Con la risoluzione 93/E/2019 del 12 novembre, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di versamento del secondo acconto, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 58 D.L. 124/2019).
Con la richiamata disposizione è stato previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate ciascuna, nella misura del 50%.
La disposizione prevede espressamente che è “fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.
Con riferimento all’ambito soggettivo, dunque, al fine di individuare i soggetti che potranno rideterminare il secondo acconto, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019, le quali hanno riservato la proroga dei versamenti al 30 settembre ai contribuenti che, contestualmente:
Ricorrendo tali condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:
Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno (non è un obbligo) versare il secondo acconto nella misura “ridotta” del 50%.
Tanto premesso, la risoluzione in esame si concentra poi sull’ambito oggettivo chiarendo che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 D.L. 124/2019 (Irpef, Ires, Irap), anche:
La risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.
Quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
Evidenziamo che le modifiche recentemente apportate al calcolo dell’acconto dal c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” e chiariti dalla Risoluzione 93/E/2019, non influiscono in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali.