Page 11 - Schema

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al consorzio richiedente con le relative osservazioni.
Entro il 31/12/2008 i Consorzi già riconosciuti dalla
previgente normativa adeguano il proprio statuto in
conformità al nuovo schema tipo e ai principi conte-
nuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, non-
ché di libera concorrenza nelle attività di settore, ai
sensi dell’articolo 221, comma 2. Nei consigli di am-
ministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri
di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori
e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei
consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei
produttori di materie prime di imballaggio. Lo statu-
to adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro
15 giorni al Ministro dell’ambiente, che lo approva
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, salvo
motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad
adeguarsi nei successivi 60 giorni. Qualora i Consorzi
non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche
allo statuto sono apportate con decreto del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico. Il decreto ministeriale di approva-
zione dello statuto dei Consorzi è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
3. I consorzi di cui al comma 1 e 2 sono tenuti a ga-
rantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria.
A tal fine i mezzi finanziari per il funzionamento dei
predetti consorzi derivano dai contributi dei consor-
ziati e dai versamenti effettuati dal Consorzio nazio-
nale imballaggi ai sensi dell’articolo 224, comma 3,
lettera h), secondo le modalità indicate dall’artico-
lo 224, comma 8, dai proventi della cessione, nel ri-
spetto dei principi della concorrenza e della corretta
gestione ambientale, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio ripresi, raccolti o ritirati, nonché da altri
eventuali proventi e contributi di consorziati o di ter-
zi.
4.Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette al CO-
NAI e all’osservatorio nazionale sui rifiuti un proprio
programma pluriennale di prevenzione della produ-
zione di rifiuti d’imballaggio entro il 30 settembre di
ogni anno.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i consorzi di cui
al presente articolo presentano all’Osservatorio na-
zionale sui rifiuti e al CONAI un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all’anno solare suc-
cessivo, che sarà inserito nel programma generale di
prevenzione e gestione.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, i consorzi di cui al
presente articolo sono inoltre tenuti a presentare
all’Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al CONAI una
relazione sulla gestione relativa all’anno precedente,
con l’indicazione nominativa dei consorziati, il pro-
gramma specifico ed i risultati conseguiti nel recupe-
ro e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio”
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
- Articolo 261 - Imballaggi
“1.I produttori e gli utilizzatori che non adempiano
all’obbligo di raccolta di cui all’articolo 221, comma
2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai
sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a)
e c) sono puniti con sanzione amministrativa pecu-
niaria da 10.000 a 60.000 euro, fatto comunque sal-
vo l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad or-
ganizzare un sistema per l’adempimento degli obbli-
ghi di cui all’articolo 221, comma 3, e non aderisco-
no ai consorzi di cui all’articolo 223, né adottano un
sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi
dell’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindi-
cimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecen-
to euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che
non adempiono all’obbligo di cui all’ all’articolo 221,
comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, com-
mi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila
euro. La stessa pena si applica a chiunque immette
nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di
cui all’articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all’articolo 226,
comma 3, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila-
cinquecento euro”.
ambiente
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Autofficine, Carrozzerie ed Autolavaggi:
adeguamento scarichi di acque meteoriche
e di dilavamento per piazzali e parcheggi
scoperti di estensione superiore o uguale a
2.000 mq.
Entro il
7 dicembre 2012
molte delle aziende operan-
ti nella Regione del Veneto, dovranno predisporre un
piano di adeguamento per il contenimento delle acque
meteoriche di dilavamento, delle acque di prima piog-
gia e delle acque di lavaggio, in seguito all’entrata in
vigore del
Piano di Tutela delle Acque - P.T.A
. - approva-
to con apposite Deliberazioni del Consiglio regionale
del Veneto cui fanno riferimento le Norme Tecniche di
Attuazione - N.T.A. - che lo rendono operativo.
Il documento costituisce uno specifico piano di settore,
dove il legislatore ha disposto che le regioni, sentite la
provincie, adottino un P.T.A. che contenga tutte le misu-
re necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del
sistema idrico.
Le azioni e le misure da realizzare sono state codificate
in dettaglio nelle N.T.A. ed in particolare nell’
articolo
39
dove vengono previste delle regole per determinate
tipologie di attività recanti una superficie scoperta che,
in caso di pioggia, può presentare il potenziale pericolo
di dilavamento di sostanze pericolose.
Nel caso di
piazzali e parcheggi di estensione superiore
o uguale a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carroz-
zerie, autolavaggi
e impianti di depurazione di acque
reflue, dovrà essere inoltrato
entro il 7 dicembre 2012,
un piano di adeguamento dell’area interessata al ge-
store del servizio idrico, corredata dal progetto che si
intenderà attuare.
Le acque di prima pioggia dovranno essere stoccate in
un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportuna-
mente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione
o altri sistemi equivalenti per efficacia.
Se il caso lo richiedesse dovrà essere previsto anche un
trattamento di diseolatura.
Il piano di adeguamento dovrà dunque:
- contenere, quali elementi minimi, la planimetria del-
le superfici interessate e la descrizione degli inter-
venti in programma;
- garantire la sua realizzazione per quanto la ditta ha
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Venerdì
16
novembre
2012