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« Previous Page Table of Contents Next Page »sportano rifiuti a titolo professionale, gli stabili-menti e le imprese che smaltiscono o recupera-no rifiuti, curando, in particolare, che vengano ef-fettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concer-nenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destina-zione dei rifiuti.
5-bis.Le province, nella programmazione delle ispezio-ni e controlli di cui al presente articolo, posso-no tenere conto, nella determinazione della fre-quenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunita-rio di ecogestione e audit (Emas)
6. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in ma-teria di vigilanza e controllo previste da disposi-zioni speciali.
AMBIENTE - ENERGIA
58 Interventi finanziari regionali a favore degli
enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.
Pubblicata Nel Bollettino della Regione del Veneto n. 77 del 14/10/2011, la deliberazione della Giunta Re-gionale n. 1540 del 27/09/2011, riguardante la “Legge regionale 12/01/2009, n. 1, art. 20. Interventi finanzia-ri regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.”
Il provvedimento si propone la pubblicazione del ban-do 2011 per l’accesso al fondo di rotazione dell’impor-to di euro 30milioni, a favore di enti pubblici che pre-sentino progetti per interventi di bonifica e ripristino ambientale. Nella sostanza sono ammissibili interventi di bonifica/messa in sicurezza operativa/messa in sicu-rezza permanente e ripristino ambientale di siti inqui-nati ce non risultino conclusi alla data di adozione di questo provvedimento.
L’istanza di accesso al fondo deve pervenire entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto di questo provvedimento.
AMBIENTE - ENERGIA
59 Prevenzione incendi: semplificazione dei
procedimenti.
Pubblicato il regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione de-gli incendi
Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale del vigili del fuoco.
Nell’ambito del regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato 1, e le attività sottoposte a tali controlli si distinguono nelle categorie A,B e C, come riportate nell’allegato stesso.
Sono esclusi dall’ambito del regolamento le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla presenta-zione di cui del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8 del
dlgs 17/08/1999, n. 334 (*).
Con decreto del ministero dell’Interno, verranno disci-plinate le modalità di presentazione delle istanze og-getto del regolamento e la relativa documentazione e con altro decreto ministeriale verranno stabiliti i corri-spettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Fino all’adozio-ne dei decreti ministeriali si applicando le disposizioni previgenti, ovvero il decreto ministeriale 04/05/1998, recante disposizioni relative alle modalità di presenta-zione ed al contenuto delle domande per l’avvio di pro-cedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformi-tà dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
Inoltre, fino all’adozione del decreto ministeriale sopra citato, all’istanza presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui Allegato I (riportato in allegato), sono allegati:
a) dichiarazionedi conformità (art.7del dm22/01/2008, n. 37)
b)dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di preven-zione incendi e il rispetto degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicurezza negli ambien-ti di lavoro (riportati di seguito)
c) una planimetria del deposito, in scala idonea firma-ta da un professionista iscritto nel relativo Albo pro-fessionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito.
(*) Dlgs 17/08/1999, n. 334 - articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanza pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato 1 (data la cor-posità dell’allegato si evita di trascriverlo) ……
Dlgs 17/08/1999, n. 334 - articolo 8 - rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pe-ricolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
Scadenze
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività intro-dotte all’Allegato I, esistenti alla data del 22/09/2011, devono espletare i prescritti adempimenti entro il 22/09/2012.
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Al-legato I, esistenti al 23/09/2011 ed in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, alla scadenza dello stesso devono espletare gli adempimenti prescritti con le modalità previste nel regolamento all’articolo rife-rito all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (di seguito riportato).
Gli enti e i privati responsabili delle attività con i nu-meri 6,7,8,64,71,72, e 77 dell’Allegato I, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i se-guenti termini:
InformaImpresa 5 Venerdì 18 novembre 2011
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