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« Previous Page Table of Contents Next Page »L’estratto conto deve contenere:
- la data del rifornimento;
- l’individuazione del soggetto presso il quale è effet-tuato il rifornimento - il corrispettivo pagato.
Al fne di agevolare le operazioni di controllo è utile disporre di altri elementi al fne di associare la singola operazione ad uno specifco veicolo.
Annotare singolarmente o a mezzo di un documento riepilogativo gli acquisti effettuati, avendo cura di indi-care, per ciascun rifornimento, la targa del mezzo.
fisco
47 Entro il 27 dicembre l’acconto IVA per il
2012.
Entro il prossimo 27.12 va effettuato, come di consue-to, il versamento dell’acconto IVA per il 2012.
PREMESSA
La norma recante la disciplina e le modalità di ver-samento dell’acconto Iva è contenuta nell’art. 6 della Legge n. 405 del 9 dicembre 1990. In estrema sintesi, è previsto che entro il giorno 27 dicembre, i contribuenti soggetti passivi Iva tenuti all’obbligo della liquidazione periodica e del relativo versamento dell’imposta sul va-lore aggiunto, provvedano al versamento di un acconto pari all’88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente, secondo il re-gime di liquidazione periodica proprio del contribuen-te. Si tratta in sostanza del cosiddetto metodo storico, in base al quale determinare l’ammontare dell’acconto dovuto. Tuttavia, la norma prevede la possibilità di cal-colare l’acconto attraverso altri sistemi di determina-zione, secondo le indicazioni riportate di seguito.
SOGGETTI ESONERATI DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2012
Per il versamento dell’acconto Iva devono necessaria-mente coesistere:
a) i requisiti soggettivi, e cioè il soggetto passivo Iva o contribuente:
- doveva esistere nel 2011; - deve risultare attivo nel 2012;
b) i requisiti oggettivi, e cioè, con riferimento al mese di dicembre (contribuenti mensili) o al quarto trimestre (contribuenti trimestrali):
- doveva sussistere una posizione debitoria di tributo per il 2011;
- deve risultare attiva una posizione debitoria d’impo-sta per il 2012;
e, di conseguenza, la mancanza di anche una sola del-le condizioni suaccennate determina il venir meno dell’adempimento.
Alla luce di tali considerazioni, non devono versare l’ac-conto Iva:
- innanzitutto i contribuenti che hanno un acconto do-vuto di importo inferiore a 103,29 Euro ;
- i contribuenti che non esistevano nel 2011 oppure i contribuenti che esistevano nel 2011, ma non esisto-no nel corso del 2012 (hanno cessato l’attività prima del periodo per il quale è dovuto l’acconto e cioè pri-ma di dicembre per i soggetti mensili o prima del 1° ottobre per i soggetti trimestrali);
- i contribuenti che risultavano in credito nel mese di dicembre 2011 (contribuenti mensili) o nel quarto
trimestre 2011 (contribuenti trimestrali) oppure i contribuenti che risultavano debitori di tributo per i periodi predetti, ma che risultano in credito nel mese di dicembre 2012 (Contribuenti mensili) o nel quarto trimestre 2012 (contribuenti trimestrali).
- i contribuenti che applicano i regimi agevolati delle nuove iniziative produttive. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 23 dicembre 2004 n. 157, ha chiari-to che per coloro che applicano il regime agevolato delle nuove iniziative produttive l’acconto IVA non è dovuto nemmeno nel primo anno di fuoriuscita dal regime agevolato (sia per decorrenza del triennio che per superamento dei ricavi);
- i contribuenti che nell’ultima liquidazione periodi-ca dell’anno precedente hanno annotato un debito d’imposta non superiore a euro 117,36, in quanto l’88% di detto ammontare risulta pari a euro 103,28 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto (euro 103,29);
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (art.74, comma 6, DPR n.633/72);
- produttori agricoli esonerati o in regime semplifcato con versamento annuale dell’Iva.
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasforma-zioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione eredita-ria, scioglimento società di persone e proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.) si ve-rifca, in linea generale,una situazione di continuità tra i soggetti partecipanti all’operazione. Tenendo presen-te tale principio si ritiene che il soggetto che “nasce” dalle predette operazioni straordinarie (società confe-rente, erede/i che continuano l’attività del de cuius, do-natario dell’azienda, socio di società di persone sciolta per il venir meno della pluralità dei soci che prosegue l’attività in forma individuale, ecc.) debba versare l’ac-conto IVA 2012 sulla base della situazione esistente in capo al soggetto “dante causa” per il 2011 (con la possibilità comunque di utilizzare uno dei metodi di calcolo successivamente esaminati). Norme particolari sono state dettate per i casi di fusione e incorporazio-ne (C.M. n. 52 del 3/12/1991 e Risoluzione n. 185 del 13/07/1995).
METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione, come detto, tre metodi diversi per la de-terminazione dello stesso, ovvero il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni ef-fettuate.
Occorre in questo senso tener presente che al contri-buente è sempre concessa la libertà di determinare l’acconto adottando il metodo più convenente o di più semplice adozione, ovvero di non versare nessun im-porto qualora in base al metodo adottato non risulti alcuna somma dovuta.
1. Metodo storico
Il metodo storico è spesso preferibile data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di va-lutazione da parte del contribuente. Utilizzando tale metodo l’acconto è pari all’88% della base di riferimen-to (saldo a debito dovuto), individuata tenendo conto della periodicità di liquidazione dell’imposta adottata dal contribuente, così come di seguito evidenziato.
InformaImpresa 9 Venerdì 14 dicembre 2012
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