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Ad esempio, dovranno essere considerate:

- le cessioni effettuate con ddt fno al 20.12.2012 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differi-ta;

- le fatture emesse per il ricevimento di acconti fno al 20.12.2012, non ancora annotate;

- le fatture comunque emesse fno al 20.12.2012 (an-che se non incassate), non ancora annotate. Va considerato, infne, anche il riporto del saldo a cre-dito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).

Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà

effettuare una liquidazione IVA “atipica” dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente

(e non nella misura dell’88%).

VARIAZIONE PERIODICITÀ DELLA LIQUIDAZIONE

Si può verifcare che un contribuente abbia adottato nel 2012 un diverso regime di liquidazione periodica

rispetto al 2011. In tale ipotesi sono previste particola-ri modalità di determinazione della base di riferimen-to.

Caso n. 1

– contribuente mensile 2012 ex trimestrale 2011 L’acconto va commisurato ad 1/3 del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2011 (saldo + acconto).

Mod. IVA 2012 (anno 2011)

(VL38 – VL36 + VH13) : 3

Esempio: Il debito IVA dovuto in sede di dichiarazione relativa al 2011 è pari a € 1.560 e corrisponde alla somma di € 703 (rigo VL38) diminuito di quanto in-dicato a rigo VL36 a titolo di interessi trimestrali e € 857 (VH13).

L’acconto dovuto per il mese di dicembre 2012 è pari a

€ 457,60 ed è così determinato: € 1.560 : 3 = € 520 x 88% = € 457,60

Caso n. 2

– contribuente trimestrale 2012 ex mensile 2011

L’acconto va commisura-to alla somma dei saldi delle liquidazioni di ot-tobre, novembre e dicem-bre 2011.

Mod. IVA 2012 (anno 2011)

VH10 + VH11 + VH12

Esempio: Un soggetto trimestrale nel 2012 (mensile nel 2011) presenta i seguenti saldi a debito delle liqui-dazioni periodiche del 2011:

- ottobre 2011 € 1.256 - novembre 2011 € 2.275 - dicembre 2011 (acconto + saldo) € 3.577

- Totale € 7.108

L’ammontare dell’acconto dovuto per il 2012 è pari a € 6.255,04 (€ 7.108 x 88%).

CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO LA CONTABILITA’ A TERZI

I soggetti in esame possono determinare l’acconto in un altro modo ancora e cioè nella misura di due ter-zi dell’imposta dovuta per la liquidazione di dicembre 2012 (che viene effettuata sulla base delle registrazio-ni del mese di novembre 2012).

I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affdano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammonta-re risulta pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferio-re al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto (euro 103,29).

SOGGETTI EX MINIMI 2011

I soggetti che nel 2011 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2012 hanno applicato il regime ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di ri-ferimento per il 2011, non sono tenuti al versamento dell’acconto IVA 2012.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 utilizzando il codice tributo “ 6013 ” (contribuente mensile) o “6035” (contribuente trimestrale) e periodo di riferimento “ 2012 ”.

I soggetti trimestrali non devono maggiorare l’ammon-tare dell’acconto dovuto degli interessi dell’1%. L’am-montare dell’acconto IVA può essere compensato con i crediti tributari e/o contributivi ancora disponibili.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

All’omesso, tardivo o insuffciente versamento dell’ac-conto IVA è applicabile la sanzione del 30%.

Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso.

Si evidenzia che, in caso di ravvedimento operoso, le sanzioni vengono ridotte:

- ad 1/10 (3% dell’imposta) se il pagamento avviene

entro 30 giorni;

- ad 1/8 (3,75% dell’imposta) se si paga entro la data di presentazione della dichiarazione annuale.

Si rammenta che, come specifcato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E, l’am-montare degli interessi da ravvedimento (interessi pa-ri al 1,5% annuo) devono essere versati distintamente, utilizzando l’apposito codice tributo “1991”.

E’ prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 gior-ni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’im-posta non pagata.

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NOTIZIE ORGANIZZATIVE

14 Scadenze amministrative per fine anno e per il

2013.

Varie scadenze amministrative per fine 2012 e inizio 2013.

AUTORIZZAZIONE SCADENZA MODALITA’

DI RINNOVO

ALBO AUTOTRA-

SPORTATORI 31.12.2012 Versamento

quota annuale LICENZA

DI MACINAZIONE 31.01.2013 ABROGATO

VISTO ANNUALE RINNOVO CONCES-SIONE MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE OGGETTI PREZIOSI

31.01.2013 Versamento

diritti metrici

InformaImpresa 11 Venerdì 14 dicembre 2012

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