InformaImpresa 22 - 2013 - page 7

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Venerdì
29
novembre
2013
del Codice del Restauro, sia nei confronti di coloro che
conseguano la qualifica di Restauratore a livello uni-
versitario.
La norma dispone anche che la procedura di selezio-
ne pubblica consista nella valutazione dei titoli e delle
attività e alla attribuzione dei punteggi (in base all’Al-
legato B), secondo linee-guida da definire con decreto
del Ministro, “sentite le organizzazioni imprenditoriali e
sindacali più rappresentative”.
L’ aspetto critico che emerge da tale previsione sta nel-
la difficoltà di definire un criterio univoco e coerente
per attribuire il punteggio ai soggetti interessati in re-
lazione ai singoli settori di competenza. Difficoltà che
è emersa nel corso dell’audizione che Confartigianato,
unitamente a CNA, ha avuto con il Ministero per la de-
finizione delle linee-guida.
Infatti, la legge 14 gennaio 2013, n. 7 prevede la mera
attribuzione del punteggio, per possesso di titoli di stu-
dio e per svolgimento di esperienza professionale, sen-
za definire alcun criterio mirato a specificare se il pun-
teggio complessivo cumulato debba essere attribuito
per il riconoscimento della qualifica di restauratore in
ogni singolo settore di competenza, oppure se il pun-
teggio debba essere attribuito complessivamente con
riferimento ai vari settori di competenza.
Ora l’impasse è stata superata con la pubblicazione
della legge 7 ottobre 2013, n.112 recante “disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei
beni e delle attività culturali e del turismo” nella qua-
le, all’art.3 quinquies, relativo al conseguimento del-
la qualifica di restauratore, si prevede che l’esperien-
za professionale consenta l’iscrizione nell’elenco rela-
tivamente al settore di competenza cui si riferiscono
le attività di restauro svolte in via prevalente. Inoltre
sarà possibile l’iscrizione in eventuali altri settori cui
si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
Per completezza d’informazione si allega di seguito il
testo dell’ Art. 3 quinquies (Conseguimento della quali-
fica di restauratore) e gli altri punti di possibile interes-
se del Decreto “Valore Cultura”.
Allegato:
Art. 3-quinquies
(Conseguimento della qualifica di restauratore)
1. All’articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inse-
rito il seguente: “1-novies. I titoli di studio di cui alla se-
zione I, tabella 1, dell’allegato B consentono l’iscrizione
nell’elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
competenza, di cui alla sezione II dell’allegato B, cui si
riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le po-
sizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2,
dell’allegato B consentono l’iscrizione nell’elenco relativa-
mente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività
lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. L’esperien-
za professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell’allega-
to B consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al set-
tore di competenza cui si riferiscono le attivita’ di restauro
svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori
cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di
almeno due anni.
Punti di interesse del Decreto “Valore Cultura”
- costituzione di una Soprintendenza specifica per i
beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. No-
mina di un Direttore Generale di Progetto per il Gran-
de Progetto Pompei.
- stanziamento di contributi per il Museo Maxxi di Ro-
ma, per il completamento dei Nuovi Uffizi, per il Mu-
seo Nazionale dell’ebraismo e della Shoah di Ferra-
ra;
- un programma straordinario per la digitalizzazione
del patrimonio culturale italiano, con un concorso
per selezionare 500 under 35 da utilizzare nel pro-
gramma;
- disposizioni per l’utilizzo di giovani: in particolare,
nel piano strategico per lo sviluppo delle aree del
sito Unesco di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata;
- per garantire la regolare apertura al pubblico dei
luoghi della cultura, si prevede la riassegnazione
al MIBACT, a decorrere dal 2014, delle somme cor-
rispondenti ai biglietti di ingresso relativi a luoghi
della cultura statali;
- sono semplificate le procedure per acquisire le dona-
zioni private fino a 10mila euro e saranno individua-
te forme di coinvolgimento dei privati nella valoriz-
zazione e gestione dei beni culturali;
- viene introdotto un regime di agevolazioni fiscali
applicabile anche alle imprese artigiane del setto-
re audiovisivo, in particolare, si prevede un credito
d’imposta per le imprese produttrici di fonogrammi
e di videogrammi musicali. Inoltre viene reso perma-
nente, dal 2014, il tax credit per il cinema (ogget-
to, finora, di proroghe). Il beneficio è esteso anche ai
produttori indipendenti di opere audiovisive.
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