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Base di riferimento
Mod. IVA 2012 (anno 2011)
Mensile
Saldo a debito liquidazione dicembre 2011
VH12
Mensile “posticipato”
Saldo a debito liquidazione dicembre 2011 effettuata sulla base delle operazioni di novembre 2011
VH12
Trimestrale
Saldo a debito della dichiarazione relativa al 2011 (saldo + acconto)
VL38 – VL36 + VH13
Trimestrale
Saldo a credito liquidazione quarto trimestre 2011
VH13 – VL33
Trimestrale speciale (autotraspor-tatore, di st r ibutore di carburante)
Saldo a debito liqui-dazione quarto tri-mestre 2011
VH12
In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre. E’ possibile che si verifchi il caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente. In questo caso, l’acconto per il 2012 deve essere commisurato a quanto effettivamen-te dovuto per il 2011;
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella Risoluzione 23.12.04, n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fne dell’individuazione della base di rife-rimento, non va considerato l’ammontare degli interes-si dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale. Esempio 1: un contribuente trimestrale presenta la dichiarazione IVA relativa al 2011 a debito di € 469 (importo versato € 474 = 469 + 5 maggiorazione 1%), avendo versato a titolo di acconto per il 2010 un im-porto di € 1.944.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2010 è pari a € 2.413 (€ 469 + € 1.944) l’acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.123,44 (€ 2.413 x 88%).
Esempio 2: un contribuente mensile presenta la dichia-razione IVA relativa al 2011 a debito di € 2.000, aven-do versato a titolo di acconto per il 2011 un importo di € 1.000.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2011 è pari a € 3.000 (€ 2.000 + € 1.000) l’acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.640,00 (€ 3.000 x 88%).
Esempio 3 : un contribuente trimestrale “speciale” (au-totrasportatore) presenta il saldo della liquidazione IVA del quarto trimestre 2011, al lordo dell’acconto 2011 (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2011), pari a € 5.275.
L’acconto dovuto per il quarto trimestre 2012 è pari a € 4.642,00 (€ 5.275 x 88%).
In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un saldo a credito per il contribuente non sussiste l’obbli-go di versamento dell’acconto. Tuttavia nel caso par-ticolare in cui la dichiarazione IVA relativa al 2011 di
un contribuente trimestrale riporti un saldo a credito
per effetto di un maggior acconto 2011 è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell’acconto. In altre parole l’acconto da versare per il 2012 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2011, pari alla differenza tra l’acconto versato e il saldo a credito della dichiarazione IVA relativa al 2011 (VH13 – VL33).
Esempio 4: Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito di € 357, avendo versato € 5.641 a titolo di acconto.
Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l’ac-conto versato per il 2011 sarebbe stato pari a € 5.284 (5.641 – 357).
L’acconto dovuto per il 2012 è pertanto pari a € 4.649,92 (5.284 x 88%).
2. Metodo Previsionale
L’acconto è pari all’88% dell’importo che si presume costituirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica del 2012 (o il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali). In altri termini, con l’utilizzo di tale metodo, l’acconto da effettuare risulterà pari all’88% dell’Iva che si pre-vede di versare per il mese di dicembre 2012, per i con-tribuenti mensili o a saldo della dichiarazione annuale Iva dell’anno 2012, se si tratta di contribuenti trime-strali ordinari. Di conseguenza, l’acconto Iva corrispon-de all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso o il debito d’imposta risultante dalla liquidazione del quarto trimestre, che trova operatività anche in relazione alla dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali).
In sostanza, con il metodo in argomento il contribuente ha la possibilità di determinare l’acconto in relazione alla stima delle operazioni (attive e passive) che preve-de di porre in essere sino al 31 dicembre 2012. Il rischio dell’applicazione di questo metodo sta nella possibilità di sbagliare la previsione; se a consuntivo non risulterà versato in acconto almeno l’88% del de-bito accertato per dicembre o quarto trimestre 2012, sulla differenza saranno applicate le sanzioni del caso (30% dell’importo non versato o versato in meno).
3. Metodo analitico (o delle operazioni effettuate)
Si tratta di un metodo più oneroso in termini di com-plessità, tuttavia consente di non esporre il contribuen-te al rischio di sanzioni nel caso di versamento insuf-fciente a seguito della liquidazione defnitiva dell’im-posta. In questo caso, il contribuente calcola l’importo dovuto prendendo come riferimento una liquidazione “parziale” e straordinaria, in base alla quale vengono considerate:
- le operazioni attive effettuate fno alla data del 20 dicembre 2012 (ancorché non siano state emesse le relative fatture di vendita);
- le operazioni passive registrate fno alla stessa data. Di conseguenza:
a) il contribuente mensile dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.12 – 20.12.2012
b) il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.10 – 20.12.2012
All’importo così ottenuto va aggiunta l’IVA a debito re-lativa alle operazioni effettuate fno al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fat-turazione o registrazione.
10 InformaImpresa Venerdì 14 dicembre 2012
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