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9200 – Carico, scarico, facchinaggio di merci e mate-
riali…
GESTIONE INDUSTRIA
3620 – 4110 – 6111 – 6112 – 6114 – 6212 – 6311 – 6413 – 6421 – 6422 – 6581 – 7271 – 7272 – 7273 – 9220
GESTIONE TERZIARIO
3620 – 4100 – 6100 – 6211 – 6310 – 6410 – 6420 – 6581 – 7200 – 9220
GESTIONE ALTRE ATTIVITA’
3620 – 4100 – 6100 – 7100
Per gli anni 2008 e 2009 la percentuale da applicare al premio è fissata nella misura dell’1,44%.
Sono escluse da questa prima elaborazione le addizio-nali inferiori a € 2,58.
Queste verranno richieste con una successiva elabora-zione unitamente alla quota di addizionale relativa al 2010 e al 2011.
Si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’ad-dizionale per il Fondo amianto comporterà l’applica-zione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.
CONTRATTUALE - LAVORO
96 Meccanica, Orafi e Odontotecnici. Rinnovo
dei Contratti Nazionali di Lavoro: Accordo del 16.06.2011 (prima parte).
Confartigianato ha sottoscritto il 16 giugno u.s. con CGIL, CISL e UIL l’Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro (CCNL) dei settori artigia-ni “Meccanica, Installazione Impianti”, “Orafi” e “Odonto-tecnici”, scaduti a fine 2008
Il 16 giugno u.s. la CONFARTIGIANATO e le altre Orga-nizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscrit-to con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’ Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro
(CCNL ) dei settori artigiani della Meccanica, Installa-zione Impianti, degli Orafi e degli Odontotecnici, con-tratti scaduti il 31 dicembre 2008.
Si ricorda che con gli Accordi Interconfedarali Nazio-nali attuativi del nuovo sistema di contrattazione ( ve-di notizia n.3 su FAREIMPRESA dell’8.01.2010) le Parti hanno provveduto alla copertura di tutto il 2009 per la gran parte dei settori artigiani, tramite l’erogazione di una cifra una tantum e con l’aggiornamento dei minimi salariali decorrente dal gennaio 2010.
Il nuovo CCNL Area Meccanica (Meccanici, Installatori, Orafi e Odontotecnici), secondo le nuove regole del si-stema contrattuale artigiano, avrà validità per tre an-ni e considerata la già avvenuta copertura di tutto il 2009, il triennio di vigenza contrattuale interessa gli anni 2010, 2011 e 2012.
Il periodo da gennaio 2010 a giugno 2011 è coperto dal nuovo Accordo con apposito importo una tantum di 247 euro (172,90 per gli apprendisti), da erogarsi ai dipendenti in forza al 16.06.2011 in due tranches: 124 euro con la retribuzione di settembre 2011 e 123 euro con la retribuzione di aprile 2012.
Da luglio 2011 decorre il primo aumento dei minimi re-tributivi di 35 euro, con riferimento al livello dell’ope-raio qualificato. Ulteriori aumenti sono previsti a gen-naio e settembre 2012, per un totale complessivo dei tre aumenti di circa 86 euro per Meccanica e Orafi e 81 per i Odontotecnici, sempre con riferimento al livello dell’operaio qualificato.
Eventuali importi già corrisposti dall’azienda come an-ticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali po-
tranno essere detratti al lavoratore dall’una tantum e/o assorbiti dai nuovi aumenti previsti dal nuovo Accordo. Tra le novità retributive registriamo anche il congloba-mento della paga base, contingenza ed EDR in unica voce retributiva denominata “ Retribuzione tabellare ” e la conferma dell’ elemento retributivo aggiuntivo (EAR) di € 25 mensili, uguale per tutti i livelli, decorrente da luglio 2010 e spettante ai lavoratori di aziende che ri-sultano non aderenti al sistema della bilateralità: in Veneto ne sono tenute le aziende che non versano la contribuzione all’Ebav.
A proposito delle contribuzioni agli enti bilaterali de-correnti da gennaio 2011 , di cui all’apposito articolo del presente nuovo Accordo, precisiamo che nel Vene-to si dovrà fare riferimento alla complessiva contribu-zione prevista dall’ Accordo Interconfederale Regionale del 14 dicembre 2010 con il quale sono state ridefini-te l’assetto e l’entità delle singole quote di versamento a sostegno del sistema bilaterale vigente nel Veneto (Ebav, COBIS . . .).
Tra le novità introdotte con il rinnovo dei CCNL, risul-ta di particolare rilevanza l’ accorpamento in un unico articolato contrattuale valido per tutti tre i settori , con istituti identici e comuni ai tre settori ed altri istituti differenziati per tener conto delle specificità caratteri-stiche dei singoli settori. Altrettanto rilevante è la in-troduzione dell’ apprendistato professionalizzante che, per quanto riguarda il Veneto, era già stato anticipato nel 2010 per la meccanica tramite la contrattazione regionale.
Di seguito si riporta una sintesi delle novità più signifi-cative sotto il profilo normativo.
Sfera di applicazione:
per il comparto meccanica vengono meglio specificate le attività dell’autoriparazione, ricomprendendo anche la riparazione di moto e cicli ed il soccorso stradale, e le attività di produzione ed installazione di manufatti metallici per allestimento di stand, punti vendita, mo-stre e fiere, impianti pubblicitari, cartellonistica, e rela-tivi impianti di illuminazione.
Per gli orafi viene specificato che le imprese galvaniche sono inserite nella meccanica a meno che non trattino materiali esclusivamente destinati al settore orafo ar-gentiero.
Classificazione professionale:
è istituito un gruppo tecnico con il compito di produr-re una riforma degli inquadramenti anche alla luce del nuovo accorpamento dei tre settori.
Contratto a tempo parziale:
La regolamentazione del rapporto a tempo parziale ri-prende le previsioni di legge con alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.
La prestazione supplementare è prevista, sempre con il consenso del lavoratore, fino al massimo del 50% del suo normale orario di lavoro. Per tale lavoro supple-mentare il dipendente ha diritto alla retribuzione mag-giorata del 10%. Per gli orafi queste disposizioni en-trano in vigore dal gennaio 2013; fino al 31.12.2012 valgono i limiti e le maggiorazioni sul lavoro supple-mentare definite nel contratto precedente.
Possibilità, con consenso del lavoratore, di stipulare
clausole flessibili (variazione della collocazione tem-porale) e/o clausole elastiche (variazione in aumento della durata del part time).
Le variazioni devono essere richieste di norma con pre-avviso di 5 giorni lavorativi. Le variazioni della colloca-zione temporale (flessibile) e le variazioni in aumento della durata (elastico) comportano una maggiorazione
InformaImpresa 7 Venerdì 1 luglio 2011
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