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31 La proroga dei versamenti scaturenti da UNICO 2011.
Venti giorni in più per i versamenti delle imposte. La proroga dei versamenti riguarda, oltre ai soggetti per i quali sono elaborati gli studi di settore, tutte le perso-ne fisiche. E’ contenuta anche la proroga dei versamen-ti scadenti ad agosto
PREMESSA
A causa di ritardi nell’emanazione del software GERICO e dei mancati chiarimenti in materia di acconti per la cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio de-creto del 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011, ha disposto la proroga dei termini dei versamenti scaturenti da UNI-CO 2011.
Nel suddetto DPCM, inoltre, è stata inserita, anche, la proroga dei termini degli adempimenti e dei versa-menti fiscali scadenti nel prossimo mese di agosto co-me pure quella dell’assistenza fiscale prestata dai CAF ovvero dai professionisti abilitati.
LA PROROGA DEI VERSAMENTI DI UNICO 2011 (art. 1 del DPCM)
I soggetti interessati dalla proroga dei versamenti di UNICO 2011 costituiscono la stragrande maggioranza dei contribuenti.
In particolare, la proroga riguarda:
1. tutte le persone fisiche tenute ai versamenti risul-tanti da UNICO 2011 PF o dalla dichiarazione IRAP compresi gli acconti dovuti per la cedolare secca sui contratti di affitto;
2. i soggetti diversi dalla persone fisiche (società di persone, di capitale, ecc.) potranno beneficiare di analoga proroga se esercitano attività produttive per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Si ricorda che le persone fisiche devono effettuare il versamento del saldo 2010 e del primo acconto 2011 delle imposte (IRPEF e/o IRAP comprese le imposte so-stitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. UNICO 2011 entro il 16 giugno 2011 ovvero il 16 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. Con il D.P.C.M. , viene disposto che i versamenti delle persone fisiche possono essere effettuati entro il 6 lu-glio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.
Con il medesimo D.P.C.M. , viene previsto che i soggetti, per i quali sono stati elaborati gli studi di settore, tenu-ti ai versamenti risultanti dalla dichiarazione dei reddi-ti e IRAP, possono effettuare i predetti versamenti sem-pre entro il 6 luglio 2011 ovvero 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40%. La medesima proroga è applicabile anche nei confronti di soggetti (collabo-ratori dell’impresa familiare, soci di società di perso-ne, di associazioni professionali o di società di capitali trasparenti) che partecipano in società, associazioni o imprese che hanno i requisiti per beneficiare della pro-roga.
Per le società di capitali i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2010. La proroga al 6 luglio ovvero al 5 agosto 2011, con
la maggiorazione dello 0,40%, trova applicazione so-lo con riferimento alle società che hanno approvato il bilancio entro il 30 aprile 2011 e, pertanto, sarebbero tenute al versamento delle imposte (IRES e IRAP) entro il 16 giugno 2011 (ovvero 16 luglio con la maggiora-zione dello 0,40%). Sono quindi escluse dalla proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 2011 (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), che devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2011 (ovvero 16 agosto con la maggiorazione dello 0,40%). Si precisa che:
la proroga riguarda i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato il relativo studio di setto-re; tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore; non beneficiano della proroga i soggetti:
che dichiarano, per il periodo d’imposta 2009, rica-vi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
per i quali trovano applicazione i parametri se soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si ricorda che in relazione ad analogo rinvio del 2007, l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 173 del 2007) chiarì che la proroga prevista dall’allora D.P.C.M. del 14 giugno 2007 (il cui testo è sostanzialmente analogo a quello attuale) si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale” e che, pertanto, “riguarda anche il versamento dei contributi previden-ziali“ dovuti dai soci delle società a responsabilità li-mitata (non trasparenti) artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga. Infatti, poiché tali so-ci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figu-rativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle ri-sultanze degli studi di settore.
DIRITTO ANNUALE ALLA CCIAA
La proroga dei versamenti interessa anche il diritto an-nuale alla CCIAA: in tal senso depone l’articolo 8, com-ma 2, del DM 11 maggio 2001, n. 359 che dispone che il relativo versamento va effettuato “entro il termi-ne previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi”. In senso conforme è intervenuto, in relazione all’analoga proroga del 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 6982 del 6 luglio 2007.
LA RATEAZIONE DEI VERSAMENTI
Il versamento può essere effettuato, in una unica solu-zione, ovvero in un numero di rate di pari importo. Nel secondo caso, il contribuente può scegliere il nu-mero di rate, considerando, tuttavia, che la rateizzazio-ne deve concludersi entro novembre.
PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI VERSAMENTI SCADENTI AD AGOSTO (art. 3 del DPCM)
Il DPCM in commento contiene anche la consueta pro-
12 InformaImpresa Venerdì 17 giugno 2011
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