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« Previous Page Table of Contents Next Page »lavoro di cui all’art. 1.1, ad eccezione delle imprese in-dustriali con più di 15 dipendenti e delle imprese del terziario con più di 50 dipendenti, la durata del perio-do di integrazione salariale è non superiore a 180 gior-nate lavorative complessive di sospensione/riduzione nell’anno 2012, anche non continuative, da esaurirsi co-munque entro il 31 dicembre 2012.
2. Il periodo di 180 giornate viene esteso sino a 220 giornate esclusivamente nei seguenti casi:
Aziende aderenti agli enti bilaterali nei termini previsti dai singoli accordi di comparto e che erogano sussidi per la sospensione per mancanza di lavoro;
Aziende che per oggettive esigenze devono operare ri-duzioni orizzontali dell’orario di lavoro ovvero più so-spensioni nel corso dell’anno legate a unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi; di tali circo-stanze si deve dare esplicitamente atto nel verbale di consultazione sindacale e la documentazione compro-vante tale condizione dovrà essere allegata alla doman-da di cig, pena l’improcedibilità della stessa.
Aziende colpite da calamità naturali (le relative modali-tà applicative saranno comunicate di volta in volta dalla Direzione Lavoro della Regione Veneto);
3. Per i dipendenti delle imprese imprese industriali con più di 15 dipendenti e delle imprese del terziario con più di 50 dipendenti nonché per apprendisti e sommini-strati presso le stessa, la durata del periodo di integra-zione salariale non è superiore a 12 mesi di sospensio-ne/riduzione, da esaurire comunque entro il 31 dicem-bre 2012.
4. Nel caso di esuberi dichiarati in sede di accordo sin-dacale, la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 180 giornate lavorative per il perso-nale in esubero.
5. Il computo massimo delle giornate utilizzabili verrà effettuato facendo rifemento al datore di lavoro e non al singolo lavoratore sulle singole giornate di effettiva sospensione/riduzione di lavoro.
6. Le imprese industriali sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga solo dopo aver usu-fruito dell’intero periodo di CIGO e qualora non sussi-stano le condizioni di legge per richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Straordinaria. Con riferimento ai lavoratori con qualifca di apprendista l’integrazione salariale in deroga è utilizzabile anche in parallelo agli strumenti ordinari.
7. Le imprese edili artigiane che intendono proseguire con le sospensioni a zero ore dopo avere utilizzato le prime 13 settimane consecutive loro concesse di cassa integrazione ordinaria e sempre che non abbiano acces-so alla cassa integrazione straordinaria. , possono ricor-rere alla CIG in deroga.
8. Per le imprese del Bacino Termale Euganeo di Padova del settore terziario è prevista una durata del periodo di integrazione salariale per CIG in deroga in ogni caso non superiore a 30 giornate complessive di sospensione/ri-duzione nell’anno 2012.
4. Richiesta di intervento della CIG in deroga 4.1 Procedura di consultazione sindacale
1 . I datori di lavoro che intendano benefciare della cig in deroga sono tenuti a comunicare alle rsu o rsa azien-dali ovvero in mancanza al sindacato provinciale di ca-tegoria la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da col-locare in cig . Su richiesta dei rappresentanti sindacali si procede ad un esame congiunto. Valgono al riguardo le medesime disposizioni previste per l’intervento della cigo.
2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede azien-dale anche per le società con più sedi operative nel Ve-neto senza che sia necessario l’esame congiunto in sede
istituzionale regionale o provinciale.
3. La consultazione in sede regionale è obbligatoria, pe-na l’improcedibilità della domanda nei seguenti casi: a) CIG in deroga che interessa 100 o più unità lavorati-ve;
b)CIG in deroga di cui all’art. 2.2 comma 5;
c) nel caso di CIG in deroga per la gestione di esuberi (art. 3.2, comma 3);
d)nei casi in cui le presenti Linee guida abbiano rinviato ad appositi accordi quadro integrativi in sede regiona-le (art. 2.1, lett. f) e art. 2.2 comma 1).
Qualora, invece, le unità produttive interessate siano si-tuate in regioni diverse, il verbale di consultazione sin-dacale dovrà essere svolto presso il Ministero del Lavoro -D.G. Tutela delle condizioni di lavoro.
4. Per il settore artigiano, ivi comprese le associazioni di categoria e gli enti e società da esse promossi o co-stituiti, si applicano le procedure previste dagli accor-di interconfederali regionali vigenti. Analogamente per il settore del terziario si applicano gli eventuali accordi collettivi di riferimento di livello regionale. Per le impre-se che aderiscono ad associazioni non sottoscrittrici di accordi regionali, si applica quanto previsto nel primo e secondo comma del presente punto.
5. Per i lavoratori somministrati, secondo quanto previ-sto dall’accordo quadro 30 marzo 2009, la procedura di consultazione sindacale potrà essere defnita mediante un accordo regionale preventivamente sottoscritto tra le rappresentanze delle agenzie di somministrazione e le organizzazioni sindacali di settore. In virtù di tale accor-do l’impresa utilizzatrice, che in presenza di una cau-sale prevista dalla legge è costretta ad interrompere o sospendere la missione in corso, ne dà comunicazione all’agenzia fornitrice indicando durata, lavoratori coin-volti e causa. Quest’ultima si impegna a presentare la domanda di integrazione salariale in deroga. In attesa di esperire la fattibilità di un accordo quadro regionale, va assicurata la possibilità alle agenzie di somministra-zione di presentare la domanda di integrazione salariale secondo quanto previsto al primo comma del presente punto.
6. Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richie-sta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azien-da committente.
4.2 Richiesta di intervento
1. L’azienda interessata, esperita la procedura di consul-tazione sindacale, invia la domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, alla Regione del Veneto (Assessorato al Lavoro Direzione Lavoro) a mezzo racco-mandata a.r. , tramite corriere o con raccomandata a ma-no alla Segreteria della Direzione Lavoro stessa, entro il termine di venti giorni dalla data di decorrenza della CIG in deroga . Nel caso di mancato accordo o di incontro andato deserto, allega il verbale di mancato accordo op-pure la documentazione probante il regolare avvio della procedura.
2. Tale invio dovrà essere preceduto dall’inoltro telema-tico della suddetta richiesta per il tramite di CO Veneto sul portale di Veneto Lavoro, pena la non ricevibililà del-la domanda di cui al precedente punto.
3. Per i lavoratori in somministrazione sarà cura della agenzia in qualità di datore di lavoro presentare la do-manda di Clg in deroga. La mancata presentazione della domanda non comporta effetti sulla azienda utilizzatri-ce.
4. Le domande potranno essere presentate per l’Intero periodo di cui al precedente punto 3.2 Indicando il fab-bisogno presunto In ore, fatto salvo quanto disposto dal presente punto in tema di autorizzazioni.
5. Con riferimento alle imprese e ad altri settori non sog-getti al campo di applicazione della CIGO, come previsto
11 InformaImpresa Venerdì 16 dicembre 2011
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