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« Previous Page Table of Contents Next Page »Successivamente, in attuazione di tale previsione, il DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ha dettato le nor-me regolamentari per l’emissione della scheda carbu-ranti.
La corretta compilazione della scheda carburanti con-sente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva ed alla deduzione del costo. E’ fatto divieto, ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per au-totrazione, di emettere fattura per le cessioni del car-burante, con esclusione di quelle effettuate nei con-fronti:
- dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universi-tari , enti ospedalieri, di assistenza e benefcenza; - degli autotrasportatori di cose conto terzi.
Il DL 13 maggio 2011 n. 70 , è intervenuto sulla mate-ria prevedendo che, gli acquisti di carburate per auto-trazione effettuato con l’utilizzo di: - carte di credito; - carte di debito; - carte prepagate;
emesse da operatori fnanziari residenti in Italia, non sono soggetti alla compilazione della scheda carbu-ranti.
La disposizione non interessa gli acquisti effettuati con l’utilizzo delle “ carte fedeltà ” in uso per la gestione di particolari contratti del settore petrolifero denominati “netting”.
Con il contratto di “netting” infatti, il gestore dell’im-pianto di distribuzione stradale si obbliga, nei confronti della società petrolifera, di effettuare una serie di ces-sioni per suo conto all’utente fnale. Il consumatore uti-lizzerà come mezzo di pagamento tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. In questa ipotesi, l’attività di rifornimento di carburante si scinde in due parti:
1-la cessione del gestore della pompa di distribuzione nei confronti della propria società petrolifera; 2-la cessione della società petrolifera nei confronti dell’utilizzatore del carburante.
Il distributore di carburante emette fattura nei confron-ti della società petrolifera per le somministrazioni che questi effettua a favore del soggetto consumatore f-nale.
La società petrolifera emetterà poi fattura direttamen-te all’acquirente fnale del carburante.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DL 70/2011
Documentare l’acquisto di carburante a mezzo carte di credito, di debito o prepagate, è alternativo all’utilizzo della scheda carburanti.
Coloro che utilizzano esclusivamente la carta di cre-dito, di debito o prepagata per effettuare gli acquisti di carburante, sono esonerati dalla compilazione della scheda carburante.
L’utilizzo non esclusivo della carta di credito, di debito o prepagata, comporta l’obbligo di compilare la scheda carburate per documentare tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta. E’ suffciente dunque, effettuare
un rifornimento di carburante pagando in contanti, per fare scattare l’obbligo della scheda carburanti per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta.
La scelta di avvalersi della documentazione degli ac-quisti di carburante a mezzo della carta elettronica, d e-ve essere unitaria per tutti i veicoli in possesso dell’im-presa.
La medesima carta elettronica può essere utilizzata
per effettuare anche operazioni diverse dall’acquisto
del carburante, avendo cura comunque di tenere distin-ta la transazione riferita al carburante dalle altre. Inoltre, per gli imprenditori individuali e i professioni-sti che esercitano l’attività in forma individuale, non è necessario che la carta utilizzata per gli acquisti sia utilizzata esclusivamente all’attività di impresa o pro-fessionale , non essendo, in genere, detti soggetti ob-bligati alla tenuta di conti correnti dedicati esclusiva-mente all’attività.
Le carte di credito, di debito o prepagate devono essere emesse da soggetti stabiliti in Italia , tenuti comunicare all’anagrafe tributaria qualsiasi operazione o rapporto intrattenuto ,di importo unitario superiore a 1.500 eu-ro. Trattasi di: - banche;
- Poste Italiane spa;
- organismi di investimento collettivo del risparmio; - altri operatori fnanziari.
DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
Anche in presenza di una semplifcazione, è comunque necessario disporre di una serie di elementi atti a de-terminare la misura della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo in capo all’acquirente.
La Circolare 42/E cita, ad esempio , quali elementi mi-nimi:
- il mezzo di pagamento deve essere intestato al sog-getto che esercita l’attività;
- dall’estratto conto devono emergere tutti li elemen-ti atti ad individuare l’acquisto ( data, individuazio-ne del gestore dell’impianto di rifornimento, importo del corrispettivo)
Detti elementi sono essenziali al fne di consentire la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.
L’Agenzia poi aggiunge che, al fne di agevolare le ope-razioni di controllo , sarebbe utile dotarsi di una docu-mentazione che consenta l’associazione delle singole transazioni ad uno specifco veicolo . A titolo esempli-fcativo cita “ gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autovei-colo utilizzato dal dipendente anche ai fni del controllo interno di gestione.”
Ciascun acquisto dovrà poi essere annotato nel registro degli acquisti , evidenziando anche il numero di targa del veicolo di riferimento.
Si ritiene che sia possibile riassumere i singoli acqui-sti in un documento riepilogativo ed annotarlo poi nel registro acquisti. Riepilogando:
Le disposizioni introdotte dal DL 70/2011 non interes-sano il sistema delle carte fedeltà del contratto di net-ting.
L’utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento: - è alternativo alla scheda carburanti;
- esonera dall’obbligo della scheda carburanti solo se utilizzato in modo esclusivo;
- deve riguardare tutti i veicoli in possesso dell’azien-da;
La carta di credito, debito o prepagata:
- deve essere emessa da un operatore fnanziario sta-bilito in Italia;
- deve essere intestata al soggetto esercente l’attività; - non è necessario un utilizzo esclusivo per gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività;
- l’acquisto del carburante deve risultare da una tran-sazione distinta;
8 InformaImpresa Venerdì 14 dicembre 2012
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