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mezzato rispetto a quello che sarebbe stato con il
vecchio metodo di aggiornamento;
- per lo 0,5% circa l’aggiornamento della componente
tariffaria UG1 a copertura del fabbisogno dei sistemi
di perequazione per la distribuzione, per effetto della
sentenza del Consiglio di stato avversa all’Autorità3.
Per l’energia elettrica
sull’incremento totale dell’1,4%
hanno inciso:
- per lo 0,7% circa la materia prima;
- per lo 0,6% circa l’aggiornamento della voce A3, ov-
vero gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate
(voce A3);
- lo 0,1% è dovuto al corrispondente adeguamento
delle imposte (IVA).
In particolare, sull’andamento della materia prima, han-
no influito l’andamento negli ultimi mesi delle quota-
zioni petrolifere e del PUN, il prezzo dell’energia elet-
trica sulla borsa elettrica.
Rispetto al petrolio, da fine giugno le quotazioni han-
no ripreso a salire portandosi intorno ai 110-115 $/b
per la qualità Brent, soprattutto a causa delle rinnovate
e persistenti tensioni geopolitiche (crisi siriana, inizio
dell’embargo nei confronti dell’Iran, ecc.) e del recupe-
ro dei mercati finanziari; nello stesso periodo, l’euro ha
perso terreno rispetto al dollaro portandosi su valori
prossimi a 1,20 $/€ verso fine luglio.
Energia elettrica:
l’aggiornamento trimestrale nel dettaglio
Dal 1° ottobre, il prezzo di riferimento dell’energia elet-
trica sarà di 19,403 centesimi di euro per kilowattora,
tasse incluse. La spesa media annua della famiglia tipo
sarà pari a circa 524 euro così ripartiti.
- 297 euro (pari al 56,74% del totale della bolletta)
per i costi di approvvigionamento dell’energia e com-
mercializzazione al dettaglio;
- 69 euro (13,18%) per i servizi tariffati a rete (trasmis-
sione, distribuzione e misura);
- 70 euro (13,25%) per le imposte che comprendono
l’IVA e le imposte erariali (o accise);
- 88 euro (16,83%) per gli oneri generali di sistema,
fissati per legge.
Gas naturale:
l’aggiornamento trimestrale nel dettaglio
Dal 1° ottobre, i prezzi di riferimento del gas saranno di
91,24 centesimi di euro per metro cubo, con un aumen-
to rispetto al trimestre precedente, di 1,02 centesimi di
euro, tasse incluse. Per il cliente tipo, ciò comporta una
spesa di circa 1.277 euro su base annua. La spesa me-
dia annua della famiglia tipo sarà così suddivisa:
- 531 euro (pari al 41,53% del totale della bolletta)
per la materia prima;
- 430 euro (33,68%) per le imposte che comprendono
le accise (16,76%), l’addizionale regionale (2,22%) e
l’IVA (14,70%);
- 62 euro (4,87%) per trasporto e stoccaggio;
- 154 (12,09 %) per la distribuzione;
- 100 (7,83%) per vendita al dettaglio, commercializ-
zazione all’ingrosso ed oneri aggiuntivi.
Queste condizioni di fornitura si applicano ai clienti do-
mestici, ai condomini con consumi inferiori ai 200.000
Smc annui, alle utenze relative ad attività di servizio
pubblico ed alle utenze per usi diversi con consumi non
superiori a 50.000 Smc annui.
Fonte: Autorità energia e gas.
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fisco
40
La responsabilità solidale dell’appaltatore
per i versamenti di ritenute e IVA. Primi
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E ha for-
nito importanti chiarimenti in merito alla corretta ap-
plicazione della responsabilità solidale in materia di
appalti di opere e servizi.
PREMESSA
Come è noto, l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 (in vigore dal 12 agosto
2012) ha stabilito che operi la responsabilità in soli-
do nei contratti di appalto di opere e servizi tra com-
mittente, appaltatore e subappaltatori in relazione agli
adempimenti relativi ai versamenti delle ritenute era-
riali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul
valore aggiunto, dovuti dall’appaltatore e dai subappal-
tatori, scaduti alla data del versamento dei corrispettivi
pattuiti, per le prestazioni effettuate, nei contratti me-
desimi. In particolare la norma stabilisce che il com-
mittente nei confronti dell’appaltatore e quest’ultimo
nei confronti dei subappaltatori possono sospendere il
pagamento dei corrispettivi pattuiti fino all’esibizione
della documentazione attestante gli avvenuti adempi-
menti fiscali.
Come si ricorderà, nel ns. precedente scritto avevamo
evidenziato che nei confronti dell’Agenzia delle Entra-
te era stata avanzata dalla Confartigianato una richie-
sta di chiarimenti, sulle modalità di applicazione delle
nuove disposizioni in materia di responsabilità solida-
le negli appalti. In particolare la Confartigianato aveva
chiesto all’Agenzia delle Entrate di:
- precisare la decorrenza delle nuove disposizioni di
legge;
- confermare l’alternatività tra l’asseverazione e l’atte-
stazione dei corretti adempimenti tributari;
- di confermare che nessuna attestazione di versa-
mento IVA dovesse essere effettuata in caso di ap-
plicazione del reverse charge o del regime IVA per
cassa.
L’Amministrazione finanziaria, con circolare dell’8 otto-
bre 2012, n. 40/E, fornisce alcune risposte alle richie-
ste della Confartigianato.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Con la circolare 8 ottobre 2012, n. 40/E, l’Agenzia del-
le Entrate interviene sulla decorrenza della disciplina
contenuta nell’articolo 13-ter, precisando che le dispo-
sizioni ivi contenute
debbano trovare applicazione solo
per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12
agosto 2012.
Sulla considerazione che la norma in argomento intro-
duce, sia a carico dell’appaltatore che del subappalta-
tore, un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia ri-
tiene che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge
n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adem-
pimenti siano dovuti a partire dal
sessantesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della norma,
con la
conseguenza che la
certificazione deve essere richiesta
solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire
dall’11 ottobre 2012
, in relazione
ai contratti stipulati a
partire dal 12 agosto 2012.
Alla base di tale ragionamento vi è la considerazione
che la disposizione, intervenendo su un elemento fon-
damentale delle prestazioni contrattuali quale il paga-
mento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto
sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La nor-
ma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/
committente) il diritto potestativo di sospendere la
propria prestazione (il pagamento) in attesa che l’altra
parte (appaltatore/subappaltatore) produca una docu-
mentazione attestante la regolarità degli adempimenti
fiscali.
In pratica, quindi, la norma, sino all’11 ottobre 2012,
non comporta nessuna modifica nei comportamenti as-
sunti dagli operatori.
ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’Agenzia conferma che in luogo dell’asseverazione
prestata dai CAF Imprese o dai professionisti abilita-
ti, è possibile rendere una attestazione sotto forma di
dichiarazione sostitutiva
- ai sensi del D.P.R. n. 445 del
InformaImpresa
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Venerdì
19
ottobre
2012