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2000 - con cui
l’appaltatore/subappaltatore attesta
l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla
disposizione.
Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve (in re-
lazione ai versamenti - IVA e ritenute - scaduti alla data
del pagamento del corrispettivo):
- indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fattu-
re concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata (lo-
gicamente nella misura in cui l’anzidetta fattura ha
già formato oggetto di liquidazione), specificando se
dalla suddetta liquidazione è scaturito:
- un
versamento di imposta (nel caso di liquidazione
a credito andrà evidenziata tale situazione);
- ovvero se in relazione alle fatture oggetto del con-
tratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa
(articolo 7 del DL n. 185 del 2008);
- oppure la
disciplina del
reverse charge
;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi
di lavoro dipendente sono state versate, mediante
scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale
i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scompu-
tate, totalmente o parzialmente, sono stati effet-
tuati;
- contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute
versate includono quelle riferibili al contratto di
appalto/subappalto per il quale la dichiarazione
viene resa.
fisco
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Beni dell’impresa concessi in godimento a
soci e familiari dell’imprenditore. Ulteriori
chiarimenti dell’Agenzia.
L’Amministrazione fornisce ulteriori chiarimenti sulla tas-
sazione dei beni dell’impresa concessi in godimento ai
soci e familiari dell’imprenditore, risolvendo le numerose
problematiche evidenziate dalla Confartigianato.
PREMESSA E RIEPILOGO
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con ulteriori chia-
rimenti sulle modalità applicative delle disposizioni
volte a contrastare il fenomeno della concessione in
godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore per fini privati.
L’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies,
decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, ha previsto
sostanzialmente che:
- in capo agli
utilizzatori
, cioè ai soggetti che ricevono
in godimento i beni aziendali, sorge un
reddito diverso
determinato confrontando il minor corrispettivo pat-
tuito e il valore di mercato del diritto di godimento;
- in capo all’
impresa concedente
i beni in godimento, i
costi sostenuti per il bene dato in godimento a valori
inferiori a quelli di mercato sono
indeducibili
;
- al fine di monitorare tali fattispecie, è stato introdotto
un obbligo di
comunicazione dei dati relativi ai beni
dell’impresa concessi o ricevuti in godimento
, il cui pri-
mo invio è stato recentemente prorogato al 31 marzo
2013 (provvedimento Direttore Agenzia Entrate del
17 settembre 2012). L’adempimento è disciplinato dal
provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011.
L’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire chiarimenti,
è intervenuta con le circolari nn. 24/E del 15 giugno
2012 e n. 25/E del 19 giugno 2012 (par. 5), a seguito
delle quali sono state riscontrate numerose criticità
rappresentate all’Amministrazione.
Con la
circolare n. 36/E del 24 settembre 2012
, l’Agenzia
delle Entrate risolve positivamente le problematiche
segnalate.
I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 36/E/2012
1. Certificazione
La circolare n. 24/E aveva previsto che, al fine di de-
terminare il reddito diverso, il corrispettivo annuo e le
altre condizioni contrattuali (quali l’inizio e la durata del
godimento del bene) dovevano risultare da “apposita
certificazione scritta di data certa antecedente alla data
di inizio dell’utilizzazione del bene”.
Con la nuova circolare, l’Amministrazione, pur confer-
mando la necessità di una documentazione che evidenzi
i contenuti del rapporto, precisa che
non necessariamen-
te debba essere costituita da una certificazione scritta
di data certa.
Il contribuente, infatti, può comunque
dimostrare, anche con mezzo diverso, quali sono gli
elementi essenziali dell’accordo.
2. Beni utilizzati dagli imprenditori individuali e dai
soci di società di persone e di società trasparenti per
opzione.
Nel caso di utilizzo dei beni aziendali da parte dell’im-
prenditore individuale o da parte dei soci di società di
persone o trasparenti per opzione, l’applicazione della
norma in argomento può determinare una
doppia im-
posizione
. In tal caso, infatti, si verifica la tassazione di
un maggior reddito d’impresa imputato all’imprenditore
individuale o al socio per trasparenza, pari all’indedu-
cibilità in capo al concedente dei costi del bene dato
in godimento (alla persona fisica titolare dell’impresa
individuale o al socio) e la concomitante tassazione di
un reddito diverso.
Tale aspetto ha costituito oggetto di attenzione da
parte dell’Agenzia la quale, nella circolare n. 36/E, ha
affermato che il
reddito diverso (differenza tra valore
normale dell’uso e prezzo pagato dal socio), da assog-
gettare a tassazione in capo all’utilizzatore, deve essere
ridotto del maggior reddito d’impresa imputato allo
stesso utilizzatore (imprenditore individuale o socio
tassato per trasparenza) a causa dell’indeducibilità dei
costi del bene concesso in godimento che ha generato
il reddito diverso.
Quindi il reddito diverso da assoggettare a tassazione
va determinato confrontando i seguenti valori:
a) valore normale del diritto di godimento del bene meno
corrispettivo pagato;
b) reddito d’impresa imputato all’imprenditore individua-
le corrispondente ai costi non ammessi in deduzione
(o quota parte del reddito attribuito al socio per tra-
sparenza).
Se il valore a) supera il secondo b), solo tale eventuale
eccedenza (a-b) sarà assoggettata a tassazione come
reddito diverso.
Esempio n. 1
Una società con due soci al 50% concede in godimento
ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un
corrispettivo (pari a euro 5.500) inferiore al valore nor-
male del diritto di godimento (pari a euro 10.000). I costi
sostenuti relativamente al bene sono pari a euro 2000 e
sono indeducibili.
La differenza tra il valore normale del diritto di godimento
ed il corrispettivo pagato è pari a:
euro 10.000 – euro 5.500 = euro 4.500 (valore di cui alla
lettera a)
Il reddito d’impresa imputato al socio (pari ai costi indedu-
cibili) è pari a euro 2.000 (valore di cui alla lettera b).
Poiché il primo valore (euro 4500) supera il secondo (euro
2000), la differenza (a-b) è pari ad euro 2500 e costituisce
il reddito diverso da assoggettare a tassazione.
Relativamente ai beni ad uso promiscuo, per i quali è
prevista una forfetizzazione dei costi deducibili, nella
circolare n 24/E/2012 l’Agenzia ha precisato che:
- in capo al concedente trovano applicazione le dispo-
sizioni del TUIR che prevedono una limitazione alla
deducibilità dei relativi costi;
- in capo all’utilizzatore si rende applicabile l’articolo
67, comma 1, lett. h-ter, TUIR,
a prescindere
dalla
circostanza che il bene sia assoggettato al predetto
regime di limitazione della deducibilità dei relativi
costi.
Poiché per tali beni restano applicabili le norme previste
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Venerdì
19
ottobre
2012