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sicurezza.

Art. 3 - Disposizioni tecniche

1. Ai fni del raggiungimento degli obiettivi di cui all’ar-ticolo 2, è approvata la regola tecnica allegata al pre-sente decreto.

Art. 4 - Requisiti costruttivi

1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituen-ti il deposito sono specifcamente costruiti ed alle-stiti per l’installazione prevista, fuori terra o interra-ta, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

2. L’installatore è tenuto a verifcare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di instal-lazione prevista, al fne di perseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2, e che l’utente sia stato informato degli specifci obblighi e divieti fnalizzati a garantire l’esercizio del deposito in sicurezza.

Art. 5 - Commercializzazione Ce

1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell’Unione europea, o da uno degli Stati aderenti all’Associazione europea di libero scambio (Efta) fr-matari dell’accordo See, legalmente riconosciuti sul-la base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di prote-zione, ai fni della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazio-ne, possono essere impiegati nel campo di applica-zione disciplinato dal presente decreto.

Art. 6 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia, ed in parti-colare le seguenti:

decreto ministeriale 31 marzo 1984; decreto ministeriale 15 ottobre 1992; decreto ministeriale 20 luglio 1993;

decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti ine-renti i depositi di Gpl in serbatoi fssi di capacità com-plessiva fno a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.

Allegato

Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazio-ne e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3

Titolo I Disposizioni generali 1. Termini, defnizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le defnizioni e le tolleranze dimensio-nali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministe-riale 30 novembre 1983 (Gazzetta uffciale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fni della presente rego-la tecnica, si defnisce:

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fsso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette fes-sibili in dotazione alle autocisterne per l’operazione di riempimento dei serbatoi fssi;

serbatoio fsso: recipiente a pressione destinato al con-tenimento di gas di petrolio liquefatto, stabilmente in-stallato sul terreno e stabilmente collegato ad impian-

to di distribuzione;

serbatoio ricondizionato: serbatoio fsso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifca è destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o con tipologia diversa; linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad al-ta tensione le linee elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V effcaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.

2. Riferimenti normativi

1. Ai fni dell’applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fssi di Gpl con capacità fno a 13 m3.

EN 12542—Progetto e costruzione di serbatoi cilindri-ci in acciaio per Gpl di capacità geometrica fno a 13 m3 per installazione fuori terra.

pr EN 14075—Progetto e costruzione di serbatoi cilin-drici in acciaio per Gpl di capacità geometrica fno a 13 m3 per installazione interrata.

pr EN 14570 — Equipaggiamento di serbatoi per Gpl fuori terra ed interrati fno a 13 m3.

EN 12817— Ispezione e riqualifca di serbatoi per Gpl fno a 13 m3, fuori terra.

EN 12818 — Ispezione e riqualifca di serbatoi per Gpl fno a 13 m3, interrati.

3. Capacità del deposito

1. La capacità complessiva massima del deposito è fs-sata in 13 m3 e può essere ottenuta con uno o più serbatoi di capacità singola compresa tra 0,15 e 13 m3.

2. Ai fni della determinazione della capacità comples-siva del deposito di cui al precedente comma 1, due o più serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti quando sono verifcate entrambe le seguenti condizioni:

a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 m, riducibili alla metà mediante interramento dei serbatoi oppu-re interposizione di muro secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;

b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:

-il punto di riempimento;

-eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.

Titolo II Installazione 4. Generalità

1. I serbatoi, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. È vie-tata l’installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

2. L’installazione in cortili può essere ammessa a con-dizione che:

a) i serbatoi siano di tipo interrato;

b) il cortile abbia superfcie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edi-fci; per i restanti tre quarti di detto perimetro non

InformaImpresa 19 Venerdì 21 ottobre 2011

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