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nuta pronuncia definitiva di inammissibilità). Ci sembra opportuno sottolineare che non è suscettibi-le di definizione la lite “potenziale”, cioè quella in cui il ricorso in primo grado non è stato presentato alla data del 1° maggio 2011, pur essendo a tale data pendenti i termini di impugnazione di un atto notificato (non ri-leva che il 1° maggio fosse festivo) .

VALORE DELLA LITE

La circolare n. 48/E ribadisce che il valore della lite da assumere come base di calcolo per la definizione è co-stituito da:

- imposta o maggiore imposta accertata che forma og-getto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed al-tri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento.

Qualora siano state irrogate sanzioni collegate al tri-buto, ma lo stesso non abbia formato oggetto di conte-stazione, il giudizio introdotto allo scopo di contestare le sanzioni può essere definito avendo riguardo solo all’ammontare di queste ultime;

- sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;

- sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti san-zionatori non collegati al tributo.

Il valore deve essere determinato : di conseguenza, non sono definibili le liti con valore indeterminato o inde-terminabile , o quelle concernenti atti che non recano l’indicazione dell’importo dell’imposta né delle sanzio-ni. Non è definibile, ad esempio, una vertenza che ri-guardi esclusivamente la spettanza di un’agevolazio-ne; può invece essere definita qualora con il provvedi-mento impugnato l’Agenzia non si è limitata a negare un’agevolazione, ma abbia accertato e richiesto anche il tributo o il maggiore tributo e/o abbia irrogato le re-lative sanzioni conseguentemente dovute.

Il valore della lite è determinato con riferimento a cia-scuno degli atti oggetto di contestazione nell’atto in-troduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dal numero di tributi in essi indicati (es.: se un atto definibile si riferisce a IRPEF, IRAP e imposta di registro, il valore della lite deve es-sere calcolato con riferimento al totale delle imposte in contestazione considerate in ciascun atto impugna-to). Il valore massimo di 20.000 euro, va quindi riferito all’importo complessivo di tutte le imposte in contesta-zione considerate in ciascun atto impugnato.

La definizione non può essere parziale , cioè limitata ad una sola parte dei tributi in contestazione (es.: se la lite è relativa ad un avviso riguardante sia l’Irpef che l’IRAP, non è possibile definire solo un tributo, ma do-vrà essere versato un importo commisurato alla somma delle predette imposte). Fa eccezione l’ipotesi in cui la lite abbia ad oggetto un rapporto tributario definibile e uno non definibile: in tal caso è possibile definire par-zialmente la lite.

PRONUNCIA“RESA”

Con riferimento alla data in cui la pronuncia giurisdi-zionale si intende “resa”, il legislatore attribuisce rile-vanza alla data di:

- deposito della pronuncia nel testo integrale; - deposito del solo dispositivo, qualora sia prevista

una pubblicazione dello stesso prima delle motiva-zioni, come è stabilito per le decisioni della Commis-sione tributaria centrale;

- comunicazione al contribuente di un provvedimento decisorio del giudizio, qualora non ne sia prevista la pubblicazione mediante deposito.

1.Rilevanza delle pronunce rese fino alla data di presentazione della domanda

Ai fini della determinazione della somma dovuta occor-re fare riferimento all’ultima o all’unica pronuncia non definitiva eventualmente resa alla data di presentazio-ne della domanda di definizione. Di conseguenza:

- qualora la causa sia stata già discussa: il soggetto deve verificare, prima della presentazione della do-manda di definizione, se sia intervenuto o meno il deposito della sentenza o del dispositivo presso la segreteria della Commissione Tributaria;

- qualora tra la data di versamento delle somme do-vute per la definizione e quella di presentazione del-la domanda intervenga una pronuncia giurisdiziona-le non definitiva, resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, per effetto della quale le somme dovute risultino modificate potran-no verificarsi le seguenti ipotesi:

- qualora le somme già versate risultino di ammon-tare superiore a quelle dovute per effetto dell’in-tervenuta pronuncia: il soggetto avrà diritto, a se-guito della verifica della regolarità della lite, alla restituzione delle somme versate in eccedenza ri-spetto a quelle dovute in base alla nuova pronun-cia;

- qualora le somme già versate risultino di ammon-tare inferiore a quelle dovute per effetto dell’in-tervenuta pronuncia: il soggetto interessato dovrà versare la differenza entro la data di presentazione della domanda (quindi, anche oltre il 30 novembre 2011).

Vale la pena sottolineare che si rende pertanto oppor-tuno presentare la domanda immediatamente dopo l’esecuzione del versamento. In attesa della disponibi-lità del funzionamento della trasmissione telematica della domanda, questa potrà essere consegnata all’Uf-ficio (in tal caso, ai fini della determinazione della som-ma dovuta per la definizione, si fa riferimento all’ulti-ma o all’unica pronuncia non definitiva resa alla data di consegna).

SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

Le liti fiscali suscettibili di definizione sono sospese dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012.

La sospensione non opera qualora il contribuente pre-senti istanza di trattazione. Se la data di trattazione della lite era stata già fissata nel periodo di sospen-sione, il giudizio prosegue, salva la facoltà del contri-buente di chiederne la sospensione, rappresentando la volontà di avvalersi della definizione.

La richiesta di sospensione non potrà più formularsi qualora il contribuente non abbia effettuato il versa-mento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2011 o, se non è dovuto alcun versamento, qualora non abbia presentato tempestiva domanda di definizione. La richiesta, di trattazione o di sospensione, può essere formulata in forma scritta oppure oralmente in udien-

InformaImpresa 13 Venerdì 18 novembre 2011

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