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Garanzie finanziarie a copertura dell’attività
di smaltimento e recupero di rifiuti.
Pubblicata nel bollettino della regione del Veneto n. 69
del 21.08.12, la deliberazione della Giunta regionale del
Veneto n. 1543 del 31.07.12 riguardante “Garanzie finan-
ziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero
di rifiuti. Modifica della DGRV n. 2229 del 20.12.11 D.Lgs
03.04.2006 e s.m.i. , n. 152, Parte II come modificata dal
D. Lgs. 31.08.12, n. 128; Parte IV come modificata dal
D.LGs 10.12.10, n. 205; D.Lgs. 13.01.03, n. 36”
La Regione Veneto ha pubblicato la deliberazione n.
1543 del 31.07.2012 che definisce gli importi delle
garanzie finanziarie previste per le imprese che effet-
tuano la gestione (recupero e/o smaltimento) di rifiuti.
Tale documento va a sostituire con un nuovo allegato
A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il
vecchio allegato A della deliberazione n. 2229 del 2011,
che aveva rivisto gli importi delle garanzie e aveva in-
trodotto la prestazione di garanzie anche per le aziende
che eseguivano il recupero rifiuti in regime semplificato
per le attività da R1 a R12.
La nuova deliberazione è il frutto delle osservazioni
delle Provincie e delle categorie economiche, tra cui
Confartigianato, volte ad ottenere una maggiore equità
riguardante gli importi dovuti e le attività coinvolte.
Il provvedimento regionale è accompagnato dal succi-
tato l’Allegato A che è così suddiviso:
Punto A– Definizione dell’entità delle garanzie appli-
cate alle discariche di rifiuti , nonché agli
impianti di gestione rifiuti sia in procedura
ordinaria che semplificata con elencazione di
tutte le attività soggette riportate dal punto
1 al punto 7.
Punto B – Modalità per la prestazione delle garanzie
finanziarie.
Punto C– Casi di riduzione/incremento delle garanzie
finanziarie sopra riportate.
Punto D – Disposizione di carattere generale.
Punto E – Norme transitorie
Infine la deliberazione contiene l’allegato B, che costi-
tuisce lo schema di polizza fidejussoria da utilizzare per
tutte le aziende coinvolte.
In generale per le attività interessate vanno prestate le
seguenti garanzie:
1)polizza assicurativa della responsabilità civile inqui-
namento.
2)polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a coper-
tura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi
alle attività di gestione dei rifiuti e le conseguenze
derivanti dall’inosservanza degli obblighi di legge.
Gli importi delle garanzie e le modalità di prestazione
sono ben specificati nell’allegato A, che si allega inte-
gralmente, a seconda delle attività soggette.
La nuova deliberazione riduce le garanzie dovute dalle
aziende che recuperano rifiuti inerti, caratterizzate dal
lavorare materiali che presentano un peso specifico
molto elevato e dallo scarso valore economico per unità
di peso. Per tali attività, infatti, la Regione Veneto ha
stabilito la prestazione della sola polizza fidejussoria
annullando l’obbligo di presentare anche la polizza
assicurativa della responsabilità civile inquinamento.
Inoltre l’importo da garantire è pari a € 0,07 al kg per i
rifiuti conferiti all’impianto per il solo stoccaggio o per la
successiva lavorazione. Per i rifiuti prodotti nell’ impianto
di recupero si applica l’importo di € 0.20 al kg.
L’ottenimento di questa riduzione costituisce un fattore
molto positivo per le aziende del comparto edile, consi-
derata la crisi attuale. Ciò non toglie che Confartigianato
Vicenza continuerà a fare pressione, con proprie propo-
ste nei confronti della Regione Veneto, per concordare
ulteriori riduzioni anche ad altre categorie economiche.
Per alcune di queste ultime una polizza assicurativa
inquinamento con un massimale di € 3000000 ed una
polizza fidejussoria di € 0,20 al Kg di rifiuto da lavorare
o prodotto costituisce, attualmente ,una spesa oggetti-
vamente insostenibile e immotivata.
