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za. Il giudice deve comunque sospendere il processo nell’eventualità che il contribuente produca in sede di discussione copia del versamento effettuato o, se non sono dovuti pagamenti, della domanda di definizione presentata.

Quando l’Ufficio, dopo il 2 aprile 2012, avrà preso atto della presentazione delle domande di definizione, in-cludendole nell’elenco da trasmettere agli organi giuri-sdizionali, la sospensione del giudizio si protrarrà fino al 30 settembre 2012. Entro la data del 30 settembre 2012, l’Ufficio comunicherà al competente organo giu-risdizionale l’avvenuta estinzione della lite, dopo aver-ne verificato il perfezionamento ed accolto la domanda di definizione.

Qualora il contribuente non si avvalga della definizio-ne agevolata, la sospensione cessa il 30 giugno 2012, con la conseguenza che i termini processuali riprende-ranno a decorrere dal 1° luglio 2012.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento per la definizione delle liti fiscali pen-denti va effettuato entro il 30.11.2011. In merito l’Agenzia nel citato Provvedimento 13.9.2011 ha pre-cisato che “per ciascuna lite fiscale autonoma è effettuato … un separato versamento”.

Il versamento va effettuato con il mod. F24 “Versamen-ti con elementi identificativi” utilizzando il codice tri-buto “8082” istituito con la Risoluzione 5.8.2011, n. 82/E. In merito l’Agenzia rammenta che il suddetto mo-

dello di versamento va utilizzato qualunque sia il tribu-to oggetto della lite e che è esclusa la compensazione

ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

OMESSO VERSAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 48/E in com-mento conferma che l’ omesso pagamento delle somme dovute per la definizione comporta “l’inefficacia della sanatoria”.

ERRORE SCUSABILE

Come evidenziato dall’Agenzia entro il 30.9.2012, l’Uf-ficio dovrà comunicare al contribuente l’eventuale di-niego della definizione e, a tal fine, lo stesso farà “cor-retta applicazione del principio dell’errore scusabile”.

Ai sensi del comma 9 del citato art. 16 nel caso di ver-samento di una somma inferiore a quanto dovuto ai fini della definizione, se l’errore è “scusabile” , il contribuen-te ha la possibilità di regolarizzare l’insufficiente ver-samento entro 30 giorni dalla comunicazione dell’Uf-ficio. In caso di mancata regolarizzazione “la chiusura della lite non sarà valida”.

In merito l’Agenzia evidenzia che si ha errore scusabile se il contribuente ha osservato una normale diligenza

nella determinazione del valore della lite e degli im-porti dovuti ovvero qualora lo stesso sia stato determi-nato dalla sussistenza di condizioni di obiettiva incer-tezza o di complessità di calcolo.

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14 InformaImpresa Venerdì 18 novembre 2011

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