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153 TFR. Coefficiente di rivalutazione: ottobre
2011.
In caso di cessazione dal 15.10.2011 al 14.11.2011. Il coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31.12.2010, in caso di cessazione dal 15.10.2011 al 14.11.2011 è il seguente:
3,3324 %
CONTRATTUALE - LAVORO
154 Sospensione per mancanza di lavoro nelle
aziende artigiane: procedure 2012. Accordo Regionale 15.11.2011.
Lo scorso 15 novembre 2011 le Organizzazioni Artigia-ne e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare nel 2012 gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da azien-de artigiane di tutti i settori, edilizia esclusa.
Ricordiamo che l’art. 19 della legge 2/2009 consente fino al 2012, l’accesso alla cigs in deroga solo dopo che risulta utilizzato, per un massimo di 90 giornate di ca-lendario, lo strumento della sospensione con interven-to combinato delle indennità INPS e dei sussidi degli Enti Bilaterali a favore dei lavoratori sospesi. L’Accordo Regionale del 15 novembre scorso preve-de pertanto le disposizioni necessarie per attivare nel 2012 l’intervento della “sospensione” prima di accede-re alla cassa integrazione in deroga.
Tali procedure rimangono sostanzialmente le stesse già previste per il 2011 ma cambiano le scadenze en-tro le quali viene garantito ai lavoratori l’intervento del sussidio Ebav e conseguentemente la possibilità di ri-correre alla cassa integrazione in deroga. Occorre an-che precisare che il nuovo calendario delle scadenze è al momento ancora provvisorio.
Si fa inoltre presente che, ai sensi della legge 2/2009 sopra citata, la DSO per lavoratori sospesi è prevista dalla legge fino al 2012 con esclusione degli apprendi-sti, per i quali la previsione limitava tale intervento so-lo fino al 2011. Pertanto per questi lavoratori, in man-canza di nuovi provvedimenti di proroga della DSO, in caso di intervento di sospensione nel 2012, è per ora operativo solo il sussidio da parte di Ebav.
Dato l’alto numero di aziende attualmente in cigs in deroga, che terminano la copertura di tale ammortiz-zatore tutte a fine anno, si preannuncia un conseguen-te alto numero di richieste di proroga degli interventi a gennaio. Per far fronte a tale emergenza il nuovo Ac-cordo Regionale ha previsto anche per il 2012 proce-dure semplificate per attivare lo strumento della so-spensione.
In sintesi la procedura richiede che l’azienda, in rego-la con la contribuzione all’Ebav, comunichi alla propria Associazione artigiana provinciale i periodi di mancan-za di lavoro, durante i quali intende sospendere i di-pendenti, tramite apposito stampato (mod. sosp 2012) debitamente compilato nella prima pagina. Va anche segnalato quali dipendenti mancano dei requisiti per accedere alle indennità INPS. L’Associazione deve ri-cevere la comunicazione di norma 12 giorni prima
dell’inizio dei periodi di sospensione.
Alla medesima Associazione potranno rivolgersi anche le aziende non associate ad alcuna organizzazione da-toriale artigiana, purché in regola con le contribuzioni all’Ebav (allegando apposito stampato sulla privacy).
Sull’originale del modello sosp 2012, che resta in azienda, è riportato in calce alla seconda pagina il testo dell’accordo da compilare e sottoscrivere in occasione dell’incontro sindacale.
Per le aziende che hanno già attivato la sospensione o la cigs in deroga nel 2011, la sottoscrizione di tale testo di accordo non è necessaria nel caso il sindacato non richieda l’incontro sindacale entro 12 giorni dalla data di invio del modello “SOSP 2012” all’Associazio-ne.
In questo caso l’azienda consegnerà copia dello stes-so modello ai dipendenti interessati, che firmano l’ori-ginale per ricevuta ; formalmente ricevendone copia a mezzo di raccomandata a mano. (In alternativa copia del modello può essere consegnata con raccomanda-ta AR, ma ciò può comportare ritardi per i successivi adempimenti amministrativi).
Entro 20 giorni dall’inizio del periodo di sospensio-ne, i dipendenti devono inviare la domanda di sussidio all’Ebav. L’Accordo Regionale dispone che la domanda all’Ebav sia presentata dai dipendenti esclusivamente presso gli sportelli Ebav di CGIL, CISL o UIL.
Per tale operazione è opportuno che il lavoratore, entro 10 gg. Dall’inizio della sospensione, si rivolga all’operatore sindacale che ha sottoscritto l’Accordo di sospensione in calce al mod. sosp 2012 o, in mancanza di questa sottoscrizione, all’operatore che ha siglato la consultazione sindacale nel 2011, il cui nominativo è riportato nella prima pagina del modello.
Ricordiamo che l’indennità dell’INPS spetta ai lavora-tori che ne hanno i requisiti, solo a condizione vi sia corrispondente erogazione del sussidio Ebav. Il sussidio Ebav viene liquidato alle seguenti condizio-ni : l’azienda e il dipendente siano in regola con la con-tribuzione all’Ente Bilaterale; vi sia la comunicazione dell’azienda all’Associazione (Mod. sosp.2012) e la do-manda di sussidio all’Ebav presentata dal dipendente presso uno sportello del sindacato; vi siano le comuni-cazioni telematiche dell’azienda all’INPS: comunicazio-ne iniziale e successivi consuntivi mensili delle giorna-te effettivamente non lavorate.
Riguardo a quest’ultima comunicazione facciamo pre-sente che durante i periodi di sospensione il dipenden-te è a disposizione dell’azienda per eventuali rientri al lavoro, anche per singole giornate, e pertanto le inden-nità ed i sussidi possono essere liquidate solo a con-suntivo.
La procedura telematica INPS relativa alla comuni-cazione della sospensione all’Istituto da parte delle aziende deve essere inviata non oltre 20 gg. dall’ini-zio del periodo di sospensione . Essa comprende anche la predisposizione delle domande dei dipendenti (mod SR 72) con le relative dichiarazioni di disponibilità a partecipare alle politiche attive (DID) e prevede anche le modalità per trasmettere i consuntivi mensili all’IN-PS.
Infine il nuovo Accordo Regionale dispone una sorta di calendario di settore che fissa il periodo massimo in cui va utilizzato lo strumento della sospensione. Per pas-sare dallo strumento della sospensione a quello della CIGS in deroga è necessario raggiungere le date sotto segnate o che almeno un dipendente abbia esaurito il
6 InformaImpresa Venerdì 2 dicembre 2011
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