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dal punto 5 dell’accordo quadro regionale del 30 marzo 2009, per i lavoratori da a) a c) di cui al primo comma dell’art. 19 della l. 2/09, l’impresa potrà presentare do-manda di CIG in deroga per uno o più lavoratori interes-sati anche nell’ipotesi in cui altri lavoratori sospesi non abbiano esaurito i periodi di tutela (INPS/EBAV) di cui alle lettere da a) a c) di cui al primo comma art. 19.

6. Nella fase di consultazione sindacale dovranno inol-tre essere specifcate le modalità di utilizzo dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) del co. 1 art. 19 leg-ge 2/2009 ed il successivo accesso alla CIG in deroga. 7. La domanda, su specifca modulistica che sarà prodot-ta dal sistema telematico riportando anche il numero di protocollo assegnato, dovrà contenere la data dell’ac-cordo sindacale o del mancato accordo o delle comu-nicazioni effettuate alle OO.SS. , il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i la-voratori coinvolti.

8. La domanda del trattamento di CIG in deroga e relati-vi allegati / istruzioni anno 2011 saranno disponibili sul sito su CO Veneto. Non sono ammesse domande presen-tate con la modulistica 2010, ivi compresa la DID.

9. I lavoratori interessati, al fne di percepire il tratta-mento di CIG in deroga dovranno preventivamente sot-toscrivere in sede aziendale dichiarazione di immediata disponibilità alla partecipazione a programmi di politi-che attive del lavoro o ad una eventuale offerta di lavo-ro, che sarà allegata alla richiesta di intervento.

10. L’azienda sarà in ogni caso esclusa da ogni respon-sabilità nel caso in cui il lavoratore interessato alla so-spensione, cui sia stata data idonea comunicazione, non sottoscriva alcuna dichiarazione di immediata disponi-bilità.

11. La mancata partecipazione dei lavoratori ai pro-grammi di politiche attive, se non imputabile alla volon-tà degli stessi, non determina la perdita dei trattamenti in deroga. Non può essere imputata al datore di lavoro la mancata partecipazione del ‘lavoratore ai programmi di politiche attive, tranne per cause direttamente impu-tabili al datore di lavoro medesimo. Il richiamo in servi-zio del lavoratore per la ripresa dell’attività lavorativa sospende l’obbligo di partecipare ai programmi di po-litiche attive, che dovranno essere svolti nel corso del periodo di CIG richiesto, fermo restando quanto sopra specifcato nel caso di richiamo in servizio per ripresa dell’attività lavorativa.

TIPOLOGIA DI DOMANDE E DI AUTORIZZAZIONI a) Prima concessione : si intende la richiesta di autoriz-zazione CIG in deroga presentata per il 2012 che preve-da anche l’ intero periodo concedibile in conformità alla consultazione sindacale e secondo quanto previsto dal punto 3.2 e in conformità alla consultazione sindacale.

La Regione autorizzerà un primo periodo di tre mesi di calendario di CIG in deroga sulla base delle indicazioni contenute nella domanda stessa o, in mancanza di que-ste, una percentuale proporzionale del fabbisogno com-plessivo di ore richiesto.

Alla scadenza di ciascun periodo concesso verranno emanate ulteriori autorizzazioni di durata trimestrale

senza necessità di alcuna istanza da parte dell’azienda. Dette successive autorizzazioni sono condizionate all’in-vio da parte dell’azienda delle comunicazioni di cui al punto 6 per consentire l’immediata quantifcazione del-le economie di spesa. In assenza di tali comunicazioni la Regione non procederà nell’emissione di autorizzazioni successive alla prima.

b) Ulteriore concessione : Per “ulteriore concessione” si intende una richiesta aggiuntiva rispetto ad una prece-dente domanda che si renda necessaria per: -Esaurimento delle ore/giornate di CIG già richieste -Inserimento di nuovi lavoratori destinatari di CIG in de-

roga

-Diversità di durata

Ciò comporta la presentazione della domanda con mo-dalità analoghe alla prima concessione, ivi compreso un nuovo verbale di consultazione sindacale e le DID dei lavoratori che non siano già state acquisite con la do-manda precedente, Anche alle ulteriori concessioni si applica il meccanismo del contingentamento delle au-torizzazioni di cui alla lettera precedente qualora ne ri-corrano le condizioni.

4.3Istruttoria della domanda e rilascio dell’autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limi-ti delle disponibilità fnanziarie di cui ai Decreti Mini-steriali di assegnazione delle risorse alla Regione Vene-to. Le autorizzazioni saranno concesse secondo l’ordine di inoltro della domanda telematica, entro 10 giorni dall’uffcio della Direzione Regionale della Regione del Veneto (di seguito dicasi uffcio regionale). Il predetto termine decorre dalla ricezione della documentazione cartacea completa da parte dell’Uffcio stesso.

1. bis. Nel caso delle successive autorizzazioni trimestra-li di cui al punto precedente (4.2 lettere a) e b) l’istrutto-ria consisterà nella verifca delle comunicazioni di cui al successivo punto 6 e la priorità sarà data dal protocollo di inoltro delle comunicazioni stesse.

2. Le domande non complete degli elementi essenzia-li, cioè elementi identifcativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di giornate richieste, modalità della sospensione, frma sull’istanza, presenza e regolarità del verbale di con-sultazione sindacale, verranno riammesse solo a segui-to della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.

3. In particolare il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva, codice fscale, tel. ecc . . . ) b) settore produttivo (artigianato, PMI fno a 15 dipen-denti, industria oltre 15 dip.ti, commercio fno a 50 dipendenti. . . .)

c) settore merceologico. . . . . . (metalmeccanico, legno, tes-sile, confezioni, oraf . . . .)

d)data-di avvio procedura della consultazione sindaca-le

e)motivi del ricorso alla CIG in deroga

f) dichiarazione dell’azienda in ordine all’utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché degli altri eventuali istituti delle fessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva g)assistenza delle parti sociali (organizzazione impren-ditoriale, associazione sindacale)

h)periodo richiesto della Cig deroga (dal . . . . . . al . . . .) i) eventuale indicazione del fabbisogno di giornate / ore per il primo trimestre di CIG e per li quelli successivi al primo;

j) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla Cig deroga

4. Il verbale di consultazione sindacale deve altresì con-tenere:

- nel caso di esuberi dichiarati il piano di gestione delle eccedenze;

- nel caso del ricorso a formazione / riqualifcazione spe-cifca aziendale e/o interaziendale, i contenuti forma-tivi specifci e gli elementi generali del piano forma-tivo, anche derivanti da accordi settoriali o territoriali / regionali.

5. Sono fatti salvi i verbali di consultazione sindacale previsti da specifci accordi sindacali regionali di com-parto.

6. Le istanze che presentano tutti i requisiti necessari,

InformaImpresa 12 Venerdì 16 dicembre 2011

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