L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 183037/2020 del 30 aprile, ha modificato (si presume solo per il periodo di imposta 2019) le regole di accesso al regime premiale ISA previste dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.
In sintesi, confermando la griglia dei benefici previsti, viene introdotta la possibilità di analizzare il punteggio Isa ottenuto (al fine dell’accesso ai benefici premiali) utilizzando due metodi:
Utilizzando il metodo alternativo, in alcuni casi, viene incrementato il “voto minimo” per accedere al regime premiale.
I benefici premiali (indicati nell’articolo 9-bis D.L. 50/2017) sono ottenibili solamente in presenza di un voto "minimo", individuato dal provvedimento direttoriale n. 126200/2019, almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:
Con il provvedimento del 30 aprile scorso l’Agenzia conferma, anche per il periodo d’imposta 2019, l’impostazione già applicata per il 2018, aggiungendo tuttavia un elemento di novità significativo, in base al quale i benefici premiali possono essere fruiti anche dai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019.
In particolare:
Infine, per quanto riguarda il beneficio della riduzione di un anno dei termini di accertamento, il beneficio è calcolato solamente in via “puntuale” per l’anno 2019 senza possibilità di calcolare la media dei punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019.
In merito alla fruibilità dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 20/E/2019 ha già precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi. Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita.
Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.
Infine, con la risposta n. 31 del 6 febbraio 2020, l’Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).