Infine l’allegato A, al punto E, stabilisce che i gestori di
rifiuti ovvero le attività di recupero e/o smaltimento, in
esercizio alla data di entrata in vigore delle nuove dispo-
sizioni , devono adeguare le garanzie finanziarie entro il
21/08/2013 o in coincidenza con la prima modifica del
provvedimento di autorizzazione e/o iscrizione nel regi-
stro di cui all’art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. , salvo
motivata deroga concessa dall’ente garantito. Di conse-
guenza le aziende in attività dovranno quindi adeguarsi
alla nuova normativa entro il 21/08/2013, purché non
intervengano modifiche o rinnovi delle autorizzazioni /
iscrizioni legittimanti l’attività di gestione dei rifiuti che
costringano ad un immediato adeguamento.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Deli-
bera reg n 1543 del 31 07 2012 garanzie finanz recupero.
pdf
alla notizia 768 su
www.informaimpresa.it
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Trasporto rifiuti e Sistri. Procedure per la
disinstallazione e/o re-installazione delle
black box dai mezzi di trasporto.
Con la sospensione del Sistri (Sistema di Controllo della
Tracciabilità dei rifiuti) sembra che i relativi numeri verdi
appositamente predisposti non siano più attivi.
Le aziende che effettuano il trasporto di rifiuti, ed hanno
installato le black box, si trovano a volte in difficolta in
quanto non conoscono le procedure per disinstallare i
dispositivi su mezzi venduti o rottamati. Inoltre si può
presentare il caso in cui un’azienda dismetta un mezzo
con black box installata e ne acquisti uno nuovo su cui
installare la vecchia black box.
Infine può accadere che una ditta si iscriva all’albo na-
zionale gestori ambientali per la prima volta, in questo
caso, per ora, attenderà di iscriversi al sistri finché la
situazione non venga chiarita.
Il referente per la disinstallazione/installazione è lo
Sportello sistri dell’Albo Nazionale gestori ambientali
presso la CCIAA di Venezia in via Forte Marghera n. 151
– 30173 – Mestre Venezia (VE) - tel 041/786179 fax
041/786150 e mail:
dipositivi.sistri@ve.camcom.it
Di seguito vengono riportate le corrette procedure per
la disinstallazione delle black box e l’eventuale rein-
stallazione.
1° caso: vendita, rottamazione o dismissione del mezzo
come veicolo per il trasporto di rifiuti con azienda che
resta comunque iscritta al sistri.
La ditta provvederà a cancellare il mezzo dall’Albo
Nazionale gestori ambientali con apposita pratica.
Il legale rappresentante può portare personalmente
la pratica di cancellazione all’Albo, presso la CCIAA
di Venezia in via Forte Marghera n. 151 – 30173 –
Mestre Venezia. Dopo aver consegnato la pratica si
potrà rivolgere immediatamente allo Sportello n.
8, consegnando a mano la chiavetta USB relativa al
mezzo di trasporto cancellato. Gli addetti allo sportello
riceveranno la chiavetta USB e prepareranno il voucher
di disinstallazione per l’autofficina autorizzata alla
installazione/rimozione delle black box. E’ opportuno
che la ditta conosca già la ragione sociale dell’autoffi-
cina a cui rivolgersi. Comunque allo sportello sistri gli
addetti dispongono dell’elenco di tutte le autofficine
autorizzate. Con il voucher di disinstallazione il legale
rappresentante della ditta si recherà all’autofficina che
provvederà a rimuovere la black box. Sarà poi l’autof-
ficina a restituire il dispositivo al sistri.
2° caso: vendita, rottamazione o dismissione del mez-
zo come veicolo per il trasporto di rifiuti con azienda
che cancella l’iscrizione al sistri o cessa totalmente
l’attività
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Venerdì
19
ottobre
2012