InformaImpresa 22 - 2013 - page 6

PREVIDENZA
13 Esclusione penalizzazioni per pensione
anticipata.
Permessi di donazione sangue e congedi parentali/asten-
sione facoltativa non penalizzano più le contribuzioni utili
per le pensioni anticipate.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013 è
stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n. 125 con
la quale è stato convertito con modificazioni il decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “disposizioni ur-
genti per il perseguimento di obiettivi di razionalizza-
zione nelle pubbliche amministrazioni”.
Con le nuove norme sono state modificate le disposi-
zioni precedenti in modo da ampliare il ventaglio della
contribuzione che esclude la penalizzazione sulle pen-
sioni anticipate liquidate prima dei 62 anni di età fino
al 2017.
Tra queste esclusioni vengono ora annoverati i per-
messi per donazione di sangue e di emocomponenti e
i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (astensione facoltativa).
La legge, per espressa previsione, è entrata in vigore il
31 ottobre e produce effetti solo per il futuro, quindi
per le pensioni con decorrenza da novembre 2013.
Sugli effetti che la norma potrà produrre in relazione
agli altri casi non ancora previsti (ad esempio i per-
messi ai sensi della legge n. 104/92) si attendono le
disposizioni dell’Inps.
PREVIDENZA
14 Attestazione disoccupazione per domande
Aspi e mini Aspi.
L’attestazione di disoccupazione si può attestare anche
all’Inps senza doversi obbligatoriamente recare al Centro
per l’Impiego.
Aspi sta per “Assicurazione sociale per l’Impiego” e ha
sostituito la precedente “Indennità di disoccupazione”.
La mini Aspi, a sua volta, ha sostituito l’”indennittà di
disoccupazione con requisiti ridotti”.
Il lavoratore che perde il lavoro e che richiede Aspi o
mini Aspi deve rendere esplicita l’immediata disponibi-
lità ad impiegarsi in un eventuale nuovo lavoro.
Finora il lavoratore doveva rendere tale dichiarazio-
ne solo recandosi al Centro per l’Impiego del territo-
rio competente per residenza. Ultimamente i Centri per
l’Impiego erano in difficoltà ad assicurare un servizio
immediato per il sovraffollamento dovuto al crescente
numero di disoccupati.
La circolare Inps n. 154 del 28 ottobre 2013 stabilisce
invece che il lavoratore possa rendere questa disponi-
bilità al momento della presentazione della domanda
di indennità Aspi o mini Aspi all’Inps come cittadino o
tramite Patronati e call-center dell’Inps.
Per questo l’Inps ha provveduto ad aggiornare la mo-
dulista per la presentazione della domanda telematica
Aspi e mini-Aspi. Nello specifico, l’utente deve indicare
che si è già recato al Centro per l’impiego per attestare
lo stato di disoccupazione oppure, ed è questa la novi-
tà, rendere la dichiarazione di immediata disponibilità
direttamente all’Inps compilando i campi appositi dei
nuovi moduli telematici. A loro volta, i Centri per l’im-
piego devono accreditarsi presso l’Inps con uno speci-
fico Pin per poter consultare le dichiarazione rese dai
beneficiari delle prestazioni ed eventualmente avanza-
re eventuali proposte di lavoro.
La novità organizzativa dovrebbe rendere più snella ed
efficace la procedura di concessione dell’Aspi ed evita-
re difficoltà da parte dei disoccupati nel presentare le
domande.
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SISTEMI E CATEGORIE
33 Artigianato Artistico. Qualifica Restauratori:
Chiarimenti sull’interpretazione della nuova
normativa.
Articolo 3 quinques (Conseguimento della qualifica di re-
stauratore) legge 7/7/2013, n. 112 modifica dell’art. 182
D.L. 42/2004 (Codice del Restauro)
La fase transitoria prevista dall’art. 182 del Codice del
Restauro (D.Lgs n. 42/2004) per il riconoscimento del-
la qualifica professionale di restauratore di beni cultu-
rali ha visto una nuova modifica.
La legge 14 gennaio 2013, n. 7 era infatti intervenuta
a modifica del citato art. 182 del D.Lgs 42/2004 dispo-
nendo che, agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-
bis, vale a dire “agli effetti dell’esecuzione degli inter-
venti di manutenzione e restauro” nonché “del posses-
so dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
di detti lavori”, acquisisca la qualifica di restauratore di
beni culturali, per il settore o i settori specifici richie-
sti tra quelli indicati nell’allegato B, colui il quale ab-
bia maturato una adeguata competenza professionale
nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e del-
le superfici decorate dei beni architettonici.
La norma stabilisce inoltre che la qualifica di restau-
ratore sia attribuita in apposita procedura di selezione
pubblica con provvedimenti del Ministero che danno
luogo all’inserimento in un apposito Elenco suddiviso
in 12 settori di competenza.
Tale disposizione è applicabile sia ai soggetti che aspi-
rano a conseguire il riconoscimento della qualifica di
Restauratore nella fase transitoria prevista dall’art. 182
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