Page 15 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

(articolo 14, comma 9)

Dal 1° gennaio 2012 le SRL senza obbligo di collegio sindacale potranno redigere il bilancio di esercizio se-condo un nuovo schema semplifcato , alternativo rispet-to a quello in forma ordinaria e in forma abbreviata. Il nuovo schema di bilancio dovrà essere defnito nella sua struttura con apposito Decreto ministeriale, da ema-narsi entro il 30 marzo 2012.

3. Sindaco unico nelle SRL (articolo 14, comma 13)

A seguito della modifca all’articolo 2477, comma 1, del Codice Civile, nelle SRL le funzioni di controllo non sa-ranno più svolte dal Collegio Sindacale, bensì da un Sin-daco unico.

Restano invariate le altre disposizioni che prevedono: - la possibilità di scelta tra nomina di un Sindaco ovve-ro di un revisore

- la nomina obbligatoria del sindaco quando la società: - ha un capitale sociale almeno pari ad euro 120.000

- controlla una società sottoposta a revisione legale dei conti

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato - ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei li-miti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice Civile (attivo di SP non superiore ad euro 4.400.000; rica-vi di vendita non superiori ad euro 8.800.000; nu-mero medio di dipendenti occupati non superiore a 50 unità)

fisco

65 I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili):

versamento seconda rata a saldo per l’anno solare 2011 entro il 16 dicembre.

Dal 1° al 16 dicembre dovranno essere effettuati i versa-menti a saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011. In generale, sono tenuti al pagamento dell’ICI i soggetti titolari, su immobili (fabbricati, aree edifcabili o terreni) siti in Italia: - del diritto di proprietà;

- di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, en-fteusi, diritto di abitazione del coniuge superstite, ecc.);

- del diritto di godimento derivante da un contratto di locazione fnanziaria (leasing).

Con riferimento a tale ultimo caso, si rammenta che l’art. 8, comma 1, Legge n. 99/2009, modifcando l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/92, ha disposto che “ per gli im-mobili, anche da costruire o in corso di costruzione, conces-si in locazione fnanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto”.

Quindi, a decorrere dai contratti di leasing stipulati dal 15.8.2009 , la soggettività passiva ai fni ICI passa al lo-catario dalla data di stipula del contratto , ancorché l’im-mobile sia da costruire o in corso di costruzione. Il saldo viene determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno 2011, scomputato quanto già versato a titolo di acconto entro il 16 giugno 2011; tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base delle situazione reale del 2011 (quindi consi-derando tanto le modifcazioni della soggettività passi-va, quanto le modifcazioni riguardanti gli immobili), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento al 2010. Il motivo di ciò deve essere ri-cercato nel fatto che, alla data di versamento dell’accon-to, potrebbero non essere noti i parametri di calcolo di tutti i Comuni, pertanto è stata stabilita una determina-zione, per così dire, provvisoria dell’acconto sulla base di aliquote e detrazioni dell’anno d’imposta passato, per

effettuare la liquidazione defnitiva in sede di saldo. Il contribuente poteva comunque scegliere di versare in unica soluzione entro la data prevista per il primo ac-conto, utilizzando aliquote e detrazioni deliberate per il periodo d’imposta in corso (2011).

La facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16.12 è riconosciuta alle persone fsiche resi-denti all’estero , con applicazione degli interessi del 3%

(Circolare Ministero delle fnanze 7.6.2000, n. 118/E). Tali contribuenti possono effettuare il versamento cu-mulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia (anche ubicati nel territorio di più Comuni) utilizzando a scelta: - bonifco bancario, domiciliato alla sede centrale della Banca di Roma;

- vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente, intestati al Consorzio nazionale tra i Concessionari del Servizio di riscossione con sede in Roma.

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA

La base imponibile varia in funzione della tipologia di immobile. Prendendo a base la rendita catastale rivalu-tata del 5% questa deve essere moltiplicata per: - 100 se categoria A, B, C - 50 se categoria A/10 - 34 se categoria C/1 - 50 se categoria D con rendita

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal red-dito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Per la base imponibile delle aree fabbricabili e sul con-cetto di area fabbricabile si rimanda a quanto si dirà più avanti.

Per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale posseduti da imprese (immobili di categoria “D”) e da queste di-stintamente contabilizzati, il valore imponibile è da-to dalla somma dei costi di acquisto e di quelli incre-mentativi considerati separatamente per ciascun anno di formazione e moltiplicati per appositi coeffcienti di adeguamento pubblicati annualmente con decreto Mi-nisteriale.

I coeffcienti da utilizzare per la determinazione dell’ ICI dovuta per il 2011 sono i seguenti (DM 14.3.2011):

Anno Coefficiente Anno Coefficiente 2011 1.02 2010 1.04 2009 1.04 2008 1,08 2007 1,12 2006 1,15 2005 1,19 2004 1,26 2003 1,30 2002 1,34 2001 1,37 2000 1,42 1999 1,44 1998 1,46 1997 1,50 1996 1,55 1995 1,59 1994 1,64 1993 1,68 1992 1,69 1991 1,73 1990 1,81 1989 1,89 1988 1,97 1987 2,14 1986 2,30 1985 2,46 1984 2,63 1983 2,79 1982 e precedenti 2,96

Questa particolare modalità di calcolo si dovrà applicare fno alla fne dell’anno nel corso del quale viene notifca-ta la rendita catastale oppure viene annotata la rendita presunta sulla base della procedura denominata Docfa. In sostanza per questa tipologia di immobili la base im-ponibile, come precisato nella RM 9.4.98, n. 27/E, si de-termina considerando la rendita catastale solamente a partire dall’anno successivo a quello di attribuzione del-la stessa. Di conseguenza se la rendita catastale è stata attribuita nel corso del 2011, per gli immobili di catego-ria D il valore imponibile ai fni ICI rimane quello conta-

15 InformaImpresa Venerdì 16 dicembre 2011

Page 15 - Schema

This is a SEO version of Schema. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »