Acquisto di carburante a mezzo carte di credito, di debito o prepagate

L’esonero dall’obbligo della scheda carburate si applica solo se tutti gli acquisti di carburante sono effettuati tramite le carte elettroniche.

L’esonero dall’obbligo della scheda carburate si applica solo se tutti gli acquisti di carburante sono effettuati tramite le carte elettroniche.

 

L’acquisto del carburante per autotrazione è soggetto ad una specifica disciplina per quanto attiene la certificazione dell’operazione.

L’articolo 2, della legge 21 febbraio 1977 n. 31, ha disposto che la cessione del carburante per autotrazione effettuata dagli impianti stradali di distribuzione, non è soggetta all’emissione della fattura. In luogo della fattura, dovrà essere emesso un documento sotto forma di scheda o altro, contenente tutti gli elementi utili alla identificazione dell’operazione.

Successivamente, in  attuazione di tale previsione, il DPR n. 444  del 10 novembre 1997 ha dettato le norme regolamentari per l’emissione della scheda carburanti.

La corretta compilazione della scheda carburanti consente l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva ed alla deduzione del costo. E’ fatto divieto, ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburanti per autotrazione, di emettere  fattura per le cessioni del carburante, con esclusione di quelle effettuate nei confronti:

  • dello Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari , enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
  • degli autotrasportatori di cose conto terzi.

Il DL 13 maggio 2011 n. 70, è intervenuto sulla materia prevedendo che, gli acquisti di carburate per autotrazione effettuato con l’utilizzo di:

  • carte di credito;
  • carte di debito;
  • carte prepagate;

emesse da operatori finanziari residenti in Italia, non sono soggetti alla compilazione della scheda carburanti.

La disposizione non interessa gli acquisti effettuati con l’utilizzo delle “carte fedeltà” in uso per la gestione di particolari contratti del settore petrolifero denominati “netting”.

Con il contratto di “netting” infatti, il gestore dell’impianto di distribuzione stradale si obbliga, nei confronti della società petrolifera, di effettuare una serie di cessioni per suo conto all’utente finale. Il consumatore utilizzerà come mezzo di pagamento tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

In questa ipotesi, l’attività di rifornimento di carburante  si scinde in due parti:

1-     la cessione del gestore della pompa di distribuzione nei confronti della propria società petrolifera;

2-     la cessione della società petrolifera nei confronti dell’utilizzatore del carburante.

Il distributore di carburante emette fattura nei confronti della società petrolifera per le somministrazioni che questi effettua a favore del soggetto consumatore finale.

La società petrolifera emetterà poi fattura direttamente all’acquirente finale del carburante.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DL 70/2011

Documentare l’acquisto di carburante a mezzo carte di credito, di debito o prepagate, è alternativo all’utilizzo della scheda carburanti.

Coloro che utilizzano esclusivamente la carta di credito, di debito o prepagata per effettuare gli acquisti di carburante, sono esonerati dalla compilazione della scheda carburante.

L’utilizzo non esclusivo della  carta di credito, di debito o prepagata, comporta l’obbligo di compilare la scheda carburate per documentare tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta. E’ sufficiente dunque, effettuare un rifornimento di carburante pagando in contanti, per fare scattare l’obbligo della scheda carburanti per tutti gli acquisti effettuati nel periodo d’imposta.

 La scelta di avvalersi della documentazione degli acquisti di carburante a mezzo della carta elettronica, deve essere unitaria per tutti i veicoli in possesso dell’impresa.

La medesima carta elettronica può essere utilizzata per effettuare anche operazioni diverse dall’acquisto del carburante, avendo cura comunque di tenere distinta la transazione riferita al carburante dalle altre.

Inoltre, per gli imprenditori individuali e i professionisti che esercitano l’attività in  forma individuale, non è necessario che la carta utilizzata per gli acquisti sia utilizzata esclusivamente all’attività di impresa o professionale, non essendo, in genere, detti soggetti obbligati alla tenuta di conti correnti dedicati esclusivamente all’attività.

Le carte di credito , di debito o prepagate devono essere emesse da soggetti stabiliti in Italia, tenuti comunicare all’anagrafe tributaria qualsiasi operazione o rapporto intrattenuto ,di importo unitario superiore a 1.500 euro.

Trattasi di:

  • banche;
  • Poste Italiane spa;
  • organismi di investimento collettivo del risparmio;
  • altri operatori finanziari.
DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Anche in presenza di una semplificazione, è comunque necessario disporre di una serie di elementi atti a determinare la misura della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo in capo all’acquirente.

La Circolare 42/E cita, ad esempio, quali elementi minimi:

  • il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività;
  • dall’estratto conto devono emergere tutti li elementi atti ad individuare l’acquisto ( data, individuazione del gestore dell’impianto di rifornimento, importo del corrispettivo)

Detti elementi sono essenziali al fine di consentire la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.

L’Agenzia poi aggiunge che, al fine di agevolare le operazioni di controllo, sarebbe utile dotarsi di una documentazione che consenta l’associazione delle singole transazioni ad uno specifico veicolo. A titolo esemplificativo cita “gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione.”

Ciascun acquisto dovrà poi essere annotato nel registro degli acquisti , evidenziando anche il numero di targa del veicolo di riferimento

Si ritiene che sia possibile riepilogare i singoli  acquisti in un documento riepilogativo ed annotarlo poi nel registro acquisti. 

Riepilogando:

Le disposizioni introdotte dal DL 70/2011 non interessano il sistema delle carte fedeltà del contratto di netting.

L’utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento:

-         è alternativo alla scheda carburanti;

-         esonera dall’obbligo della scheda carburanti solo se utilizzato in modo esclusivo;

-         deve riguardare tutti i veicoli in possesso dell’azienda;

La carta di credito, debito o prepagata:

-         deve essere emessa da un operatore finanziario stabilito in Italia;

-         deve essere intestata al soggetto esercente l’attività;

-         non è necessario un utilizzo esclusivo per gli acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività;

-         l’acquisto del carburante deve risultare da una transazione distinta;

L’estratto conto deve contenere:

-         la data del rifornimento;

-         l’individuazione del soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento

-        il corrispettivo pagato.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo è utile disporre di altri elementi al fine di associare la singola operazione ad uno specifico veicolo.

Annotare singolarmente o a mezzo di un documento riepilogativo gli acquisti effettuati, avendo cura di indicare, per ciascun rifornimento, la targa del mezzo.

  • Data inserimento: 07.12.12
  • Inserito in:: FISCO
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