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« Previous Page Table of Contents Next Page »2)Entro 30 giorni il Comando dei vigili del fuoco può richiedere documentazione integrativa
3)Entro 60 giorni dalla presentazione della documen-tazione completa, il Comando si pronuncia sulla con-formità dei progetti alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Il Comando nello stesso pe-riodo effettua controlli, attraverso viste tecniche. Nel caso di accertata carenza dei requisiti e presuppo-sti previsti per l’esercizio delle attività previste dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivi-tà
4)Entro 45 giorni dal divieto, l’interessato può confor-mare l’attività alla normativa antincendio e ai criteri di prevenzione incendi. In questo caso il Comando, entro 15 giorni dalla data di effettuazione delle vi-site tecniche effettuate sulle attività, in caso di esito positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi Qualora il sopraluogo debba essere effettuato dal Co-mando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti
In ogni caso rimane ferma l’acquisizione delle certifica-zioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità del-le attività di cui all’Allegato 1 alla normativa di preven-zione incendi, come previsto dal comma 4 dell’art 16 del dlgs 08/03/2006, n. 139
Dlgs n. 139 del 08/03/2006 - art. 16 - comma 4 - certificato di prevenzione incendi
4.Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione in-cendi, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, ol-tre ad eseguire direttamente accertamenti e valuta-zioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle atti-vità di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiara-zioni attestanti la conformità delle attività alla nor-mativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, la-boratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’interno. Il rilascio delle autorizza-zioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordi-nati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Al-legato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità, devono espletare gli adempimenti come previsto all’ar-ticolo 4 del regolamento, ovvero mediante SCIA.
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
La richiesta di rinnovo periodico di conformità antin-cendio, che ogni 5 anni, il titolare dell’attività di cui all’Allegato 1 è tenuto ad inviare al Comando dei Vigili del fuoco, è effettuata tramite una dichiarazione atte-stante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurez-za antincendio corredata dall’apposita documentazio-ne, da disciplinare con apposito decreto ministeriale. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.
Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività anche per coloro che non sono soggetti alla normativa sulla sicu-rezza negli ambienti di lavoro
Gli enti e i privati responsabili di attività ricomprese nell’Allegato 1, di cui sopra, ma non soggetti al dlgs 81/2008 (normativa sulla sicurezza nel lavoro), han-no l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i siste-mi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di si-curezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto di rilascio della ri-cevuta a seguito della presentazione della SCIA, non-ché di assicurare un’adeguata informazione sui rischi di incendio connessi alla specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzio-ne da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I controlli e le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione in questione, devono essere annotati in apposito registro a cura dei responsabili dell’attivi-tà. Il registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Co-mando.
Deroghe
Sono possibili deroghe per le attività soggette ai con-trolli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I, nel caso presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di preven-zione incendi. Stessa cosa per i titolare di attività, disci-plinate da specifiche regole tecniche di prevenzione in-cendi, che non rientrano nell’Allegato I. Entro 30 giorni dal ricevimento il Comando esprime il proprio parere e lo trasmette alla Direzione regionale, che a sua volta si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza
Verifiche in corso d’opera
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Al-legato I, possono richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizza-zione dell’opera
SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive
Alle attività di cui all’Allegato I, si applica DPR 07/09/10, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordi-no della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive). Fra le finalità di tale DPR viene precisato che “è individuato il SUAP quale unico soggetto pub-blico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristruttu-razione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette atti-vità. Sarà poi il SUAP che provvederà all’inoltro telema-tico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nei procedimenti, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e trasmissione. Ai soli fini antincendio le attività di cui all’Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato relativo al SUAP (capo III del DPR 160/2010), fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario (capo IV del DPR 160/2010)
Sintesi del capo III del DPR 160/2010
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, ve-
InformaImpresa 7 Venerdì 18 novembre 2011
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