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6 Fonderie – aziende meccaniche: pubblicato
il decreto relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali e prodotti semilavorati metallici.
Riguarda la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito e la sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
Pubblicato il Decreto legislativo 01/06/2011, n. 100, riguardante “Disposizioni integrative e correttive del dlgs 20/02/2009, n. 23, recante attuazione della diret-tiva 2006/117/Eurotom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifuti radioattivi e di com-bustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
Il Decreto legislativo, composto da tre articoli, modif-ca in particolare il decreto legislativo 17/03/1995, n. 230, sostituendo il precedente articolo 157, con quello riportato. Il nuovo articolo 157 (sorveglianza radiome-trica su materiali o prodotti semilavorati metallici), ri-guarda in particolare “i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di im-portazione di prodotti semilavorati metallici hanno l’ob-bligo di effettuare la sorveglianza radiometrica su predetti materiali o prodotti, al fne di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizio-ni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente”. Questa disposizioni non si applica a chi svolge attività esclusiva di trasporto e non effettuano operazioni doganali.
L’attestazioni dell’avvenuta sorveglianza sanitaria ra-diometrica è rilasciata da esperti qualifcati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi tenuti all’Ispetto-rato medico del lavoro.
Con apposito decreto ministeriale, verranno stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle at-testazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorve-glianza.
In attesa dell’adozione di tale decreto ministeriale, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è ef-fettuata sui prodotti elencati nell’allegato I di questo decreto legislativo (dlgs 01/06/2011, n. 100) e l’atte-stazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica, che dovrà essere rilasciata dagli esperti qualifcati, dovrà essere quella prevista nell’allegato II sempre del dlgs n. 100/2011.
Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di ra-dioattività, i soggetti sopra individuati, debbono adot-tare, ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contamina-zione dell’ambiente e debbono darne immediata co-municazione al prefetto, agli organi del servizio sani-tario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all’ARPAV (nel Veneto). Stessi obblighi valgono per il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli
anomali di radioattività nei predetti materiali o prodot-ti trasportati.
Vale la pena di riportare integralmente l’articolo 100, del dlgs 230/1995
“ Articolo 100 - Signifcativi incrementi del rischio di con-taminazione dell’ambiente e di esposizione delle persone 1. Qualora si verifchi, nelle aree all’interno del perime-tro di una installazione o nel corso di un’operazione di trasporto, una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un signif-cativo incremento del rischio di esposizione delle persone, l’esercente, ovvero il vettore, richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per territorio l’ausilio delle strutture di protezione civile, deve prendere le misure ido-nee ad evitare l’aggravamento del rischio.
2. Ove l’evento di cui al comma 1 comporti il rischio di dif-fusione della contaminazione o comunque di esposizione delle persone all’esterno del perimetro dell’installazione l’esercente deve darne immediata comunicazione al pre-fetto e agli organi del servizio sanitario nazionale compe-tenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all’Anpa.
3. Fermo restando quanto disposto all’articolo 25, le di-sposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni del presente decreto, all’interno o nel cor-so delle quali l’esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.”
Infne si segnala che chiunque contravviene all’artico-lo 157,comma 1 (i soggetti di cui sopra obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica ), è punito con l’arresto fno a quindici giorni o con l’ammenda da uno a cinque milioni.
SICUREZZA
7 Manutenzione e pulizia degli ambienti
sospetti di inquinamento e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: Circolare del Ministero del Lavoro.
Le direzioni provinciali provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verifcare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il proflo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza
Pubblicata dal Ministero del lavoro, direzione genera-le per l’attività ispettiva invia alle direzioni regionali e provinciali la circolare n. 13 del 19/04/2011, riguar-dante “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfssia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive”
Al fne di contrastare il fenomeno infortunistico in am-bito delle attività manutentive o di pulizia su aree con-fnate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depu-razione, cunicoli e gallerie, ecc.), le direzioni provinciali provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verifcare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il proflo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza. In partico-lare durante gli accessi verrà sempre acquisita e veri-fcata:
1)la corretta e completa elaborazione del DUVRI da
InformaImpresa 15 Venerdì 21 ottobre 2011
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