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dal TUIR, nella circolare 36/E l’Agenzia chiarisce che nel-
le ipotesi in cui scatta l’applicazione del reddito diverso,
il maggior reddito derivante dalla indeducibilità dei costi
relativi al bene concesso in godimento, è imputato
a tutti
i soci a prescindere da chi ha l’utilizzo del bene.
Esempio n. 2
Una società, con due soci al 50%, detiene una autovettura
utilizzata gratuitamente da uno di essi.
L’impresa ha sostenuto costi relativi al bene pari a 1.000
euro, di cui il 60% indeducibile (euro 600).
La differenza tra il valore normale del diritto di godimento
ed il corrispettivo pagato è pari a:
euro 800 –euro 0 = euro 800 (valore di cui alla precedente
lettera a)
Il reddito d’impresa imputabile a ciascun socio, a prescin-
dere dall’utilizzo del bene è pari al 50% di 600 euro, cioè
pari a euro 300 (valore di cui alla lettera b).
La differenza tra i due valori (a - b) è pari a euro 500 e
costituisce il reddito diverso da assoggettare a tassazione
in capo al socio utilizzatore.
3. Autoveicoli: individuazione
del valore normale di godimento
La circolare n. 36/E chiarisce, al fine di evitare inutili
complicazioni nella ricerca del valore normale del
servizio, che il citato valore nei casi di autoveicoli deve
essere determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 4,
TUIR, ossia con le regole previste per i “fringe benefit”
dei dipendenti e pertanto facendo riferimento al 30 per
cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla
base del costo chilometrico di esercizio desumibile
dalle tabelle nazionali elaborate annualmente dall’ACI
e pubblicate sul proprio sito web.
Per determinare il reddito diverso da assoggettare a
tassazione, occorre confrontare, quindi, il valore normale
del diritto di godimento del bene facendo riferimento
all’art. 51, comma 4, TUIR, al netto del corrispettivo
eventualmente pagato, con il reddito imputato all’im-
prenditore individuale o attribuito al socio utilizzatore
per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi
non ammessi in deduzione per effetto della percentuale
di forfetizzazione prevista dal TUIR. Il reddito diverso
da assoggettare a tassazione è costituito dall’eventua-
le eccedenza del valore normale rispetto al predetto
reddito.
4. I beni promiscui con deducibilità integrale
L’Agenzia esclude dall’applicazione delle disposizioni
in argomento i beni per i quali
il legislatore fiscale ha
riconosciuto l’integrale deducibilità dei costi anche
quando i beni, per loro natura, possono essere utilizzati
promiscuamente.
Si tratta, ad esempio, delle autovetture adibite ad uso
pubblico
(taxisti)
, che possono dedurre integralmente i
relativi costi, nonostante l’uso privato riconosciuto agli
stessi dalla normativa di settore.
• • •
NOTIZIE ORGANIZZATIVE
11
Nuove procedure per svolgere le attività
di mediatore, agente e rappresentante di
commercio e spedizioniere.
Il 12 maggio 2012 sono entrate in vigore le nuove nor-
mative (G.U. n. 10 del 13/1/2012) che stabiliscono la
soppressione dei ruoli mediatori, agenti e rappresentanti
di commercio e spedizionieri.
Le nuove normative lasciano comunque invariato l’ob-
bligo di dimostrare il possesso dei requisiti professionali
per lo svolgimento di queste attività.
Le novità principali sono:
1. I soggetti persone fisiche che risultano iscritti nei
rispettivi ruoli ma non svolgono attività di mediazione
o di agenzia e rappresentanza possono iscriversi entro
il 12 maggio 2013 nell’apposita sezione REA (tale
possibilità non riguarda gli spedizionieri).
In caso di mancata iscrizione entro il termine indicato
non sarà più possibile iscriversi nell’apposita sezione,
tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituirà re-
quisito professionale per iniziare l’attività nei 4 anni
(mediatori) o nei 5 anni (per gli agenti e rappresen-
tanti) successivi all’entrata in vigore dei decreti.
2. I soggetti, persone fisiche e società, iscritti nei ruoli
mediatori, agenti e rappresentanti ed elenco spe-
dizionieri che hanno avviato la relativa attività (e
quindi sono iscritti anche al Registro Imprese) devo-
no comunicare entro il 12 maggio 2013 al Registro
imprese i dati aggiornati delle sedi ed unità locali e
dei soggetti abilitati che svolgono l’attività per conto
dell’impresa.
La mancata comunicazione entro tale termine com-
porta l’inibizione dell’attività.
3. Dal 12 maggio 2012 i soggetti che cessano di svolgere
l’attività di mediazione o di agenzia e rappresentanza
all’interno di un’impresa (come titolari o come dipen-
denti dell’impresa) devono chiedere entro novanta
giorni di essere iscritti nell’apposita sezione Rea.
4.Tutte le denunce e le comunicazioni di cui ai punti
precedenti devono essere firmate digitalmente ed
inviate con modalità telematica.
I soggetti, persone fisiche e società, che hanno intenzio-
ne di iniziare l’attività di mediatore, agente e rappresen-
tante e spedizioniere devono inviare telematicamente
tramite Comunica una Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) con le modalità già in vigore.
• • •
SICUREZZA
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Formazione obbligatoria dei lavoratori sulla
sicurezza nel lavoro: deliberate dal Cobis le
“Linee guida interne” valide nella Regione del
Veneto.
Nell’ambito del Cobis (Comitato Paritetico Bilaterale re-
gionale per la Sicurezza) è stato dato seguito all’accor-
do interconfederale regionale del 15/03/2012, in ma-
teria di formazione del lavoratori per la sicurezza sul
lavoro, con la sottoscrizione delle linee guida interne.
Tipologia di formazione
Formazione partecipata:
si intende quella gestita e svol-
ta, quale soggetto organizzatore, dalle strutture forma-
tive promosse dalle associazioni provinciali/regionali
dell’artigianato veneto, come Confartigianato, ed accre-
ditate presso la Regione del Veneto (come il Cesar srl
di Vicenza). Le aziende in regola con i versamenti Ebav,
che effettueranno la formazione partecipata, potranno
richiedere un contributo corrispondente ad euro 9,00
per dipendente per ogni ora di formazione. Il contribu-
to può essere richiesto una volta conclusa l’intero corso
formativo (modulo formazione generale + modulo for-
mazione specifica + formazione aggiuntiva per i prepo-
sti - dove necessaria).
Nel caso di adesione alla formazione partecipata, la ri-
chiesta di collaborazione al Cobis e la consultazione
con il rappresentante dei lavoratori territoriale viene
assolta dall’ente formativo organizzatore del corso.
Gli attestati di partecipazione ai corsi, per i singoli cor-
sisti, verranno rilasciati alle aziende in duplice copia
(uno per l’azienda e uno per il lavoratore) direttamente
dagli enti formatori. Gli attestati relativi alla formazio-
ne partecipata riporteranno anche il logo del COBIS, e
saranno di tre tipologie:
1) attestato per la Formazione Generale;
2) attestato per la Formazione Specifica;
3) attestato per la Formazione Preposti.
Formazione non partecipata:
si intende quella che non
presenta le caratteristiche sopra citate, quindi effettua-
ta tramite enti diversi da quelli promossi dalle asso-
ciazioni provinciali/regionali dell’artigianato Veneto,
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Venerdì
19
ottobre
2012