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a) entro il 23/09/2017 per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antece-dentemente al 1° gennaio 1988;

b)entro il 23/09/2019 per le attività con certifica-to di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31/12/1999;

c) entro il 23/09/2021 per le attività con certifica-to di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 23/09/2011;

Valutazione dei progetti

Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Al-legato 1, categorie B e C, sono tenuti a richiedere al Co-mando dei vigili del fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzione nonché dei progetti di modifi-che da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza an-tincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa, ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della do-cumentazione completa, si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici della prevenzione incendi.

Nel caso di modifiche che comportino un aggravio del-le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’ob-bligo per l’interessato di avviare nuovamente le proce-dure previste, ricorre quando vi sono modifiche di la-vorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depo-siti e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate

Controlli di prevenzione incendi

Per le attività di cui all’Allegato 1, l’istanza di cui al comma 2, dell’articolo 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139 (**) (istanza per il certificato di prevenzione incen-di) è presentata al Comando dei vigili del fuoco, pri-ma dell’esercizio dell’attività, mediante SCIA, corredata dell’apposita documentazione. Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazio-ne e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

(**) Dlgs n. 139 del 08/03/2006 - art. 16 - comma 2 -certificato di prevenzione incendi

2. Il certificato di prevenzione incendi e’ rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività in-teressate, a conclusione di un procedimento che com-prende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamento della rispon-denza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di preven-zione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle atti-vità medesime. Resta fermo quanto previsto dalle pre-scrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei sog-getti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

Attività di cui all’Allegato 1, categoria A e B

Per le attività di cui all’Allegato 1, categoria A e B, il Co-mando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza so-pra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presup-posti per l’esercizio delle attività previsti dalla norma-tiva di prevenzione incendi, il Comando adotta prov-vedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interes-sato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni.

Fasi

1)Presentazione dell’istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell’esercizio dell’atti-vità, mediante SCIA

2)Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa

3)Entro 60 giorni dalla presentazione della documen-tazione completa, il Comando si pronuncia sulla con-formità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso pe-riodo effettua controlli, attraverso viste tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presuppo-sti previsti per l’esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivi-tà

4)Entro 45 giorni dal divieto, l’interessato può confor-mare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, ri-lascia copia del verbale della visita tecnica Nulla osta di fattibilità sono previsti per queste due ca-tegorie, che possono richiedere al Comando l’effettua-zione l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità.

Attività di cui all’Allegato 1, categoria C

Fasi

Per le attività di cui all’Allegato 1, categoria C, il Co-mando, entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza so-pra citata, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti antincendio. Entro i 60 giorni, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presup-posti per l’esercizio delle attività previsti dalla norma-tiva di prevenzione incendi, il Comando adotta prov-vedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l’interes-sato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro 45 giorni. Entro 15 giorni dalla data di effettua-zione delle visite tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, il Comando, rilascia il certificato di prevenzione incendi

1)Presentazione dell’istanza per rilascio del certificato di prevenzione incendi, prima dell’esercizio dell’atti-vità, mediante SCIA

6 InformaImpresa Venerdì 18 novembre 2011

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