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« Previous Page Table of Contents Next Page »giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono auto-certifcare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fno a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla ba-se delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6.bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’espo-sizione ad amianto.
SICUREZZA
9 Serbatoi di GPL: riduzione adempimenti per
i piccoli serbatoi. Le regole per i serbatoi con capacità complessiva non superiore ai 13 metri cubi.
Pubblicato nella Gazzetta uffciale n. 160 del 12/07/2011, il testo del decreto legge 13/05/2011, n. 70, coordinato con la legge di conversione 12/07/2011, n. 106 recante “semestre europeo – prime disposizioni urgenti per l’eco-nomia”
Il testo coordinato, all’art. 6, comma 1, lettera c, stabili-sce la riduzione degli adempimenti concernenti l’utiliz-zo di piccoli serbatoi in GPL.
L’articolo 6, comma 2, lettera c), stabilisce che per ridur-re gli adempimenti connessi all’utilizzo dei piccoli ser-batoi di gas di petrolio liquefatto, l’articolo 2, comma 16-septies, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, con-vertito con modifcazioni dalla legge 26/02/2011, n. 10, è abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle nor-mative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petro-lio liquefatto di cui al decreto del Ministro dell’interno 14/05/2004, pubblicato nella Gazzetta Uffciale n. 120 del 24/05/2004 (sotto riportato)
Decreto legge 29/12/2010 – art. 2, comma 16-sep-ties, come modifcato dalla legge di conversione 26/02/2011, n. 10. Ora abrogato
“Resta fssato al 30 giugno 2011 il termine ultimo en-tro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima installazione, presso i depositi Gpl di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004, pub-blicato nella Gazzetta uffciale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell’intera superfcie metallica, in aderenza alla norma Uni En 970, e a controlli spessimetrici nel ri-spetto del disposto della norma Uni En 10160, 0, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all’appendi-ce D della norma Uni En 12818, per la verifca dell’ido-
neità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualifcato in possesso dei requisiti previsti dalla nor-ma Uni En 473. L’omessa esecuzione delle verifche de-scritte determina automaticamente l’obbligo per il pro-prietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l’esecuzione delle ve-rifche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi.” A seguito dell’abrogazione di quanto sopra, vale la pe-na di riportare integralmente il decreto tecnico in vi-gore.
Decreto del Ministro dell’Interno 14/05/2004 – ap-provazione della regola tecnica di prevenzione incendi per installazione e l’esercizio dei depositi di gas di pe-trolio liquefatto con capacità complessiva non superio-re ai 13 metri cubi
Art. 1- Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di di-sposizioni di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di Gpl in serbatoi fssi aventi capacità geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili, industriali, artigianali e agricoli. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale per autotrazio-ne nonché ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifche regole tecniche di preven-zione incendi. Per depositi ad uso commerciale si in-tendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento in caso di sostanziali modifche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta uffciale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell’allegato tecnico entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente de-creto. Per i depositi in possesso di certifcato di pre-venzione incendi, ovvero di parere di conformità fa-vorevole sul progetto espresso dal Comando provin-ciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell’ar-ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta uffciale n. 57 del 10 marzo 1998), non sussiste alcun obbligo di ade-guamento.
Art. 2- Obiettivi
1. Ai fni della prevenzione degli incendi e della sicu-rezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di Gpl con capacità complessiva fno a 13 m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei se-guenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di Gpl, di incendio e di esplosione;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edi-fci e/o locali contigui all’impianto;
d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
18 InformaImpresa Venerdì 21 ottobre 2011
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