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63 Piano Casa: aspetti energetici e fonti
rinnovabili. Con circolare regionale vengono date indicazioni e precisazioni.
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/2011, la Circolare n. 1 del 08/11/11. La circolare intende fornire alcune indicazioni al fne di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppa-no i soli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimen-to al caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti rinnovabili con una potenza non inferiore a 3 Kw, e al caso di intervento di riqualifcazione energetica dell’intero edifcio
L’articolo 1 (fnalità) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1, che “la Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi fnalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili”.
L’articolo 2 (interventi edilizi) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1 che “per le fnalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsione dei regola-menti comunali e degli strumenti urbanistici e territo-riali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’am-pliamento degli edifci esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superfcie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i vo-lumi imputabili ai sensi della normativa vigente”. Sempre all’articolo 2, della legge regionale n. 14 del 2009, viene riportato al comma 5 che “la percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 10% nel ca-so di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, ancorché già istalla”.
Inoltre, ancora all’articolo 2, della legge regionale n. 14 del 2009, al comma 5 bis, si prevede che “ la percen-tuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore 15% per gli edifci residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualifcazione dell’intero edifcio che ne porti la prestazione energetica, come defnita dal dlgs 19/08/2005, n. 192 e dal dpr 02/04/1009, n. 59 e suc-cessive modifcazioni, alla corrispondente classe B”. La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, riporta inte-gralmente quanto segue:
“Il comma 5 dell’articolo 2 intende incentivare l’uso di fonti di energia rinnovabile riconoscendo in tal caso un ulteriore “bonus” aggiuntivo del 10%; tale “bonus” volumetrico viene riconosciuto anche a chi abbia già fatto uso di impianti di energia rinnovabile (ancorché già installati). L’applicazio-ne del comma 5 dell’articolo 2 è consentita esclusivamente in caso di ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente. Si ricorda che per la realizzazione di impianti di fonti di energia rinnovabile con potenza uguale o superiore a 3 Kw occorre l’asseverazione del professionista abilitato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3. Il comma 5 bis, dell’articolo 2 riconosce un diverso “ulterio-re” incentivo volumetrico – il 15% di ampliamento premia-le – per gli interventi di riqualifcazione integrale capaci di elevare il rendimento energetico degli edifci fno alla clas-se “B”. Tale bonus, cumulabile con quello previsto dal com-ma 5 in caso di utilizzo di tecnologie per fonti rinnovabili, risulta applicabile solo qualora l’intervento riguardi l’intero fabbricato e non singole porzioni.
In sintesi, il presente articolo consente di sommare all’am-pliamento del 20% del comma 1:
a) Il 10% in caso di interventi con tecnologie rinnovabili
con potenza inferiore a 3 Kw (comma 5), oppure b) Il 15% in caso di interventi che elevino il rendimento energetico dell’intero edifcio fno alla classe “B” (comma 5bis), oppure
c) Il 10% più il 15% ove si intenda cumulare gli interventi del comma 5 con quelli del comma 5 bis.
In ogni caso, si ricorda che, ai fni del cumulo degli incre-menti volumetrici dei commi 5 e 5bis, ove il richieden-te abbia già usufruito dell’incremento di cui al comma 5, quest’ultimo non potrà essere nuovamente richiesto o as-sentito”.
ambiente - energia
64 Piano Casa: aspetti energetici e interventi
per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/2011, la Circolare n. 1 del 08/11/11, che for-nisce indicazioni e chiarimenti.
La circolare intende fornire alcune indicazioni al fne di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppa-no gli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimento agli interventi relativi l’installazione di impianti solari, fotovoltaici, o comunque di captazione delle radiazioni solari.
L’articolo 1 (fnalità) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1, che “la Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi fnalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti rinnovabili”.
L’articolo 2 (interventi edilizi) della legge regionale n. 14 del 2009, riporta al comma 1 che “per le fnalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsione dei regola-menti comunali e degli strumenti urbanistici e territo-riali comunali, provinciali e regionali, è consentito l’am-pliamento degli edifci esistenti nei limiti del 20% del volume se destinati ad uso residenziale e del 20% della superfcie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i vo-lumi imputabili ai sensi della normativa vigente”. L’articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2009, speci-fca quanto segue:
1. non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i sistemi di captazione delle radiazioni solari addos-sati o integrati negli edifci, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, atti allo sfrutta-mento passivo dell’energia solare, sempreché correlati con il calcolo di progetto degli impianti termo mecca-nici;
b) le pensiline e le tettoie fnalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, così come defniti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente in-tegrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
1. Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a DIA in deroga alle previsione dei regolamenti co-munali e degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto dal dlgs 22/01/2004, n. 42 “Co-dice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ar-ticolo 10 della legge 06/07/2002, n. 137” e successi-ve modifcazioni.
2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le ca-
InformaImpresa 2 Venerdì 16 dicembre 2011
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