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« Previous Page Table of Contents Next Page »Ad esempio, dovranno essere considerate:
- le cessioni effettuate con ddt fno al 20.12.2012 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differi-ta;
- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fno al 20.12.2012, non ancora annotate;
- le fatture comunque emesse fno al 20.12.2012 (an-che se non incassate), non ancora annotate. Va considerato, infne, anche il riporto del saldo a cre-dito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).
Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà
effettuare una liquidazione IVA “atipica” dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente
(e non nella misura dell’88%).
VARIAZIONE PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE
Si può verifcare che un contribuente abbia adottato nel 2012 un diverso regime di liquidazione periodica
rispetto al 2011. In tale ipotesi sono previste particola-ri modalità di determinazione della base di riferimen-to.
Caso n. 1
– contribuente mensile 2012 ex trimestrale 2011 L’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2011 (saldo + acconto).
Mod. IVA 2012 (anno 2011)
(VL38 – VL36 + VH13) : 3
Esempio: Il debito IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa al 2011 è pari a € 1.560 e corrisponde alla somma di € 703 (rigo VL38) diminuito di quanto in-dicato a rigo VL36 a titolo di interessi trimestrali e € 857 (VH13).
L’acconto dovuto per il mese di dicembre 2012 è pari a
€ 457,60 ed è così determinato: € 1.560 : 3 = € 520 x 88% = € 457,60
Caso n. 2
– contribuente trimestrale 2012 ex mensile 2011
L’acconto va commisura-to alla somma dei saldi delle liquidazioni di ot-tobre, novembre e dicem-bre 2011.
Mod. IVA 2012 (anno 2011)
VH10 + VH11 + VH12
Esempio: Un soggetto trimestrale nel 2012 (mensile nel 2011) presenta i seguenti saldi a debito delle liqui-dazioni periodiche del 2011:
- ottobre 2011 € 1.256 - novembre 2011 € 2.275 - dicembre 2011 (acconto + saldo) € 3.577
- Totale € 7.108
L’ammontare dell’acconto dovuto per il 2012 è pari a € 6.255,04 (€ 7.108 x 88%).
CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO LA CONTABILITA’ A TERZI
I soggetti in esame possono determinare l’acconto in un altro modo ancora e cioè nella misura di due ter-zi dell’imposta dovuta per la liquidazione di dicembre 2012 (che viene effettuata sulla base delle registrazio-ni del mese di novembre 2012).
I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affdano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammonta-re risulta pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferio-re al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto (euro 103,29).
SOGGETTI EX MINIMI 2011
I soggetti che nel 2011 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2012 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di ri-ferimento per il 2011, non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2012.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “ 6013 ” (contribuente mensile) o “6035” (contribuente trimestrale) e periodo di riferimento “ 2012 ”.
I soggetti trimestrali non devono maggiorare l’ammon-tare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%. L’am-montare dell’acconto IVA può essere compensato con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
All’omesso, tardivo o insuffciente versamento dell’ac-conto IVA è applicabile la sanzione del 30%.
Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso.
Si evidenzia che, in caso di ravvedimento operoso, le sanzioni vengono ridotte:
- ad 1/10 (3% dell’imposta) se il pagamento avviene
entro 30 giorni;
- ad 1/8 (3,75% dell’imposta) se si paga entro la data di presentazione della dichiarazione annuale.
Si rammenta che, come specifcato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E, l’am-montare degli interessi da ravvedimento (interessi pa-ri al 1,5% annuo) devono essere versati distintamente, utilizzando l’apposito codice tributo “1991”.
E’ prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 gior-ni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’im-posta non pagata.
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NOTIZIE ORGANIZZATIVE
14 Scadenze amministrative per fine anno e per il
2013.
Varie scadenze amministrative per fine 2012 e inizio 2013.
AUTORIZZAZIONE SCADENZA MODALITA’
DI RINNOVO
ALBO AUTOTRA-
SPORTATORI 31.12.2012 Versamento
quota annuale LICENZA
DI MACINAZIONE 31.01.2013 ABROGATO
VISTO ANNUALE RINNOVO CONCES-SIONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE OGGETTI PREZIOSI
31.01.2013 Versamento
diritti metrici
InformaImpresa 11 Venerdì 14 dicembre 2012
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