ACCONTI DI IMPOSTA DI NOVEMBRE 2019

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari

Con la risoluzione 93/E/2019 del 12 novembre, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di versamento del secondo acconto, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 58 D.L. 124/2019).

Con la richiamata disposizione è stato previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate ciascuna, nella misura del 50%.

La disposizione prevede espressamente che è “fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.

Con riferimento all’ambito soggettivo, dunque, al fine di individuare i soggetti che potranno rideterminare il secondo acconto, è necessario far riferimento ai chiarimenti offerti dalle risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019, le quali hanno riservato la proroga dei versamenti al 30 settembre ai contribuenti che, contestualmente:

  •  esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ricorrendo tali condizioni, la proroga è stata estesa anche ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario agevolato;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno (non è un obbligo) versare il secondo acconto nella misura “ridotta” del 50%.

Tanto premesso, la risoluzione in esame si concentra poi sull’ambito oggettivo chiarendo che la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 D.L. 124/2019 (Irpef, Ires, Irap), anche:

  •  all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,
  • alla cedolare secca sui canoni di locazione,
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

La risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.

Quando invece l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.

Evidenziamo che le modifiche recentemente apportate al calcolo dell’acconto dal c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” e chiariti dalla Risoluzione 93/E/2019, non influiscono in alcun modo sulla determinazione dell’acconto dei contributi previdenziali.

  • Data inserimento: 18.11.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4265