euro.
PREMESSA
L’articolo 39, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in-troduce un nuovo articolo - articolo 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, contenente l’istituto del reclamo e della mediazione, nell’ambito della disciplina del processo tributario di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. Come illustrato nella relazione di accompagnamento al disegno di leg-ge di conversione del citato decreto, il nuovo istituto dovrebbe offrire un “rimedio amministrativo per defa-zionare il contenzioso relativo ad atti di valore non ele-vato, emessi dall’Agenzia delle entrate” e notifcati ai contribuenti a partire dalla data del 1° aprile 2012.
IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE
Il nuovo articolo 17-bis prevede, infatti, la presentazio-ne di un reclamo:
- volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, - fnalizzato al componimento della controversia trami-te mediazione.
Il procedimento è attivabile per le controversie di va-lore non superiore a 20.000 euro, calcolato sulla base del tributo e al netto di sanzioni e interessi, ai sensi dell’articolo 12, comma 5 del D.Lgs n. 546/1992. Caratteristica del nuovo istituto è il fatto che il recla-mo e l’eventuale tentativo di mediazione sono curati da strutture dell’ente impositore diverse ed autonome da quelle che hanno emanato gli atti reclamabili. Nelle intenzioni del Legislatore si tratta di avviare un con-fronto costruttivo direttamente fra l’Amministrazione fnanziaria e contribuenti per risolvere, in via ammi-nistrativa, il contenzioso su controversie di valore non superiore a 20.000 euro, prima dell’eventuale rinvio al-le Commissioni tributarie.
1. Il reclamo
Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate che ha emanato l’atto che lo esaminerà attraverso apposite strutture.
Il reclamo è previsto in via obbligatoria ed è condizio-ne di ammissibilità del ricorso (art. 17-bis, co. 2, DLgs 546/92), ad esclusione dei riscorsi avverso gli atti di recupero degli aiuti di stato illegittimi di cui all’art. 47-bis del D.lgs. 546/1992 per i quali la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis è espressamente esclusa. Il termine e le modalità di presentazione del reclamo sono quelli, in quanto compatibili, previsti per l’intro-duzione del ricorso giurisdizionale dinanzi alla com-missione tributaria provinciale e, pertanto, si applicano gli articoli 12 (L’assistenza tecnica), 18 (Il ricorso), 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso), 20 (Proposi-zione del ricorso), 21 (Termine per la proposizione del ricorso), e 22 (Costituzione in giudizio del ricorrente),
InformaImpresa 13 Venerdì 21 ottobre 2011
comma 4, del D. Lgs. 546/1992.
2. La mediazione
Se l’uffcio preposto non ritiene di dover annullare in tutto o in parte l’atto oggetto di reclamo, nell’istruttoria del reclamo si inserisce la fase della “mediazione”: - sulla base della proposta avanzata dal contribuen-te, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa,
- sulla base di una proposta formulata dall’uffcio me-desimo nel caso in cui lo stesso non intenda acco-gliere l’eventuale proposta di mediazione formulata dal contribuente.
La norma prevede espressamente che quando l’uffcio non accoglie il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, l’eventuale proposta di mediazione è formulata avendo riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa.
Pur essendo escluso il ricorso alla conciliazione giudi-ziale di cui all’articolo 48, D. Lgs. n. 546/1992 sugli atti ai quali si applica l’istituto del reclamo, nella fase del-la mediazione si rendono tuttavia applicabili, in quan-to compatibili, le disposizioni ivi previste per espressa previsione normativa.
GLI EFFETTI
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notifcato l’acco-glimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 546/1992.
Allo stesso modo il reclamo produce gli effetti del ri-corso anche in caso di rigetto o di accoglimento parzia-le del reclamo.
Il termine per la costituzione in giudizio del ricorren-te di cui all’articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992, decor-re dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni o dalla data di notifca del provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo.
LE SPESE DEL PROCEDIMENTO E IL DIVIETO DI COMPENSARLE FRA LE PARTI
Allo scopo di favorire una adeguata istruttoria dei re-clami pervenuti ed una ponderata valutazione delle proposte di mediazione, si prevede che nelle contro-versie in esame la commissione tributaria condanni la parte soccombente, in aggiunta alle spese del giudizio,
al pagamento di un ulteriore somma forfetariamente quantifcata in ragione del 50% delle spese di giudi-zio, a titolo di spese del procedimento , introdotto dalla presente norma.
In assenza di particolari motivi, da menzionare espres-samente in motivazione, che abbiano indotto la par-te soccombente a disattendere la proposta di media-zione è, infne, fatto divieto ai giudici di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti. Analogamen-te a quanto disposto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il comma 10 della disposizione prevede che i rappre-sentanti dell’ente che concludono la mediazione o ac-colgono il reclamo rispondono ai sensi dell’articolo 1 (Azione di responsabilità), comma 1, della legge 14
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