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Si applica la procedura del 1° caso, inoltre l’azienda
dovrà inviare la chiavetta relativa alla sede legale
del trasportatore direttamente a SISTRI - Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare
in via Cristoforo Colombo n. 44 00147 Roma, con rac-
comandata A.R.
3° caso: vendita, rottamazione o dismissione del mezzo
come veicolo per il trasporto di rifiuti ed iscrizione di
un mezzo a sostituzione del precedente.
La ditta provvederà a cancellare il mezzo dismesso
dall’Albo Nazionale gestori ambientali ed iscrivere
il nuovo mezzo con apposita pratica. Il legale rap-
presentante può portare personalmente la pratica di
cancellazione ed iscrizione all’Albo, presso la CCIAA
di Venezia in via Forte Marghera n. 151 – 30173 –
Mestre Venezia. Dopo aver consegnato la pratica si
potrà rivolgere immediatamente allo Sportello n. 8.
Gli addetti allo Sportello, prepareranno il voucher
di disinstallazione e reinstallazione per l’autofficina
autorizzata alla installazione/rimozione delle black
box. E’ opportuno che la ditta conosca già la ragione
sociale dell’autofficina a cui rivolgersi. Comunque allo
Sportello sistri gli addetti dispongono dell’elenco di
tutte le autofficine autorizzate. Con il voucher di disin-
stallazione e reinstallazione il legale rappresentante
della ditta si recherà all’autofficina che provvederà a
rimuovere la black box e installarla sul mezzo nuovo.
La procedura può essere eseguita senza recarsi a Venezia,
infatti si invia all’albo la documentazione per la cancel-
lazione e l’inserimento del mezzo nuovo. In seguito si
invia una mail a
dipositivi.sistri@ve.camcom.it
, come da
fac- simile riportato on line, e tutta la procedura viene
eseguita via mail. Lo sportello dell’Albo invierà il vou-
cher di disinstallazione e reinstallazione direttamente
all’indirizzo di posta elettronica della ditta. Sarà lo Spor-
tello ad indicare la corretta procedura da seguire.
Per approdimenti consultare on line i file:
- Download Fac-simile mail disinstallazione e reinstal-
lazione black box.pdf - Download Sistri - Procedure di
restituzione dei dispositivi elettronici in caso di cessazione
attivit.pdf - Download Mail inviata da sistri con procedura
per restituzione dispositivi USB.pdf
alla notizia 769 su
www.informaimpresa.it
ambiente
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Terre e rocce da scavo. Commento alla
struttura del regolamento approvato con il
Decreto 10 Agosto 2012 n. 161.
Il decreto n. 161 del 10 agosto 2012 n. 161, “Rego-
lamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo”, di cui si allega copia integrale,
apporta numerose modifiche alla precedente gestione
delle terre e rocce da scavo nella Regione Veneto.
Tale regolamento fornisce, innanzitutto, la definizione
dei “materiali da scavo” tra cui sono compresi gli scavi
in genere, le perforazioni, le trivellazioni ecc. , le opere
infrastrutturali in genere (galleria diga, strada, le rimo-
zioni ed il livellamento di opere in terra, i materiali
litoidi in genere provenienti da alvei e , cosa molto im-
portante, i residui di lavorazione dei materiali lapidei -
marmi, graniti, pietre ecc.).
L’ambito di applicazione del regolamento riguarda i
materiali da scavo succitati, da cui sono esclusi i rifiu-
ti provenienti direttamente da lavori di demolizione di
edifici e altri manufatti preesistenti, la cui gestione ri-
guarda la parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.
Il materiale da scavo può essere utilizzato come sotto-
prodotto, esulando dalla normativa riguardante i rifiuti,
quando risponde ai seguenti requisiti:
- Il materiale da scavo è generato durante la realizza-
zione di un’opera di cui costituisce parte integrante
ed il cui scopo non è la produzione di tale materiale;
- Il materiale da scavo viene utilizzato in conformità
al
piano di utilizzo per
reinterri ecc. o in sostituzione
dei materiali di cava;
- Il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato di-
rettamente o senza ulteriori trattamenti diversi dalla
normale pratica industriale secondo precisi criteri ri-
portati negli allegati del presente decreto.
- Il materiale da scavo soddisfa appositi requisiti di
qualità ambientale.
La sussistenza dei requisiti appena enunciati è dimo-
strata tramite il
piano di utilizzo.
Tale piano costituisce il punto focale del decreto ri-
guardante le terre e rocce da scavo e la sua realizza-
zione è ben codificata nell’apposito allegato al decreto
stesso. E’ importante sottolineare che il piano va pre-
sentato all’autorità competente, cioè a quella che rila-
scia il permesso realizzare l’opera da cui si generano i
materiali da scavo, almeno 90 giorni prima dell’inizio
dei lavori per la realizzazione dell’opera, anche in for-
ma telematica.
Entro 90 giorni dalla presentazione del piano o delle
eventuali integrazioni, l’autorità competente approva il
piano di utilizzo o lo rigetta.
E’ facoltà del proponente presentare, eventualmente,
un nuovo piano.
L’autorità competente ha la facoltà di chiedere ad AR-
PAV, con provvedimento motivato, la sussistenza dei re-
quisiti per considerare i materiali da scavo come sot-
toprodotti.
Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazio-
ne del piano di utilizzo o delle eventuali integrazioni,
il proponente gestisce il materiale da scavo seguendo
quanto riportato nel piano stesso e secondo gli obbli-
ghi previsti per la realizzazione dell’opera che genera i
materiali da scavo.
La durata della validità del piano è riportata nel pia-
no stesso che, decorso tale periodo, cessa di produrre
i suoi effetti. Ciò significa che i materiali da scavo non
possono più essere considerati sottoprodotti. Salvo de-
roghe particolari l’inizio dei lavori deve avvenire entro
due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.
Il decreto prevede anche situazioni di emergenza, do-
vute a cause di forza maggiore, per cui è possibile pre-
sentare un’autodichiarazione che permette di gestire
il materiale come sottoprodotto. Entro però quindici
giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione, si
dovrà presentare il piano di utilizzo.
Il piano, ed altre dichiarazioni, dovranno essere conser-
vate presso il sito di produzione dei materiali escavati
o presso la sede legale del proponente e, se diverso,
anche dell’esecutore, per una durata di cinque anni.
In caso di modifiche sostanziali dei requisiti già visti
in precedenza il proponente o l’esecutore dell’opera ag-
giornano il piano di utilizzo. Le modifiche considerate
sostanziali sono le seguenti:
- aumento del volume in banco superiore al 20%;
- modifica del sito di destinazione o diverso utilizzo
del materiale;
- modifica del sito intermedio;
- modifica delle tecnologie di scavo.
In caso intervengano le modifiche suelencate il pia-
no deve essere aggiornato entro quindici giorni dalla
variazione. Decorso tale periodo il materiale escavato
cessa immediatamente la qualifica di sottoprodotto.
I materiali escavati possono essere depositati in attesa
di utilizzo a condizione che il sito o i siti vengano de-
finiti nel piano di utilizzo e che il deposito non abbia
durata superiore al piano stesso.
Durante il trasporto i materiali scavati devono essere
accompagnati da apposita documentazione, riportata
in allegato al decreto, predisposta in triplice copia da
destinare una all’esecutore, una al trasportatore ed una
al destinatario. Anche la documentazione relativa al
trasporto va conservata cinque anni e resa disponibile
all’autorità di controllo, in caso di richiesta.
L’avvenuto utilizzo dei materiali, in conformità al piano
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Venerdì
19
ottobre
2012