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« Previous Page Table of Contents Next Page »ratteristiche tipologiche e dimensionali delle struttu-re e degli impianti di cui al comma 1”.
La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, al fne di for-nire indicazioni operative, riporta integralmente quanto segue:
“L’articolo 5 mira a incentivare il risparmio energetico me-diante l’installazione, su edifci esistenti destinati ad abita-zione, di impianti solari e fotovoltaici e di captazione del-le radiazioni solari addossati o integrati negli edifci, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori. Tali interventi, possono essere realizzati, per espressa pre-visione del comma 2, in deroga ai regolamenti locali e alla pianifcazione urbanistica e territoriale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel dlgs 42/2004 relative ai beni culturali e paesaggistici.
Tali opere che possono essere realizzate sia in zona agri-cola per espressa disposizione del comma 2, che in tutte le altre Zto, non concorrono a formare cubatura.
Tale norma, per la cui applicazione non è necessaria al-cuna deliberazione comunale, rientra tra le disposizioni “a regime” non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’articolo 9, comma 7, ed applicabili quindi a tempo in-determinato.
Per quanto concerne la defnizione di “pensiline” e “tet-torie” appare opportuno rinviare all’articolo 20 del DM 06/08/2010; ai sensi del comma 3 del citato articolo la dizione di pensilina va riferita “a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientra-no in questa tipologia specifca quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti ….”, mentre, ai sensi del comma 4, la dizione di “tettoie” è da intendersi riferita a “strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifci formate da spio-venti che poggiano sul muro degli edifci stessi”. Ne con-segue che, al fne di non concorrere a formare cubatura le tettorie devono essere realizzate in aderenza o in appoggio alle abitazioni esistenti, mentre le pensiline possono essere realizzate anche staccate dall’abitazione.
Sulla defnizione tecnica degli impianti di cui alla lettera a), si rinvia all’apposita disciplina adottata con provvedimento della Giunta regionale n. 1781 in data 08/11/2011”.
ambiente - energia
65 Piano Casa: aspetti energetici, oneri e
incentivi: indicazioni e chiarimenti.
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 89 del 29/11/2011, la Circolare n. 1 del 08/11/11. La circolare intende fornire alcune indicazioni al fne di superare eventuali dubbi interpretativi. Qui, si sviluppa-no gli aspetti relativi ai temi energetici, con riferimento oneri e agli incentivi previsti dal’articolo 7 della legge regionale 14/2009 e successive modifche e integrazio-ni.
L’articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2009, speci-fca quanto segue:
1) Per gli interventi di cui agli articoli 2 (interventi edili-zi) e 3 (interventi per favorire il rinnovamento del patri-monio edilizio), il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell’ipotesi di edifcio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo.
1 bis) In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione: a) titolo;
b)può essere ridotto dal comune nella misura del 50% per gli edifci adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).
2) I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di ca-rattere economico in caso di utilizzo delle tecniche co-
struttive della bioedilizia o che prevedono il ricorso alle energie rinnovabili.
La circolare regionale n. 1 del 08/11/11, al fne di forni-re indicazioni operative, per quanto riguarda gli oneri e gli incentivi, riporta integralmente quanto segue:
“Per gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 ed aventi ad oggetto la prima casa di abitazione il contributo del costo di costruzione è ridotto del 60%. Nel caso in cui gli inter-venti di cui agli articoli 2 e 3 vengano realizzati mediante l’impiego di fonti di energia rinnovabile, con potenza non inferiore a 3 KWh, il contributo non è dovuto se trattasi di prima casa mentre può essere ridotto nella misura del 50%, dal Comune, nel caso si tratti di edifci ad uso diverso dalla prima casa.
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 1bis i Co-muni possono stabilire ulteriori forme di incentivazione economica collegate al sostegno delle tecniche di bioedi-lizia e della produzione di energia rinnovabile, nei limiti delle competenze loro assegnate. Trattandosi di misure di carattere economico sono ovviamente esclusi, da tali forme di incentivazione, ulteriori “bonus” edifcatori.
L’utilizzo di tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile deve essere dimostrata, dal soggetto interessato, con apposita documentazione tecnica che co-stituisce parte integrante della documentazione richiesta per il titolo abilitativo, secondo quanto previsto dai provve-dimenti assunti dalla Giunta regionale”.
ambiente - energia
66 La Regione Veneto approva lo schema di
accordo con ARPAV e CONAI per la riduzione e il recupero dei rifiuti urbani.
Pubblicata nel Bollettino della Regione del Veneto n. 67 del 06/09/2011, la deliberazione della Giunta Regiona-le n. 1305 del 03/08/2011 riguardante “Approvazione di uno schema di accordo tra la regione del Veneto, Ar-pav e il Conai per ottimizzare le attività di riduzione e recupero dei rifuti urbani
Di seguito si riportano i contenuti rilevanti dell’accordo:
“Art 2 – Obiettivi
Il presente Accordo ha la fnalità di:
a. Rispondere alle esigenze di pianifcazione regionale in materia di rifuti ed in particolare essere di supporto al set-tore del recupero e riciclo che riveste unruolo fondamentale in termini economici, occupazionali e di risparmio energeti-co, oltre che ambientali.
b. Favorire l’analisi dei fussi quantitativi di raccolta diffe-renziata dei rifuti di imballaggio attraverso il monitorag-gio dei materiali dalle fasi di raccolta fno al primo tratta-mento presso gli impianti di selezione e cernita.
c. Favorire l’analisi delle caratteristiche qualitative dei ma-teriali in funzione delle specifche modalità di raccolta dif-ferenziata di imballaggio adottate, anche a mezzo di cam-pagne di analisi merceologiche.
d . Verifcare, attraverso la valutazione della qualità dei ma-teriali differenziati, se l’indicatore
“percentuale di raccolta differenziata”, ad oggi principale riferimento nella descrizione della gestione dei Rifuti Ur-bani, sia ancora adeguato o se lo stesso debba essere in-tegrato o affancato da altri parametri tesi a stimare anche l’effettivo recupero associato ai rifuti.
e. Favorire l’analisi e lo studio dei costi relativi alla ge-stione dei rifuti di imballaggio per la valutazione di un sistema organizzativo integrato per i rifuti di imballaggio, basato sui principi di effcienza, effcacia, economicità, tra-sparenza e prossimità.
f. Coordinare la condivisione di dati e informazioni tra le Parti.
g. Verifcare l’effettivo avvio a recupero dei rifuti da imbal-
3 InformaImpresa Venerdì 16 dicembre 2011
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