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20 Trasporto dei propri rifiuti. Obbligo di registro
dal 1° settembre 2011.
Dal 1° settembre 2011, scatta l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico per i trasportatori dei propri rifiuti non pericolosi, che non hanno aderito al Sistri. Per effetto del decreto del Ministero dell’Ambien-te 26/05/2011, riguardante la proroga scaglionata dell’avvio del Sistri, viene prorogato anche il termine dal quale parte l’obbligo della tenuta del registro di ca-rico e scarico, per le aziende che trasportano i propri rifiuti non pericolosi che non abbiano aderito volonta-riamente al Sistri.
Il nuovo decreto prevede, come detto, l’avvio del Sistri per scaglioni di imprese. Si tratta quindi di capire dove si colloca la proroga per la tenuta del registro di carico e scarico per la fase del trasporto dei propri rifiuti. In tale senso non si trova una specifica norma per l’avvio di tale obbligo. Si ritiene, in via prudenziale, di conside-rare la data del 1° settembre 2011 quella da cui parte l’obbligo in questione.
Vale la pena di segnalare che la Confartigianato si è attivata e sta effettuando le apposite azioni di rappre-sentanza nei confronti del Governo, al fine di ottenere l’abrogazione di questo obbligo. Nello specifico si sta cercando di fare approvare l’abrogazione, nel contesto del decreto sviluppo, attualmente in preparazione.
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21 Trasporto dei propri rifiuti. Obbligo di
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’articolo 212, comma 8 del decreto legislativo 152/2006 impone alle imprese che effettuano il tra-sporto dei propri rifiuti, l’obbligo di iscriversi all’Albo Nazione Gestori Ambientali nella sezione apposita. L’iscrizione ha durata decennale.
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22 Trasporto dei propri rifiuti. Obbligo di
aggiornamento delle iscrizioni entro il 25 dicembre 2011.
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambien-tali prima del 14/04/2008 devono aggiornare l’iscri-zione entro il 25 dicembre 2011
Le imprese che si sono iscritte all’Albo Nazionale Ge-stori Ambientali, entro il 14 aprile 2008, dovranno ag-giornare la loro iscrizione entro il 25/12/2011. Con la comunicazione l’interessato attesta sotto la propria re-sponsabilità:
a) la sede dell’impresa, l’attività o le attività dalle quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mez-zi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo.
Per mantenere l’iscrizione è assolutamente necessario che le imprese versino annualmente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali euro 50,00 di diritti di iscrizione. L’Albo Nazionale Gestori Ambientale, con sua circo-lare del 15/03/2011, ha comunicato che garantirà certamente l’aggiornamento delle iscrizioni, entro il 25/12/2011, solo se le domande di aggiornamento verranno presentate entro il 30/06/2011. Per le altre,
che verranno presentate successivamente, visto il gran-de numero di richieste attese, non verrà garantito l’ag-giornamento dell’iscrizione.
L’Albo ha predisposto un’apposita modulistica per l’ag-giornamento dell’iscrizione che dovrà essere inviata, con le attenzioni di seguito riportate:
1)Applicare una marca da bollo alla pagina 1 da € 14,62. Inviare una seconda marca da bollo sempre da € 14.62 che l’albo apporrà sulla variazione dell’iscri-zione che vi invierà. Specificate nell’accompagnatoria della pratica che inviate anche la seconda marca da bollo;
2)Compilare la pratica in tutte le sue parti comprese le firme;
3)Allegare copia del documento di identità dei firmatari; 4)Effettuare il versamento dei diritti di segreteria di € 10 sul c/c postale n. 17033309 intestato alla CCIAA di Venezia - Sezione Regionale Albo Nazionale Gesto-ri Ambientali (causale del versamento: Diritti di se-greteria per modifiche trasporto c/proprio) utilizzan-do un bollettino postale;
5)Allegare all’originale della pratica l’attestazione del versamento;
6)Spedire l’originale all’Albo Nazionale dei gestori am-bientali Sezione regionale del Veneto c/o CCIAA di Venezia – via Forte Marghera n. 151 – 30173 - Me-stre Venezia (VE);
7)Tutti i documenti devono essere spediti a mezzo Rac-comandata A.R.
Per approfondimenti consultare il file:
- Modello aggiornamento comma 8 10 06 2011.pdf notizia numero: 191 sul sito www.informaimpresa.it
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23 Trasporto dei propri rifiuti. Quando non
necessita il formulario.
Con l’avvio della operatività del Sistri (ad oggi prevista dal 1° settembre 2011) sarà vigente il nuovo artico-lo 193, del decreto legislativo 152/2006. Tale articolo prevede che nel caso di trasporto di rifiuti non perico-losi effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale o saltuario, e nel caso di trasporto di rifiuti urbani (è il caso degli assimilati) effettuati dal produt-tore degli stessi ai centri di raccolta (ecocentri comuna-li) non è necessario l’accompagnamento del formulario per il trasporto dei rifiuti, durante il viaggio.
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di ri-fiuti, effettuati complessivamente per non più di quat-tro volte l’anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al gior-no e, comunque, i 100 kg. o 100 litri l’anno.
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24 Federalismo fiscale municipale. Tassa/tariffa
sui rifiuti solidi urbani.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2011, n. 67, il decreto legislativo 14/03/2011, n. 23 riguardan-te “Disposizioni in materia di federalismo fiscale” Con l’articolo 14, al comma 7, del Dlgs n.23/2011, è stato stabilito che “Sino alla revisione della discipli-na riguardante i prelievi relativi alla gestione dei rifiu-ti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernen-te la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale”.
Difficile se non impossibile commentare questo pas-saggio della normativa considerato che si limita ad af-
InformaImpresa 3 Venerdì 1 luglio 2011
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