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« Previous Page Table of Contents Next Page »bile; la rendita catastale sarà utilizzata per la determi-nazione dell’imposta dovuta per il 2012.
La determinazione dell’ICI con le modalità in esame in-teressa anche i fabbricati che costituiscono “rimanenze di magazzino”, vale a dire i c.d. “beni merce” per le im-prese di costruzione, nonché quelli di interesse storico e artistico ex art. 10, D.Lgs. n. 41/2004.
Le spese incrementative sostenute nel corso del 2011 non hanno alcuna rilevanza ai fni dell’imposta dovuta per quest’anno.
Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ad esempio, ai sensi delle Leggi n. 413/91 e n. 342/2000) l’importo della rivalutazione costituisce spesa incrementativa ri-ferita all’anno di iscrizione in bilancio.
Relativamente alla rivalutazione ex DL n. 185/2008 si ritiene che la stessa abbia ai fni ICI comunque un effet-to “immediato”. Infatti:
il comma 20 dell’art. 15, DL n. 185/2008 specifca che il riconoscimento, a decorrere dal 2013, del maggior valo-re attribuito all’immobile, previo versamento dell’impo-sta sostitutiva, ha rilevanza “ ai fni delle imposte sui reddi-ti e dell’imposta regionale sulle attività produttive”;
ai sensi all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 la base im-ponibile ICI per gli immobili in esame è determinata “se-condo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 17 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifcazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ...”. La citata disposizione prevede che “ per le unità immobiliari classifcate o classifcabili nel gruppo D posse-dute nell’esercizio d’impresa il valore è costituito dall’am-montare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili …”.
L’ESENZIONE ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Si rammenta che, a decorrere dall’imposta dovuta per il 2008, il DL n. 93/2008 ha previsto l’ esenzione ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati , con esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile),
A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio arti-stico o storico) che risultano quindi ancora assoggettati all’imposta anche se adibiti ad abitazione principale. I soggetti che per l’abitazione principale (in quanto ac-catastata come casa signorile, villa, castello o palazzo di pregio) sono tenuti al versamento dell’imposta possono comunque benefciare della detrazione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 504/92 nella misura di € 103,29, eventualmen-te innalzata fno ad un massimo di € 258,23 dal Regola-mento ICI comunale, il quale può, in alternativa, affan-care alla detrazione “base” di € 103,29 la riduzione fno al 50% dell’imposta dovuta.
Non è invece più applicabile l’ulteriore detrazione stata-le per l’abitazione principale introdotta dalla Finanziaria 2008, in quanto la stessa è stata abrogata dal citato DL n. 93/2008.
Come di consueto il versamento dell’ICI va effettuato utilizzando:
l’apposito bollettino di c/c/p ; - a favore del Comune che:
- provvede direttamente alla riscossione dell’ICI, ex art. 59, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 446/97; - si avvale dei servizi accessori al conto corrente po-stale;
- a favore dell’ Agente della Riscossione competente in relazione all’ubicazione del Comune, con versamento diretto o tramite conto corrente postale;
- a favore del soggetto cui il Comune ha affdato la ri-scossione del tributo; ovvero
- il mod. F24 , tenendo presente che i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare obbligatoriamente il ca-nale telematico.
In particolare va compilata la “Sezione ICI ed altri tributi locali” ed i codici tributo da indicare sono i seguenti:
3901 ICI per l’abitazione principale
3903 ICI per le aree fabbricabili
3902 ICI per i terreni agricoli
3904 ICI per gli altri fabbricati
FABBRICATI RURALI
La normativa ICI non “inquadra” espressamente gli im-mobili rurali e quindi:
- per l’individuazione degli stessi è necessario far riferi-mento a quanto disposto dall’art. 9, DL n. 557/93 (mo-difcato da ultimo dall’art. 42-bis, DL n. 159/2007); - il trattamento ai fni ICI di tali immobili è stato og-getto di ripetute questioni riguardanti il fatto che il riconoscimento della ruralità debba o meno essere su-bordinato, oltre che ai requisiti di ruralità ai sensi del citato art. 9, anche all’accatastamento nella categoria A/6 o D/10.
Da ultimo, con l’art. 7, commi da 2-bis) a 2-quater), DL n. 70/2011, il Legislatore ha disposto che i soggetti inte-ressati ad ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili sono tenuti a presentare all’Agenzia del Terri-torio una domanda di variazione della categoria cata-stale con la quale richiedere l’attribuzione della cita-ta categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitati-vo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. In base a quanto previsto dal DM 14.9.2011 e ribadi-to dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 22.9.2011, n. 6, detta domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2011 utilizzando l’apposito modello, corredata da un’autocertifcazione attestante la sussistenza dei requi-siti di ruralità.
Ciò porta quindi a considerare superato e “ribaltato” il precedente orientamento, con la conseguenza che per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, che con-sente l’esclusione dall’assoggettamento all’ICI, oltre alla sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al citato art. 9, DL n. 557/93, è determinante anche la categoria cata-stale attribuita allo stesso.
IMPORTI MINIMI DA VERSARE
Ogni singolo Comune può determinare, per ciascun tri-buto di propria competenza, l’ importo minimo fno a concorrenza del quale il versamento non va effettuato ovvero il rimborso non viene erogato. In mancanza della specifca disposizione da parte del Comune soccorre la
disciplina generale prevista per le Amministrazioni pub-bliche dall’art. 25, Legge n. 289/2002, in base alla qua-le “ l’importo minimo (in sostanza fno a concorrenza del quale il versamento non va effettuato) non può essere inferiore a 12 euro ”; di conseguenza il versamento va ef-fettuato per importi superiori a € 12.
Al fne di individuare l’importo minimo da versare è quindi necessario verifcare quanto deliberato da ogni singolo Comune.
SANZIONI
I ritardatari possono pagare l’ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3% dell’im-posta dovuta, oltre agli interessi legali del 1,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza pre-vista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 3,75% dell’imposta stessa, oltre agli in-teressi legali del 1,5% annuo, anche in questo caso cal-colati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
E’ prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 giorni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’imposta non pagata.
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InformaImpresa 16 Venerdì 16 dicembre 2011
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